 Cass. Sez. III n. 32540 del 1 settembre 2010 (Ud.8 giu. 2010)
Cass. Sez. III n. 32540 del 1 settembre 2010 (Ud.8 giu. 2010) 
Pres.Lupo Est. Amoresano Ric. Fricano
Urbanistica. Ordine di demolizione e persistenza della legittimità 
L'ordine di demolizione delle opere abusive deve intendersi sempre emesso allo stato degli atti, sicché il giudice è comunque tenuto a valutarne la persistenza dei presupposti lungo tutta la durata del processo. (Fattispecie nella quale il giudice d'appello, in luogo di valutare la compatibilità del disposto, in primo grado, ordine di demolizione con la successiva intervenuta pronuncia del giudice amministrativo di sospensione di detto ordine, aveva rinviato ogni accertamento sul punto al giudice dell'esecuzione).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. LUPO      Ernesto          - Presidente  - del 08/06/2010
 Dott. CORDOVA   Agostino         - Consigliere - SENTENZA
 Dott. PETTI     Ciro             - Consigliere - N. 1105
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GAZZARA   Santi            - Consigliere - N. 223/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) Fricano Antonino nato il 14.3.1952;
 avverso la sentenza del 21.10.2009 della Corte di Appello di Palermo;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
 sentite le conclusioni del P.G., Dr. Francesco Salzano, che ha  			chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
 OSSERVA
 1) Con sentenza del 22.4.2008 il Tribunale di Palermo, in  			composizione monocratica, condannava Fricano Antonino, previo  			riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di  			mesi tre di arresto ed Euro 24.000,00 di ammenda per i reati di cui  			al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, lett. e), artt. 10, 29 e 31, art.  			44, lett. c) (capo a), art. 81 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64  			e 71 (capo b), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 (capo c), D.P.R.  			n. 380 del 2001, artt. 94 e 95 (capo d), D.Lgs. n. 42 del 2004, art.  			181 (capo e), per aver realizzato senza permesso di costruire, senza  			autorizzazione paesaggistica ed in violazione della normativa sul  			cemento armato ed antisismica, opere edilizie (vano chiuso a veranda  			su piattaforma in cemento armato, cucina in muratura, modifica di una  			finestra in porta di accesso, apertura di nuova finestra); pena  			sospesa subordinatamente all'adempimento dell'ordine di demolizione  			delle opere abusive.
 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 21.10.2009, in  			parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava non doversi  			procedere nei confronti del Fricano in ordine ai reati ascritti ai  			capi c) e d) perché estinti per prescrizione, riducendo la pena  			inflitta in primo grado a mesi 2 e giorni 20 di arresto ed Euro  			23.800,00 di ammenda e confermando nel resto.
 Riteneva la Corte che la pendenza di ricorso al TAR avverso il  			provvedimento di demolizione emesso dal Comune non costituisse motivo  			di sospensione e che il possibile contrasto di decisioni in proposito  			potesse essere risolto in sede esecutiva. Le opere eseguite erano poi  			soggette certamente a permesso di costruire realizzando esse un  			sicuro aumento di volumetria ed era necessaria l'autorizzazione  			paesaggistica, trattandosi di interventi che ponevano in pericolo il  			paesaggio (il richiamo al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c)  			operava non solo quoad poenam ma anche per la descrizione della  			condotta tipica).
 2) Propone ricorso per Cassazione Fricano Antonino, denunciando con  			il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in  			relazione alla omessa sospensione del procedimento penale D.P.R. n.  			380 del 2001, ex art. 45. Il TAR Sicilia in data 8.1.2008 ha accolto  			la domanda di sospensione del provvedimento con cui veniva intimata  			la demolizione delle opere. La Corte territoriale ha illegittimamente  			ed illogicamente ritenuto che non sussistessero i presupposti per  			disporre la sospensione D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 45.  			Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione al  			D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, nonché il vizio di motivazione,  			trattandosi di un intervento di ristrutturazione edilizia per il  			quale non era necessario permesso di costruire.
 Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di  			motivazione in relazione all'art. 597 c.p.p., comma 4, avendo la  			Corte territoriale operato, in relazione ai reati dichiarati  			prescritti, una riduzione inferiore al minimo edittale previsto dalla  			fattispecie incriminatrice.
 Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge in relazione al  			D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. A seguito della intervenuta  			abrogazione della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), (richiamato  			nell'art. 181, comma 1) la condotta penalmente rilevante è solo  			quella di cui al comma 1 bis, medesimo art. (l'assenza del requisito  			del notevole interesse pubblico della zona di riferimento esclude  			l'applicazione di detta norma).
 3) L'art. 165 consente di subordinare la sospensione della pena alla  			eliminazione delle conseguenze dannose del reato (tale certamente  			deve ritenersi per l'assetto del territorio l'opera abusivamente  			realizzata).
 Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 3.2.1997 n. 714,  			hanno affermato la legittimità della subordinazione della  			sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera  			abusiva. La giurisprudenza successiva è ormai assolutamente  			consolidata in tale senso. "Deve ritenersi definitivamente superata,  			infatti, in materia urbanistica, la visione di un giudice supplente  			della pubblica amministrazione, in quanto è il territorio a  			costituire l'oggetto della tutela posta dalle relative norme penali:
 non può affermarsi, pertanto, che la legge riserva all'autorità  			amministrativa ogni tipo di intervento nella materia e, avendo  			l'ordine di demolizione la funzione di eliminare le conseguenze  			dannose del reato, ben può trovare applicazione l'art. 165 cod.  			pen." (Cass. sez. pen. sez. 3 n. 38071 del 19.9.2007; conf. Cass.  			sez. 3 n. 18304 del 17.1.2003).
 Non c'è dubbio, però, che l'ordine di demolizione debba intendersi  			emesso allo stato degli atti, sicché perfino il giudice  			dell'esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità  			degli ordini in questione con atti amministrativi.
 La Corte di Appello, in presenza della deduzione difensiva in ordine  			alla pronuncia del TAR di sospensione dell'ordine di demolizione,  			avrebbe dovuto accertare quale incidenza (in termini di  			compatibilità) avesse detta pronuncia in relazione all'ordine di  			demolizione disposto dal giudice penale. Si è limitata, invece, a  			"rinviare" ogni accertamento al giudice dell'esecuzione.  			La non manifesta infondatezza del ricorso consente di rilevare ex  			art. 129 c.p.p. cause estintive del reato (nel caso di specie  			prescrizione), maturate dopo la sentenza impugnata.  			Il termine massimo di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 160  			c.p. previgenti, di anni 4 e mesi 6 è maturato in data 26.1.2010,  			essendo la permanenza cessata in data 26.7.2005 con il sequestro  			delle opere e l'apposizione dei sigilli.
 Non ricorrono, poi, le condizioni per l'applicazione del disposto di  			cui all'art. 129 cpv. c.p.p., avendo i giudici di merito ampiamente e  			correttamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputato  			(in particolare in relazione alla necessità di permesso di costruire  			e di autorizzazione paesaggistica).
 La declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione  			travolge ovviamente l'ordine di demolizione.
 P.Q.M.
 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i residui reati  			estinti per prescrizione.
 Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
 Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2010
 
                    




