Cass. Sez. III n. 14240 del 20 aprile 2026 (CC 17 febbraio 2026) 
Pres. Aceto Rel. Pazienza Ric. Iavarone e Pagnotta
Urbanistica. Potere di controllo del giudice dell'esecuzione e frazionamento artificioso delle istanze di condono edilizio

In tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione a seguito del rilascio di titoli in sanatoria, ha il potere-dovere di verificare la legittimità dell'atto concessorio sopravvenuto, accertando la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la sua emanazione. Tale sindacato include la verifica del rispetto dei limiti volumetrici inderogabili previsti dalla normativa sul condono (d.l. n. 269 del 2003). Integra un'ipotesi di artificioso frazionamento della domanda, preclusivo della sanatoria, la presentazione di distinte istanze riferite a diverse unità immobiliari facenti parte di un unico corpo di fabbrica, qualora la realizzazione dell'intera opera sia riconducibile a un unico soggetto e la volumetria complessiva superi il limite di 750 mc, non rilevando la formale separazione delle domande volta a eludere i limiti dimensionali previsti dalla legge

RITENUTO IN FATTO

    Con ordinanza del 10/12/2015, il Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione adito da IAVARONE Francesco e PAGNOTTA Patrizia, rigettava la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna emessa, nei loro confronti, dal Pretore di Napoli in data 21/10/1999 (irrev. il 04/01/2001): ordine avente ad oggetto le opere abusive per cui era stata pronunciata condanna, che il P.M. aveva posto in esecuzione emettendo un'ingiunzione a demolire. Tale ordinanza, a seguito di ricorso del P.M., veniva annullata con rinvio da questa Sezione, con sentenza n. 30684 del 20/12/2016, dep. 2017. In sede di rinvio, il Tribunale di Napoli accoglieva l'istanza di revoca con ordinanza in data 14/06/2024; anche questo provvedimento, peraltro, veniva annullato con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 3002 del 14/11/2024, dep. 2025, per difetto di motivazione in ordine alla legittimità dei provvedimenti di sanatoria ottenuti e alla violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. Con il provvedimento oggi impugnato, il Tribunale di Napoli ha nuovamente rigettato la richiesta di revoca, osservando che i permessi di costruire in sanatoria, rilasciati in accoglimento delle tre istanze presentate dallo IAVARONE e dalla PAGNOTTA risultavano illegittimi perché erano stati abbondantemente superati i limiti volumetrici di 750mc, da calcolare unitariamente - secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella amministrativa - dal momento che le istanze di riferivano ad un unico corpo di fabbrica sviluppato su due livelli.
    Ricorrono nuovamente per cassazione lo IAVARONE e la PAGNOTTA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Eccesso di potere da parte del Giudice dell'esecuzione, che aveva esercitato un potere riservato ad organi amministrativi. Si deduce che l'ambito cognitivo e decisorio del giudice del dibattimento è di minor ampiezza rispetto a quello dibattimentale, e che le valutazioni in sede esecutiva devono risultare compatibili con il contenuto dei provvedimenti amministrativi sopravvenuti alla condanna.
2.2. Violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, dal momento che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare l'ordine demolizione, dopo averne accertato l'incompatibilità con i provvedimenti di sanatoria.
2.3. Contraddittorietà della motivazione con riferimento ai limiti volumetrici di legge, anche in considerazione del fatto che i box sono pertinenza delle due unità abitative e quindi non contribuiscono al superamento dei limiti. Si censura poi l'affermazione secondo la quale le tre domande erano state presentate allo scopo di superare il limite volumetrico di legge, anche perché le massime citate avevano affermato principi diversi.

    Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, per la manifesta infondatezza e genericità delle questioni dedotte.
    Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore dei ricorrenti replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    I ricorsi sono inammissibili.
    Del tutto privo di consistenza appare la tesi posta a fondamento dei primi due motivi di ricorso, che possono essere qui trattati congiuntamente. Il giudice dell'esecuzione, lungi dal limitarsi a prendere atto dei sopravvenuti provvedimenti rilasciati in sanatoria, come auspicato dai ricorrenti, ne ha valutato la legittimità anche sul piano della complessiva volumetria assentita con i provvedimenti medesimi: si tratta di un apprezzamento pienamente in linea con l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «ai fini della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili» (Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Impagliazzo, Rv. 277668 - 01).
    Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi con riferimento alla residua censura. Invero, l'apprezzamento unitario della costruzione cui si riferiscono i titoli rilasciati in sanatoria (costruzione consistente in due unità immobiliari ed un piano terra, per una volumetria ampiamente superiore al limite di 750 metri cubi) trova una piena legittimazione nell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di condono edilizio previsto dal d.l. 30 novembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, la presentazione di plurime istanze di sanatoria relative a distinte unità immobiliari, ciascuna di volumetria non eccedente i 750 mc., costituisce artificioso frazionamento della domanda, in caso di nuova costruzione di volumetria inferiore a 3.000 mc., la cui realizzazione sia ascrivibile ad un unico soggetto» (Sez. 3, n. 2840 del 18/11/2021, dep. 2022, Vicale, Rv. 282887 - 01). Le censure mosse sul punto dalla difesa ricorrente appaiono generiche e comunque manifestamente infondate, avuto anche riguardo al fatto che la terza istanza di sanatoria, presentata dalla figlia dei ricorrenti (senza peraltro essere ancora divenuta proprietaria), ha ad oggetto una parte dell'edificio per la quale era stata richiesta l'autorizzazione alla modifica di destinazione d'uso, da locale deposito a civile abitazione posta al piano terra.
    Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17 febbraio 2026