Cass. Sez. III n. 11178 del 25 marzo 2026 (CC 19 febbraio 2026) 
Pres. Aceto Rel. Calabretta Ric. Proc. Rep. Salerno
Urbanistica. Rapporto tra Piano del Parco e strumenti urbanistici comunali e limiti al mutamento di destinazione d'uso in deroga. 

In tema di reati edilizi e tutela del paesaggio, le previsioni del Piano del Parco che ammettono attività residenziali o turistiche condizionandone la realizzazione alla conformità con gli strumenti urbanistici comunali non consentono il mutamento di destinazione d’uso (nella specie, da agricolo a residenziale) qualora tale trasformazione sia vietata dalla pianificazione locale. Ai sensi dell’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, sebbene le previsioni dei piani paesaggistici prevalgano su quelle difformi degli strumenti urbanistici, non sussiste alcuna preclusione a che i comuni adottino, nell’ambito della propria competenza, disposizioni aggiuntive e più restrittive a tutela dell’ambiente. Inoltre, il rilascio di permessi di costruire in deroga per il mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell’art. 5 d.l. n. 70/2011 richiede inderogabilmente l’osservanza della procedura prevista dall’art. 14 d.P.R. n. 380/2001, inclusa la previa deliberazione del Consiglio Comunale, e il rispetto del requisito di compatibilità o complementarietà tra le categorie funzionali, che deve escludersi, in via generale, tra la destinazione agricola e quella residenziale.

RITENUTO IN FATTO
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno impugna con ricorso per Cassazione l'ordinanza emessa in data 6 novembre 2025 dal Tribunale del riesame di Salerno di annullamento del decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP presso il Tribunale di Vallo della Lucania, nei confronti dell'indagato RAINONE GIUSEPPE, in relazione alle seguenti incolpazioni provvisorie;

    Capo A) reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 44, comma 1 lett. c) DPR 380/2001, realizzazione, in concorso con altri, in assenza di un piano, di una lottizzazione mista (giuridica e materiale) consistente in un complesso edilizio costituito da una struttura ricettiva attrezzata (tenuta Rainone) più un contiguo fabbricato con area esterna (proprietà Liccardo), mediante frazionamento illecito del lotto originale e successive compravendite e con realizzazione di opere edilizie difformi rispetto ai permessi di costruire comunque rilasciati illegittimamente quanto al cambio di destinazione d'uso a fini abitativi di un fabbricato rurale, in area sottoposta a vincolo paesistico e ambientale rientrante nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (nel prosieguo PNCVDA), ricompresa nella zona E4 (rurale agricolo speciale) del PRG, reato contestato come commesso in Castellabate in data antecedente e prossima al 26 maggio 2024, con condotta perdurante;
    Capo B) reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44 lett. c) DPR 380/2001, realizzazione di opere edilizie (compiutamente descritte nell'imputazione) in carenza di permesso di costruire, in area sottoposta a vincolo paesistico e ambientale, rientrante nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (nel prosieguo PNCVDA), contestato come commesso in Castellabate in data antecedente e prossima al 26 maggio 2024, con condotta perdurante.
    capo C) reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 64 e 71 DPR 380/2001;
    capo D) reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 65 e 72 DPR 380/2001;
    capo E) reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 93 e 95 DPR 380/2001;.
    capo F) reato di cui all'art. 181 d. lgs. 42/2004;
    capo G) reato di cui all'art. 734 cod. pen.;
    capo H) reato di cui agli artt. 13 e 30 l. 394/1991.

Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo, con cui si deduce violazione di legge, in particolare degli artt. 14 e 30 DPR 380/2001, art. 145, comma 3 d. lgs. 42/2004, art. 5 D.L.70/2011 convertito dalla l. 730/1985. In particolare, l'Ufficio ricorrente riporta e trascrive le conclusioni dell'elaborato di consulenza svolta da tecnico incaricato dalla Procura, al fine di comprovare l'ipotesi accusatoria posta a fondamento delle contestazioni cautelari, evidenziando quanto segue:

    che il Tribunale del riesame ha, anzitutto, omesso di considerare gli abusi edilizi accertati;
    che, originariamente, sull'area interessata dai lavori, ricadente in zona agricola di PRG E4 e in zona D) (URBANA O URBANIZZABILE) del PNCVDA sono stati realizzati un fabbricato rurale e un deposito agricolo;
    che entrambi gli immobili sono stati oggetto di un mutamento di destinazione d'uso in civili abitazioni (e non in attività turistico ricettive) con permesso di costruire rispettivamente n. 4856 del 21.03.2018 e n. 4726 del 13 giugno 2017;
    una volta mutata la destinazione l'originario unico lotto è stato frazionato in due distinti lotti con atto di frazionamento presentato all'Agenzia delle Entrate in data 9 giugno 2018;
    che entrambi i lotti venivano venduti, uno al Rainone, uno alla coindagata Liccardo.

Deduce il Pubblico Ministero ricorrente che il Tribunale del riesame non abbia tenuto in adeguato conto né le disposizioni di PRG né quelle del Piano del Parco e, quanto a quest'ultime, evidenzia che il Piano ammette, per le zone D, attività di valorizzazione del Parco, ivi comprese le attività residenziali, ma solo in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici dei Comuni e, pertanto, non nel caso di specie. Che, in definitiva, vi sarebbe stata violazione dell'art. 145 del d. lgs. 42/2004, per come interpretato dalla giurisprudenza, posto che nel caso di specie le previsioni dello strumento di pianificazione urbanistica, più restrittivo, avrebbero dovuto prevalere su quelle del piano paesistico. Si nega, infine, che il mutamento di destinazione d'uso (da uso abitativo a turistico) potesse ritenersi consentito dal PRG, posto che tale piano consente l'utilizzo dell'edilizia rurale esistente a fini turistici solo secondo le modalità e prescrizioni di cui alla l. 730/1985 («Disciplina dell'agriturismo») e delle leggi regionali in materia, mentre nel caso di specie l'indagato ivi svolgerebbe attività ricettiva diversa (affittacamere). Deduce infine il ricorrente che neppure poteva trovare applicazione la disposizione derogatoria sulla cui base sono stati rilasciati i titoli che hanno consentito la variazione di destinazione d'uso (art. 5 comma 13 D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla l. 106 del 2011), mancando nel caso di specie la delibera consiliare (prevista dall'art. 14 del DPR 380/2001, disposizione oggetto di espresso rinvio, presupposto imprescindibile affinché possa disporsi una deroga alla ordinaria destinazione di zona, oltre ad essere carente l'ulteriore requisito "...non essendo gli immobili dismessi o in via di dismissione o ricadenti in "aree degradate", come invece richiesto dall'art. 5 del d.l. 70/2011 citato). In punto di carenze investigative dedotte dal Tribunale del riesame nel contesto della motivazione in ordine al fumus del reato di cui al capo 1), quanto al mancato approfondimento della circostanza che i manufatti oggetto di contestazione fossero o meno inseriti in un contesto già urbanizzato e che le opere realizzate comportassero effettivamente un aggravio urbanistico tale da rendere insufficienti le opere di urbanizzazione già esistenti, il ricorrente rinvia agli elaborati fotografici in atti, dai quali emergerebbe trattarsi di area non urbanizzata né contaminata da significative presenze antropiche, e che siano state realizzate una strada di accesso, un parcheggio, di un ulteriore accesso carrabile e di un ulteriore parcheggio, di un percorso pedonale, opere di urbanizzazione, quindi, rese necessarie proprio dall'aggravio del carico urbanistico conseguente all'insediamento non assentito della struttura ricettiva.
Quanto al periculum, il ricorrente deduce che l'aggravio del carico urbanistico può determinare la persistenza dell'offesa al bene tutelato e aggravarne le conseguenze, come evidenziato nella richiesta cautelare.
La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Stefano Tocci, con requisitoria scritta ha concluso chiedendo disporsi l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il difensore del ricorrente nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del procedimento ha trasmesso estesa memoria con la quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, in ragione della non fondatezza della pretesa prevalenza della disciplina pianificatoria comunale sul piano del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, atteso quanto previsto dall'art. 7 comma 12 della L. 394 del 1991, affermando che l'edilizia rurale esistente in zone agricole possa essere utilizzata a fini turistici e che la specifica previsione del PRG che ne limita l'utilizzo attraverso il richiamo alla legge n. 730 del 1985 non possa applicarsi al caso di specie stante la prevalenza delle disposizioni contenute nel piano del Parco, che il mutamento di destinazione d'uso da agricolo a civile abitazione fosse stato legittimamente autorizzato con i permessi di costruire richiamati in imputazione, che le destinazioni d'uso mutate fossero tra loro compatibili e complementari (sempre in considerazione delle previsioni del Piano del Parco), che nel caso di specie non sia configurabile una lottizzazione cartolare, atteso che l'attività edificatoria sarebbe invece consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, che la relazione tecnica del consulente nominato dalla Procura fosse, infine, carente quanto alla effettiva determinazione del carico urbanistico conseguente all'insediamento non assentito della struttura.
All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. L'Avv. Francesco Barbuti ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso è fondato.

1.1 Il Tribunale del riesame, infatti, ha motivato l'insussistenza del fumus del commesso reato in ragione della congiunta applicazione delle disposizioni rispettivamente dettate dal PNSVD (artt. 9 e ss.) e dalle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore Generale del Comune di Castellabate, osservando come gli immobili oggetto di sequestro ricadessero in Zona D del Parco, di promozione economica e sociale, riferita ad ambiti profondamente modificati dai processi di antropizzazione, destinati ad ospitare attività e servizi utili, in sintesi consentendo il mutamento di destinazione d'uso verso attività residenziali, ricettive e turistiche. Quanto alle norme di attuazione del PRG del comune di Castellabate, il Tribunale evidenzia che l'immobile ricade in ZONA E4, territorio rurale - agricolo speciale, zona nella quale parimenti sarebbe consentita l'utilizzazione a fini turistici dell'edilizia rurale "secondo le modalità e le prescrizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730".
Tuttavia, si osserva che il Tribunale del riesame è incorso in violazione di legge, in particolare degli artt. 12 e ss. DPR 380/2001, delle disposizioni di cui al D.L. 70 DEL 2011 convertito dalla legge 106 del 2011, nonché della legge 730/1985.
Come noto, l'articolo 12 DPR 380/2001, "Presupposti per il rilascio del permesso di costruire" dispone, al comma 1, che il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Sono soggetti a permesso di costruire anche i mutamenti di destinazioni d'uso, con o senza realizzazione di opere, alle condizioni di legge (art. 23-ter DPR 380 citato). Nel caso di specie, come da contestazione, il mutamento di destinazione d'uso da agricolo ad abitativo sarebbe stato autorizzato, per il fabbricato rurale poi acquistato dal Rainone, con permesso di costruire n. 4726 del 13 giugno 2017.
1.2 Il Tribunale del riesame, nel valutare la conformità a legge del titolo conseguito, e quindi la conformità alla citata disposizione di cui all'art. 12 del DPR 380/2001, non ha tenuto conto delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica né, a ben vedere, nel piano del Parco (pur richiamate e trascritte nel corpo del provvedimento).
Quanto allo strumento di pianificazione urbanistica, lo stesso è stato valutato come superato dalla previsione del piano del Parco che, stando a quanto affermato dal Tribunale di Salerno, consentirebbe tale mutamento di destinazione d'uso, senza tuttavia considerare due chiari elementi a tanto ostativi.
In primo luogo, non è stata adeguatamente considerata la circostanza che lo stesso Piano del Parco preveda che nelle zone D (zona urbana o urbanizzabile, nella quale è ricompresa la proprietà del ricorrente) le attività residenziali, artigianali e ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative, sportive con le attrezzature ad esse afferenti sono ammesse ma solo "...come previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni", sicché per espressa previsione contenuta nel Piano, le suddette attività non potrebbero realizzarsi attraverso attività edilizie o mutamenti di destinazione d'uso in contrasto con gli strumenti urbanistici. Peraltro, lo strumento di pianificazione urbanistica include il predetto fabbricato in area E4 territorio rurale - agricolo speciale, sicché il mutamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale non risulterebbe tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 23 ter comma 1-bis e 1 -ter DPR 380/2001. Né, d'altronde, vale il riferimento alla legge n. 730 del 1985, destinata a disciplinare le sole strutture adibite ad agriturismo, attività che neppure il Tribunale del riesame afferma essere esercitata presso la proprietà del RAINONE.
Sotto altro profilo, il Tribunale del riesame, oltre a pretermettere il sopra citato riferimento testuale alla conformità urbanistica contenuto nelle disposizioni del Piano del Parco, non fa buon governo neppure dell'art. 145, comma 3 D. Lgs. 42/2004, così come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa e di questa Corte. In particolare, Il Consiglio di Stato ha rammentato che "...se ai sensi dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico, gli stessi possono pur sempre disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778)", poiché "se è vero che le previsioni dei piani paesaggistici sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici (così come esplicitamente dispone l'art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004), non vi è, come detto, alcuna preclusione a che gli strumenti urbanistici dettino, nell'ambito di propria competenza, disposizioni aggiuntive anche più restrittive dello strumento sovraordinato" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 2018, n. 32 e negli stessi termini Cass, sez. 3 sent. 33107 del 2022, ric. Di Sessa, non massimata). Ove anche, quindi, la previsione del Piano del parco avesse consentito il mutamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale, a tanto avrebbe ostato comunque la applicazione della più stringente previsione di tutela contenuta nello strumento urbanistico alla luce dell'interpretazione della previsione dell'art. 145, comma 3 d. lgs. 42 del 2004.
In via di ulteriore considerazione si osserva che il Pubblico Ministero in ricorso (pagina 8) specifica che entrambi i permessi sono stati richiesti ed espressamente rilasciati secondo le disposizioni eccezionali e derogatorie dello strumento urbanistico previste dall'art. 5 d.l. n. 70/2011 (a riprova, tra l'altro, del fatto che le regole della pianificazione urbanistica non consentivano il mutamento in via ordinaria di tale destinazione d'uso).
Ebbene, il provvedimento impugnato incorre in violazione di legge in punto di sussistenza del fumus del reato di cui al capo A) delle imputazioni, sia con riferimento alla previsione di cui all'art. 5 del d.L citato che della legge regionale di attuazione.
L'art. 5 del D.L. 70 del 2011 convertito dalla legge 106 del 2011 detta disposizioni finalizzate ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione di aree urbane degradate e di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, attività che consentono anche il mutamento di destinazione d'uso, prevedendo che il procedimento in deroga debba svolgersi con le formalità di cui all'art. 14 del DPR 380/2001 e che ad esso possa farsi accesso sempre che il mutamento riguardi destinazioni tra loro compatibili o complementari.
In particolare, il citato art. 5, commi 9-13, d.l. n. 70/2011, prevede quanto segue: «9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. 10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato o conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (..) 13 Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di cui al sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni: a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.".
Anche la Legge Regionale Campania n. 16 del 2014, (di attuazione dell'art. 5 del D.L. 70 del 2011 convertito dalla legge 106 del 2011) all'art. 1, commi 144 e 145, espressamente prevede stringenti condizioni affinché i mutamenti di destinazione d'uso possano essere assentiti, tra le quali quella che le destinazioni siano tra loro compatibili e complementari e sempre, comunque, nel rispetto dell'art. 5 del D.L. 70/2011 citato.
Quanto al mutamento di destinazione d'uso, in particolare, l'imputazione provvisoria elevata si incentra sul mutamento da agricolo a residenziale, e, ferma restando l'omessa adozione della procedura di cui all'art. 14 DPR 380/2001, è censurabile per violazione di legge l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il Pubblico Ministero non abbia fornito elementi idonei ad escludere complementarietà e compatibilità delle destinazioni agricola e residenziale (pagina 21 del provvedimento impugnato), alla luce del fatto che, almeno prima facie, secondo quanto disposto dall'art. 23-ter, comma 1 DPR 380/01 il mutamento non risulta avvenuto all'interno di categorie funzionali omogenee (tanto da essere previste in lettere diverse del comma 1 dell'art. 23-ter citato), neppure incluse tra quelle per le quali il successivo comma 1-ter ammette il mutamento di destinazione per singoli immobili al ricorrere di determinate condizioni.
Peraltro, si osserva che, nonostante il ricorso alla procedura derogatoria sopra citata, nel caso di specie non risulta la delibera del Consiglio Comunale prevista dall'art. 14 del DPR 380/2001 (circostanza, peraltro, neppure negata dal ricorrente, né ritenuta sussistente, altrimenti, dal Tribunale del riesame).
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno in ordine alla sussistenza del fumus del reato di lottizzazione contestato al capo A) della rubrica. Il Tribunale, con piena autonomia di esito, potrà rivalutare la sussistenza del periculum, pure dedotto in ricorso dal Pubblico Ministero, allo stato espressamente considerato dal Tribunale esclusivamente con riferimento ai capi diversi da quello di lottizzazione abusiva (pagina 23 dell'ordinanza impugnata).

P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.
Così è deciso, 19/02/2026