 Cass. Sez. III n. 25387 del 5 luglio 2010 (Ud.  8 giu. 2010)
Cass. Sez. III n. 25387 del 5 luglio 2010 (Ud.  8 giu. 2010)
Pres. Lupo Est. Amoresano Ric. PM in proc. Agosta
Urbanistica. Sanatoria e doveri del giudice penale
 
Con riferimento al permesso in sanatoria, il giudice non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica del provvedimento amministrativo autorizzatorio, ma deve verificare l’integrazione o meno della fattispecie penale “in vista dell’interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela (nella specie tutela del territorio). E’ la stessa descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l’atto amministrativo. Non sarebbe infatti soggetto soltanto alla legge (art.1O1 Cost.) un giudice penale che arrestasse il proprio esame all’aspetto esistenziale e formale di un atto sostanzialmente contrastante con i presupposti legali
UDIENZA dell' 8/06/2010
SENTENZA N. 1132
REG. GENERALE N. 6772/2010
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi  Sigg.
 Dott. Ernesto Lupo                         Presidente
 Dott. Agostino  Cordova                  Consigliere
 Dott. Ciro  Petti                              Consigliere
Dott. Silvio  Amoresano                   Consigliere
 Dott. Santi  Gazzara                      Consigliere
 
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il  Tribunale di  Tivoli
 - avverso la sentenza del 27.10.2009 del Tribunale di Tivoli, sez. dist.  di  Palestrina
 nei confronti di:
 1) Agosta Vincenzo nato il 00.00.1970
 - sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
 - sentite le conclusioni del P.G., dr.Francesco Salzano,che ha chiesto  l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
 OSSERVA
 1) Con sentenza in data 27.10.2009 il Tribunale di Tivoli, sez.dist. di  Palestrina, in composizione monocratica, dichiarava non doversi  procedere nei  confronti di Agosta Vincenzo essendo i reati ascritti di cui agli artt.  44  lett.b) DPR 380/01 (capo a), 83, 93, 94 e 95 DPR 380/01 (capo b) estinti  per  intervenuta concessione in sanatorio.
 2) Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso  il  Tribunale di Tivoli per violazione di legge ed apparenza di motivazione.
 Il Tribunale ha dichiarato l'estinzione dei reati nonostante che non  sussistessero i presupposti, come emergeva dallo stesso capo di  imputazione, per  il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art.36 DPR 380/01.
 Peraltro il Tribunale ha arbitrariamente dichiarato estinto anche il  reato di  cui al capo b), pur essendo pacifico che la sanatoria ex art.36 incida  solo  sulle violazioni della legge urbanistica.
 3) Il ricorso è fondato.
 3.1) Pur essendo la sentenza appellabile, il P.M. ha proposto ricorso  immediato  per cassazione ai sensi dell'art.569 c.p.p.
 Il comma 3 di tale norma prevede che "la disposizione di cui al comma 1  non si  applica nei casi previsti dall'art.606 comma 1 lett.d) ed e)" e che "in  tali  casi il ricorso eventualmente proposto si converte in appello".
 Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso"per saltum"  risulta  ritualmente proposto, venendo denunciata, oltre che la violazione di  legge,  l'apparenza di motivazione. E' pacifico, invero, che nel concetto di  violazione  di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la  presenza di  motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di  precise  norme processuali, quali ad esempio l'art.125 c.p.p..
 3.2) Il permesso di costruire in sanatoria n.16/2008 risulta rilasciato  in  sanatoria, ex art.36 DPR 380/2001, di un'opera abusivamente realizzata  (come dà  atto lo stesso Tribunale).
 Tale norma prevede, espressamente, che il responsabile dell'abuso o il  proprietario possano ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento  risulti  conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento  della  realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della  domanda.  (cd."doppia conformità").
 Il Tribunale si è limitato a prendere atto del permesso in sanatoria e  ad  affermare, apoditticamente, la conformità delle opere agli strumenti  urbanistici. Eppure il controllo in ordine alla legittimità del  provvedimento in  sanatoria risultava ancor più necessario dal momento che nel capo di  imputazione  si indicava espressamente che le opere non erano sanabili perché in  contrasto  con lo strumento urbanistico.
 E' pacifico, invero, che il rilascio del permesso in sanatoria non  determini  automaticamente la estinzione del reato, dovendo il giudice, comunque,  accertare  la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua  conformità alla  legge (cfr.ex multis Cass.pen.sez. 3 n.144 del 30.1.2003-PM in proc.  Ciaravella).
 Più in generale, a partire dalla sentenza delle sezioni unite di questa  Corte  del 21.12.1993, ric.Borgia, non è più dubitabile che il giudice penale,  nel  valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio,  debba  verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla  legge,  dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione   edificatoria. Il giudice, quindi, non deve limitarsi a verificare  l'esistenza  ontologica del provvedimento amministrativo autorizzatorio, ma deve  verificare  l'integrazione o meno della fattispecie penale "in vista dell'interesse  sostanziale che tale fattispecie assume a tutela" (nella specie tutela  del  territorio). E' la stessa descrizione normativa del reato che impone al  giudice  un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare  la  condotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo  (cfr.Cass.pen.sez.3  21.1.1997- Volpe ed altri). Non sarebbe infatti soggetto soltanto alla  legge  (art.101 Cost.) un giudice penale che arrestasse il proprio esame  all'aspetto  esistenziale e formale di un atto sostanzialmente contrastante con i  presupposti  legali (Cass. pen. sez.3 2.5.1996 n.4421-Oberto ed altri). Tutti tali  principi  sono stati ribaditi da Cass. sez.3 n.11716 del 29.1.2001.
 3.3) In ogni caso il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex  art.36  DPR 380/01 (già art.13 L.47/85) non potrebbe determinare l'estinzione  del reato  di cui al capo b). A norma dell'art.45 DPR 380/01 (già art.22 L.47/85),  infatti,  il rilascio in sanatorio del permesso di costruire estingue i reati  contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
 La giurisprudenza di questa Corte (a partire da quella formatasi in  relazione  agli artt.13 e 22 L.47/85) ha costantemente affermato che l'effetto  estintivo  non opera nei confronti dei reati aventi oggettività giuridica diversa,  come  quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalle leggi in  materia di  costruzioni in zona sismica, di opere in conglomerato cementizio o di  vincoli  ambientali e paesaggistici. Tali disposizioni, infatti, pur riguardando  l'attività edificatoria sono "diverse" sotto il profilo della ratio e  degli  obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica «cfr. ex  multis Cass.sez.3 2.7.1994 n.7541; Cass.sez.3 26.6.1997 n.6225; Cass.sez.3  n.11511 del  15.2.2002; Cass.sez.3 22.5.2006 n.17591).
 3.3) La sentenza impugnata va conseguentemente annullata, con rinvio, a  norma  dell'art.569 comma 4 c.p.p., alla Corte di Appello di Roma.
 P. Q. M.
 Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma.
 Così deciso in Roma l'8 giugno 2010
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  5 Lug. 2010
 
                    




