 Cass.Sez. III n. 3685 del 28 gennaio 2014 (Ud 11 dic 2013)
Cass.Sez. III n. 3685 del 28 gennaio 2014 (Ud 11 dic 2013)
Pres.Squassoni Est.Andreazza Ric.Russo
Urbanistica. Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione 
In tema di violazioni urbanistiche, il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena inflitta alla demolizione dell'opera eseguita, avendo tale ordine, alla stregua di quanto previsto dall'art. 165 cod. pen., la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato.
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. SQUASSONI Claudia          - Presidente  - del 11/12/2013
 Dott. MULLIRI   Guicla           - Consigliere - SENTENZA
 Dott. MARINI    Luigi            - Consigliere - N. 3624
 Dott. ORILIA    Lorenzo          - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDREAZZA Gastone     - rel. Consigliere - N. 32886/2013
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 Russo Angelo, n. a Carini il 06/03/1950;
 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data  19/12/2012;
 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
 udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto  Procuratore generale Dr. IZZO Gioacchino, che ha concluso per  l'inammissibilità del ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del  Tribunale di Palermo, Sez,. Dist.di Carini, di condanna di Russo  Angelo per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett.  b) (capo a); D.P.R. n. 380 del 2001, art. 64, commi 2 e 3 e art. 71  (capo b); D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65 e 72 (capo c); D.P.R. n.  380 del 2001, artt. 83, 93 e 95 (capo d); D.P.R. n. 380 del 2001,  artt. 94 e 95; D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95 (capo e).  2. Ha proposto ricorso l'imputato tramite il proprio difensore  lamentando l'illegittima subordinazione della sospensione  condizionale della pena all'esecuzione della demolizione, avendo il  legislatore disciplinato la materia delle sanzioni amministrative in  modo autonomo, conferendo al giudice un ruolo di mera supplenza e  lasciando intatta in capo all'amministrazione ogni decisione  definitiva sulla destinazione del bene che può essere utilizzato per  prevalenti interessi pubblici. Rileva anche come lo stato di  incensuratezza dell'imputato avrebbe dovuto indurre i giudici a  concedere il beneficio della sospensione condizionale senza vincolo  di subordinazione. Invoca infine la prescrizione dei reati.  CONSIDERATO IN DIRITTO
 3. Il ricorso è inammissibile.
 Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, u.c., attribuisce al giudice  penale che pronunzi condanna per la esecuzione di opere edilizie in  assenza di permesso di costruire, ovvero in totale difformità o con  variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo rilasciato, il  potere-dovere di ordinare la demolizione delle opere stesse, se  ancora non sia stata altrimenti eseguita. Si è chiarito, in  giurisprudenza, che tale ordine costituisce atto dovuto,  nell'esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di  supplenza, seppure coordinabile con quello amministrativo, sicché lo  stesso non si pone in rapporto alternativo con l'ordine di  demolizione impartito dalla Pubblica Amministrazione (da ultimo, Sez.  3, n.37906 del 22/05/2012, Mascia ed altro, non massimata; Sez. U.,  n. 15 del 19/06/1996, P.M. in proc. Monterisi, Rv. 205336; Sez. 6, n.  6337 del 10/03/1994, Sorrentino, Rv. 198511; Sez. 3, n. 73 del  30/04/1992, Rizzo, Rv. 190604). Di qui, ed in senso palesemente  opposto rispetto alla censura del ricorrente, l'affermazione secondo  cui del tutto legittimamente il giudice, nel concedere la sospensione  condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori  in assenza di concessione edilizia o in difformità, può subordinare  detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato  mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di  condanna del responsabile, avendo tale ordine, alla stregua di quanto  disposto dall'art. 165 c.p., la funzione di eliminare le conseguenze  dannose del reato (da ultimo, tra le altre, sulla scia di Sez. U., n.  714 del 20/11/1996, Luongo, Rv. 206659; Sez.3, n. 28356 del  21/05/2013, Farina, Rv. 255466).
 Parimenti inammissibile è il motivo lamentante l'incompatibilità  con lo stato di incensuratezza dell'imputato della subordinazione  della sospensione condizionale della pena alla demolizione del  manufatto. L'art. 165 c.p., nel prevedere che il giudice possa  subordinare la sospensione condizionale della pena alla eliminazione  delle conseguenze dannose o pericolose del reato, attribuisce allo  stesso un potere discrezionale il cui esercizio, ove congruamente e  logicamente motivato, si sottrae ad ogni sindacato in questa sede.  Nella specie la Corte ha correttamente e logicamente ritenuto che le  dimensioni dell'opera giustificassero la pronta esecuzione della  demolizione, non essendo una tale conclusione evidentemente inficiata  dallo stato di incensuratezza dell'imputato.
 4. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo delle cause di  non punibilità, ivi compresa l'estinzione del reato per  prescrizione, maturate successivamente alla pronuncia della sentenza  impugnata, essendo, come già enunciato da questa Corte a Sezioni  Unite, detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto  di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca).  Ne segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese  processuali e, non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia  stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della  causa di inammissibilità", quella al versamento della somma,  determinata in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al  			pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in  			favore della Cassa delle ammende.
 Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
 Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014
 
                    




