Cass. Sez. III n. 16438 del 07 maggio 2026 (UP 22 apr 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Ingargiola e Castelli
Urbanistica. Titolo edilizio per muri di cinta e qualificazione di "nuova costruzione"
In tema di reati edilizi, la costruzione di un muro di recinzione richiede il previo rilascio del permesso di costruire qualora l'opera, per dimensioni, materiali e caratteristiche complessive, determini una trasformazione urbanistica ed edilizia permanente del territorio, configurando una "nuova costruzione" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001. La distinzione tra lo ius aedificandi (soggetto a titolo abilitativo) e lo ius excludendi alios (libero per interventi di scarso impatto) va operata mediante una verifica concreta dell'impatto ambientale e funzionale del manufatto: un muro di rilevante estensione (nella specie 130 metri lineari) realizzato con conci di tufo e pilastri in cemento armato eccede i limiti della mera pertinenza o della semplice recinzione di fondi rustici. Risulta inoltre irrilevante il richiamo all'art. 878 c.c., in quanto le norme sulle distanze tra edifici non derogano alla disciplina urbanistica volta a tutelare il corretto assetto del territorio
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8 ottobre 2025, la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del Tribunale di Marsala del 5 ottobre 2023, con la quale Castelli Salvatore e Ingargiola Antonina venivano dichiarati colpevoli dei reati di cui agli artt. 44, lett. b), 71, 72 e 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per aver realizzato, in assenza del necessario permesso di costruire e degli altri titoli abilitativi richiesti dalla normativa antisismica, una recinzione perimetrale di circa 130 metri lineari con altezza fino a 3 metri e un vano di circa 18 mq (poi demolito) su un fondo di loro proprietà in Mazara del Vallo. La Corte territoriale confermava la condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 30.000,00 di ammenda, nonché la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del muro di cinta.
Avverso tale sentenza, gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 44, lett. b), 71, 72 e 95 d.P.R. 380/2001, 873 e 878 c.c. La difesa lamenta l'erronea qualificazione del muro di recinzione come "nuova costruzione" necessitante di permesso di costruire anziché come intervento soggetto a S.C.I.A. Si sostiene che la Corte d'appello abbia omesso di considerare le specifiche caratteristiche del manufatto (altezza inferiore a tre metri, funzione meramente pertinenziale di delimitazione della proprietà), la destinazione agricola della zona e il conseguente limitato impatto sul territorio. Si evidenzia come tale qualificazione contrasti con le valutazioni della polizia giudiziaria, dell'organo comunale e del consulente tecnico di parte, che avevano ritenuto sufficiente la S.C.I.A. La difesa invoca, quale criterio interpretativo, l'art. 878 c.c., che esclude i muri di cinta di altezza inferiore a tre metri dal computo delle distanze tra costruzioni, sostenendo che tale norma esprime "un principio di sistema" che distingue ontologicamente tali manufatti dalle costruzioni in senso proprio. La sentenza impugnata viene censurata per aver liquidato la questione in modo apodittico, basandosi sulla sola estensione dell'opera senza una concreta valutazione dell'impatto urbanistico.
Si aggiunge, in relazione al magazzino demolito ben prima che intervenisse un provvedimento di sequestro, che era stata invocata con il gravame l'applicazione analogica in bonam partem della previsione dell'art. 181 comma 1-quinquies del d.lgs. 42 del 2004 ma l'argomento era stato disatteso, richiamando le valutazioni del Tribunale, senza un effettivo confronto con le censure difensive. Si sostiene, ancora, che la mancata previsione di una norma equiparabile all'art. 181, comma 1-quinquies alle contravvenzioni edilizie determina una "incomprensibile lacuna", che deve essere colmata dall'interprete in via analogica o necessita dell'intervento della Corte costituzionale, per cui si ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la demolizione dell'opera abusiva estingua anche il reato edilizio, oltre a quello paesaggistico.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione "in relazione agli artt. 44 lett. B, 71, 72 e 95 d.p.r. 380/2001, 125, 192 e 603 c.p.p.,... artt. 5, 47 c.3 c.p. e 131bis c.p.". In primo luogo, si censura il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, finalizzata all'audizione dei tecnici comunali che avevano gestito la pratica edilizia, archiviando il procedimento amministrativo. Tale audizione, secondo la difesa, sarebbe stata decisiva per chiarire le ragioni dell'archiviazione e per valutare l'elemento soggettivo del reato, in particolare la possibile sussistenza di un errore scusabile (art. 47, comma 3, c.p.), derivante dalla complessità della normativa e dall'affidamento riposto dagli imputati nelle determinazioni dell'autorità amministrativa e del proprio tecnico. Si rappresenta che dalla deposizione di Morone era emersa una discrasia fra quanto stabilito dalla legge Regione Sicilia n. 16 del 2016 e il d.P.R. 380/01, tant'è che i tecnici e la polizia locale del Comune di Mazzara del Vallo avevano ritenuto che per la realizzazione dell'opera fosse necessaria la S.C.I.A., rilevando criticità solo per una porzione del muro, criticità superate a seguito di successivi accertamenti tecnici.
In secondo luogo, si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente escluso il beneficio sulla base della sola mancata demolizione del muro di cinta, senza considerarne la condotta post-reato degli imputati, i quali avevano spontaneamente demolito il vano magazzino e si erano attivati per la regolarizzazione del muro, confidando nella legittimità della procedura indicata dai tecnici.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 163 e 165 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del muro. Si eccepisce che la Corte di appello abbia imposto tale condizione senza fornire alcuna motivazione sulle ragioni che, nel caso concreto, la rendevano necessaria ai fini del giudizio prognostico di cui all'art. 164 c.p., in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Si sottolinea l'illogicità della motivazione laddove sembra affermare che l'obbligo motivazionale sussista solo in caso di seconda concessione del beneficio e si evidenzia come la condotta degli imputati (incensurati, autori di demolizione parziale e di un tentativo di regolarizzazione) non giustificasse l'imposizione di una condizione così gravosa senza un'adeguata ponderazione.
2.4. Con il quarto motivo, si deduce vizio di motivazione per la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.). La difesa lamenta che il diniego sia stato fondato su generiche enunciazioni circa la gravità dei reati, senza un'analisi concreta e specifica del caso di specie.
La difesa ha con memoria del 4/4/2026 proposto motivi nuovi con cui si deduce che l'originaria porzione del muro avente l'altezza di metri 3 era stata portata all'altezza di m. 2 e che l'area non è sottoposta ad alcun vincolo, per cui "Ingargiola, demolendo il fabbricato ed abbassando la recinzione sotto i 2 metri ha riportato lo stato dei luoghi alla conformità urbanistica". Si richiamano, inoltre, una relazione integrativa del 3/4/2026 e altri documenti costituenti allegati alla memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, in primo luogo, dichiarata l'irricevibilità della relazione tecnica integrativa, "intervenuta il 3 aprile 2026", e degli allegati alla medesima inoltrati unitamente alla memoria del 4/4/2026. Nel giudizio di legittimità, infatti, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Pmt, Rv. 277609 - 01). Non è il caso della relazione tecnica integrativa e dei documenti a essa allegati.
Venendo ai motivi, il primo motivo, pur formalmente denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione, si risolve in larga parte in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, preclusa in questa sede di legittimità, a fronte di una sentenza impugnata la cui motivazione è logica, coerente e giuridicamente corretta.
La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha confermato la qualificazione del muro di cinta come "nuova costruzione" soggetta a permesso di costruire. Come correttamente osservato dai giudici di merito, ai fini della determinazione del titolo edilizio necessario, occorre fare riferimento non a criteri astratti, ma all'impatto effettivo che l'opera genera sul territorio. Un muro di recinzione, quando per dimensioni, materiali costruttivi e caratteristiche complessive (nel caso di specie, circa 130 metri lineari, con altezza fino a 3 metri, realizzato con muratura in conci di tufo e pilastri in cemento armato), determina, all'evidenza, una trasformazione urbanistica ed edilizia permanente e non trascurabile del suolo, eccede la natura di mera pertinenza - nel caso in esame comunque non configurabile non risultando il muro asservito a un edificio principale- e rientra a pieno titolo nella nozione di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. 380/2001.
2.1 La conclusione cui perviene la Corte territoriale risulta conforme alla giurisprudenza amministrativa che ha ripetutamente precisato che, "in materia urbanistica, non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, non derivi un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, pertanto la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios va riscontrata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8178)" (Cons. Stato, Sez. VI, 7/3/2022 n. 1609 relativa a una "recinzione di circa ml. 140 costituita da un muretto in cemento sormontato da una ringhiera in ferro di altezza pari a ml. 0,95"; conf. Cons. Stato, Sez. V, 4/1/2016 n. 10; più di recente T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 17/06/2024, n. 3803). Nello stesso senso il TAR Sicilia che ha escluso, in relazione a "un muretto divisorio della lunghezza di mt. 14,65, dello spessore di cm 0,25 e dell'altezza di mt. 1,60", che potesse trovare applicazione l'art. 6 della L.R. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37 (oggi art. 3 della legge regionale della Sicilia n. 16 del 2016), che sottraeva l'intervento di "recinzione di fondi rustici" al regime della concessione, autorizzazione e comunicazione, ritendo che la norma postulasse la realizzazione di recinzioni del tutto prive di opere murarie (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. Riun., 18 dicembre 2013, n. 1548)" (T.A.R. Catania, sez. I, 15 settembre 2020, n. 2175).
2.2 Non difforme risulta la posizione della Cassazione penale che ha ripetutamente affermato che in tema di reati edilizi, la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, lett. e) ( Sez. 3, n. 27150 del 18/03/2021, n. 27150; Sez. 3, n. 4755 del 13/12/2007, Romano, Rv. 238788; Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Langella, Rv. 261521 - 01 relativa a un muro in cemento armato avente spessore di cm. 25 ed un'altezza di circa metri 1,80; nello stesso Sez. 3, n. 31617 del 6/6/2019, Campisi, che, in relazione a un muro di cinta costituito da blocchi di cemento e relativo cancello della lunghezza di m. 12 e di altezza cm. 60, ha ritenuto necessario l'acquisizione del permesso di costruire rilevando che l'art. 3 della legge regionale della Sicilia n. 16 del 2016, nella parte in cui esclude dalla necessità di rilascio del permesso a costruire le "recinzioni di fondi rustici", deve interpretarsi "in coerenza con il principio della necessità di titolo autorizzativo per opere che comportano trasformazione del territorio e che, dunque, sono realizzate con materiali tipicamente edilizi, non avendo il legislatore regionale diversamente stabilito").
2.3 II richiamo all'art. 878 c.c. è inconferente, poiché tale norma, dettata ai fini del computo delle distanze legali tra edifici, persegue finalità diverse da quelle della normativa urbanistica, la quale tutela l'interesse pubblico al corretto e ordinato assetto del territorio. E' stato precisato, in proposito, che la norma del Codice civile "attiene solamente alle distanze da rispettare nelle costruzioni dei muri interposti tra fondi limitrofi e, in quanto tale, non esclude e, anzi, presuppone il rispetto, ai fini edificatori, della normativa urbanistica ed edilizia di riferimento (T.A.R. Puglia Lecte, Sez. I, 25/02/2026, n. 354).
2.4 Le censure dei ricorrenti, pertanto, si traducono nella sollecitazione a una diversa lettura del compendio probatorio e a una nuova valutazione di merito circa l'effettivo impatto dell'opera, operazione non consentita al giudice di legittimità.
2.5 Le considerazioni innanzi travolgono anche il motivo nuovo prospettante "l'abbassamento della recinzione sotto l'altezza di m. 2" intervenuta "successivamente alla pronuncia della Corte d'appello", che sarebbe documentato dalla C.I.L.A. e dalle "foto della recinzione" allegati alla memoria. Anche a sorvolare sui compiti istruttori che, nei propositi dei ricorrenti, questa Corte dovrebbe espletare su documenti rimasti estranei al giudizio di merito e prodotti dopo la scadenza dei termini di impugnazione, integrando tale postulazione plurime cause di inammissibilità del motivo, va osservato che la, peraltro generica, allegazione difensiva, prospettante I' "abbassamento" della porzione dell'opera che raggiungeva i tre metri "sotto l'altezza di m. 2" risulta, per le ragioni già esposte, del tutto irrilevante ai fini dell'integrazione dei reati contestati.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in ogni sua articolazione.
3.1. La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria è stata correttamente rigettata dalla Corte d'appello, la quale ha ritenuto, con giudizio insindacabile in questa sede, l'assoluta non necessarietà dell'audizione dei tecnici comunali. Va anche ricordato che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza di quella espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820). Presupposto che, nel caso in esame, non risulta ricorrere. La qualificazione giuridica di un intervento edilizio e l'individuazione del corretto titolo abilitativo costituiscono, inoltre, una valutazione che compete esclusivamente all'autorità giudiziaria, non potendo essere demandata né condizionata dalle eventuali erronee determinazioni di funzionari amministrativi, sulle quali, peraltro, il giudice di primo grado ha ritenuto di dover trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica.
3.2. L'invocato errore scusabile sulla liceità del fatto è palesemente insussistente. La consolidata giurisprudenza penale e amministrativa rendeva palese che l'intervento in esame necessitava del rilascio del permesso di costruire. La Corte di appello ha, inoltre, adeguatamente motivato sulla piena consapevolezza del carattere abusivo delle opere da parte degli imputati, desumendola da elementi indiziari precisi e concordanti, quali il diretto coinvolgimento nell'esecuzione materiale dei lavori, l'assenza di un tecnico incaricato in fase di costruzione e la successiva presentazione di un'istanza volta alla "regolarizzazione" dei manufatti, comportamento che presuppone la coscienza della loro originaria illegittimità. L'errore cui sarebbero incorsi gli organi amministrativi dopo l'edificazione delle opere murarie non può accreditare l'ipotesi della buona fede, non ricorrendo i presupposti di un inevitabile e invincibile errore sulla legge penale.
3.3. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004 è stata dichiarata manifestamente infondata non soltanto dalla costante giurisprudenza di questa Corte richiamata dalla Corte territoriale ma anche dalla stessa Corte costituzionale che, da ultimo, con ordinanza n. 439 del 2007, ha ritenuto "manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della, ritenuto Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1- quinquies , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c) , della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nella parte in cui non prevede l'estinzione anche del reato edilizio di cui all'art. 44, comma 1, lettera b ), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, <<in caso di demolizione dell'opera abusiva ad opera del trasgressore prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna>>, rilevando che "questione analoga è stata già dichiarata manifestamente infondata sul presupposto che, non essendo possibile una pronuncia additiva tesa ad estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale a meno che non sussista piena identità di funzione tra le discipline poste a raffronto, deve escludersi, in considerazione della natura degli oggetti giuridici protetti dalle norme incriminatrici, la prospettata identità tra le ipotesi criminose poste a raffronto dal rimettente (sentenza n. 149 del 2005; ordinanze nn. 327 del 2000, 46 del 2001 e 144 del 2007)".
3.4; Manifestamente infondata è, ancora, la censura relativa al diniego dell'art. 131-bis c.p. La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto con una valutazione completa, che ha tenuto conto non solo della modalità della condotta, ma anche dell'entità del pericolo per il bene giuridico protetto, valorizzando la pluralità degli interventi, la loro consistenza, l'utilizzo di cemento armato in zona sismica e la permanenza dell'abuso principale (il muro di cinta), a fronte di una demolizione solo parziale. Tale giudizio, basato su una corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., si sottrae a ogni censura di legittimità.
Il terzo motivo è fondato. In tema di reati edilizi, il giudice ha la facoltà, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per la prima volta, alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, conseguentemente, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio (Sez. 3, n. 36548 del 14/09/2022, Di, Rv. 283655 - 01).
Tale onere motivazionale non risulta assolto dai giudici di merito, risultando la condizione imposta non motivata nelle sentenze dei giudici di merito. Nulla dice sul punto la sentenza di primo grado mentre la Corte di appello, cui la censura era stata proposta con il gravame, ha ritenuto che un obbligo di motivazione sussista solo nel caso di mancata subordinazione alla demolizione della sospensione condizionale concessa a un imputato che ne abbia già usufruito, interpretando erroneamente le due sentenze richiamate, che affermavano il ben diverso principio secondo cui non sussiste un obbligo di motivazione a carico del giudice che abbia concesso la sospensione condizionale della pena a un soggetto incensurato senza subordinarla alla demolizione delle opere abusive, qualora una richiesta in tal senso non sia stata formulata dal pubblico ministero (Sez. 3, n. 38476 del 31/5/2019, Santoro; Sez. 3, del 19/11/2021, n. 787, Gattuso).
Il quarto motivo è parimenti fondato. E' noto che "il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l'altro" (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106 - 01). E' stato però anche precisato che la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787 - 01).
Nel caso in esame, il diniego del beneficio della non menzione della condanna è stato motivato dalla Corte territoriale con il richiamo alla "non ridotta gravità del danno cagionato agli interessi tutelati dalle norme violate", senza però spiegare perché il medesimo elemento non avesse impedito la concessione della sospensione condizionale della pena e perché costituisse ostacolo il riconoscimento dell'ulteriore beneficio negato.
La sentenza va, quindi, annullata limitatamente alla condizione cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena nonché alla non menzione della condanna con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condizione cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena nonché alla non menzione della condanna con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati.
Così deciso il 22/4/2026




