 Cass. Sez. III n. 32826 del 24 agosto 2011 (CC 7 apr.2011)
Cass. Sez. III n. 32826 del 24 agosto 2011 (CC 7 apr.2011) 
Pres.Squassoni Est.Rosi Ric. P.M. in proc. Coletta
Urbanistica.Acquisizione gratuita al patrimonio comunale
La mancata indicazione, nel provvedimento di ingiunzione a demolire, delle conseguenze in caso di inottemperanza, non impedisce l'acquisizione gratuita del manufatto abusivo al patrimonio comunale, in quanto l'effetto ablatorio si verifica di diritto all'inutile scadenza del termine di novanta giorni dall'ingiunzione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disposto la restituzione al Comune dell'immobile abusivo).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. SQUASSONI Claudia          - Presidente  - del 07/04/2011
 Dott. LOMBARDI  Alfredo M.       - Consigliere - SENTENZA
 Dott. GRILLO    Renato           - Consigliere - N. 757
 Dott. ROSI      Elisabetta  - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO  Alessandro Maria - Consigliere - N. 34036/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 PMT PRESSO TRIBUNALE DI TIVOLI;
 nei confronti di:
 1) COLETTA ANTONELLA N. IL 02/12/1976 C/;
 avverso l'ordinanza n. 20/2009 TRIB.SEZ.DIST. di PALESTRINA, del  			04/01/2010;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
 lette le conclusioni del P.G. Gabriele Mazzotta che ha chiesto  			l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.  			RITENUTO IN FATTO
 Il pubblico ministero presso il Tribunale di Tivoli ha proposto  			ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Tivoli, sez distaccata  			di Palestina, emessa in sede di incidente di esecuzione, con la quale  			era stato annullato il provvedimento del giudice dell'esecuzione ed  			era stata ordinata la restituzione del manufatto, già sottoposto a  			sequestro probatorio in data 11 gennaio 2004, a Colella Antonella  			chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per erronea applicazione  			delle norme sostanziali e processuali. Infatti mentre il giudice  			dell'esecuzione aveva ordinato la restituzione del manufatto al  			Comune di Genazzano, dando atto dell'avvenuta acquisizione al  			patrimonio comunale, nell'ordinanza è stato sostenuto che l'effetto  			ablativo non poteva dirsi perfezionato a causa dell'omissione  			nell'ingiunzione a demolire, dell'Indicazione delle conseguenze  			connesse all'inadempimento. Di contro l'Ingiunzione a demolire è un  			atto amministrativo vincolato, privo di discrezionalità e  			l'eventuale mancata indicazione delle conseguenze avrebbe dovuto  			essere fatta oggetto, semmai, di Impugnazione innanzi al giudice  			amministrativo.
 Il difensore della Colella ha presentato memoria difensiva con la  			quale chiede che il ricorso sia dichiarato Inammissibile per carenza  			di Interesse del ricorrente ovvero infondato, ribadendo i vizi  			dell'ordinanza di demolizione e la loro sindacabilità da parte del  			giudice penale.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
 La procedura disciplinata dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo  			unico in materia edilizia (ed ancor prima dalla L. 28 febbraio 1985,  			n. 47, art. 7) prevede Infatti la seguente sequenza procedimentale:
 1) l'ingiunzione dell'autorità comunale che ha accertato l'abuso  			edilizio di demolizione dell'immobile; 2) l'acquisizione di diritto  			dell'immobile al patrimonio comunale se il responsabile non provvede  			alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'Ingiunzione; 3)  			l'accertamento formale dell'eventuale inottemperanza all'ordine di  			demolizione; 4) la notifica di tale accertamento all'interessato, che  			costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del comune  			e per la trascrizione nei registri immobiliari. Dal disposto  			normativo appare chiaro che l'effetto ablatorio si verifica di  			diritto alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare  			all'ingiunzione di demolire, mentre la notifica dell'accertamento  			formale dell'inottemperanza si configura solo come titolo necessario  			per l'Immissione in possesso e per la trascrizione nei registri  			immobiliari.
 La sanzione amministrativa del trasferimento coattivo del bene è  			volta a consentire all'ente pubblico di provvedere d'ufficio alla  			demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo  			che si accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla  			conservazione dell'immobile stesso (art. 31, comma 5). Quindi, in  			caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, il manufatto  			abusivo non deve essere restituito ai privato responsabile  			dell'abuso, quand'anche in possesso del bene, ma al Comune,  			divenutone proprietario a seguito dell'inutile decorso del termine di  			legge previsto dal D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31 (Sez. 3, n.  			48031 del 23/12/2008, Rv. 241768). Nel caso di specie, il giudice  			dell'esecuzione aveva dato atto che il termine di novanta giorni  			indicato nell'ordinanza di demolizione era decorso, per cui si era  			verifì cata l'automatica acquisizione del bene al patrimonio comunale  			e non può essere sostenuto che il percorso procedimentale sopra  			descritto non si sia perfezionato solo per la mancata indicazione,  			nel provvedimento di ingiunzione a demolire, delle conseguenze in  			caso di inottemperanza, in quanto tale indicazione non è requisito  			essenziale dell'ingiunzione stessa. Di conseguenza l'ordinanza  			Impugnata va annullata senza rinvio, nella parte in cui ha disposto  			la restituzione dell'immobile a Coltella Antonella e deve essere  			disposta invece la restituzione dell'Immobile al Comune di  			Genazzano.
 P.Q.M.
 annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte In cui ha  			disposto la restituzione dell'immobile a Coltella Antonella e  			dispone la restituzione dell'immobile al Comune di Genazzano.  			Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
 Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2011
 
                    




