 Cass. Sez. III n. 16575 del 28 aprile 2011 Ud. 23 mar. 2011)
Cass. Sez. III n. 16575 del 28 aprile 2011 Ud. 23 mar. 2011) 
Pres.De Maio Est.Amoresano Ric. Macauda e altro
Urbanistica.Mancata istituzione dello "sportello unico" 
La mancata istituzione dello "sportello unico", cui il costruttore ha l'obbligo di denunciare preventivamente l'esecuzione di opere in cemento armato, non esclude la configurabilità del reato di omessa denuncia, previsto dall'art. 72 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (In motivazione la Corte ha precisato che il costruttore, in tal caso, deve provvedere al deposito della denuncia, e relativi allegati, presso il competente ufficio tecnico regionale).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. DE MAIO   Guido            - Presidente  - del 23/03/2011
 Dott. PETTI     Ciro             - Consigliere - SENTENZA
 Dott. FIALE     Aldo             - Consigliere - N. 640
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ROSI      Elisabetta       - Consigliere - N. 33181/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) Macauda Giovanni nato il 18.6.1961;
 2) Cicero Piero nato Il 1.9.1978;
 avverso la sentenza del 18.5.2010 del Tribunale di Modica;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
 sentite le conclusioni del P.G., dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto  			rigettarsi il ricorso;
 sentito il difensore, avv. Poidomani Salvatore, che ha concluso per  			l'accoglimento del ricorso.
 OSSERVA
 1) Con sentenza resa in data 18.5.2010 il Tribunale di Modica  			condannava Macauda Giovanni e Cicero Piero alla pena di Euro  			500,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 110 c.p.,  			D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, comma 1 e art. 95 (capo b) e per il  			reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 65,  			comma 1 e art. 72 (capo c), unificati sotto il vincolo della  			continuazione; pena sospesa a termini e condizioni di legge;
 dichiarava, invece, non doversi procedere nei confronti dei predetti  			imputati in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 380  			del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) perché estinto per intervenuta  			concessione in sanatoria.
 Rilevava il Tribunale, quanto al reato di cui al capo b), che  			l'autorizzazione prescritta era stata rilasciata in data 23.7.2008 e,  			quindi, essendo stato l'accertamento effettuato in data 1.7.2008, i  			lavori erano stati iniziati senza autorizzazione scritta. Quanto al  			reato di cui al capo c), non risultava che gli imputati avevano fatto  			la denuncia allo sportello unico dell'edilizia ai sensi del D.P.R. n.  			380 del 2001, art. 65. In relazione alla dedotta inapplicabilità  			alla Regione Sicilia del D.P.R. n. 380 del 2001 rilevava il Tribunale  			che la disciplina antisismica e per le opere in cemento armato,  			riguardando la sicurezza statica degli edifici, rientrava netta  			competenza esclusiva dello Stata. Ricorrevano, poi, i presupposti per  			la concessione del beneficio della sospensione ad entrambi gli  			imputati.
 2) Ricorrono per cassazione Macauda Giovanni e Cicero Pietro, a  			mezzo de difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione  			di legge in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94 comma 1 e 95  			e L.R. Siciliana n. 7 del 2003, art. 32, commi 1 e 2 e la carenza  			assoluta di motivazione. Il Tribunale, pur dando atto dell'avvenuta  			presentazione di un progetto, non ha tenuto conto che, ai sensi della  			L.R. sopra richiamata, non è necessaria fa preventiva  			autorizzazione.
 Con il secondo motivo denunciano la violazione di legge in relazione  			al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 65, comma 1 e art. 72 e art. 14,  			lett. f) Statuto Speciale Reg. Siciliana, nonché la carenza e  			manifesta illogicità della motivazione, avendo il Tribunale  			erroneamente ritenuto che la materia di sicurezza statica degli  			edifici rimanga di competenza esclusiva dello Stato e richiamato in  			modo non pertinente la giurisprudenza di legittimità (la  			comunicazione allo sportello unico attiene alla materia urbanistica  			e, comunque, tale sportello non esiste in Sicilia).
 Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge e la carenza  			assoluta di motivazione in relazione alla concessione del beneficio  			della sospensione (pur trattandosi di sanzione pecuniaria).  			3) Il ricorso è infondato.
 3.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal  			Tribunale, le disposizioni della Legge della Regione Sicilia, in  			deroga alla legislazione nazionale, "si applicano limitatamente alla  			materia urbanistica e non possono essere quindi estese alla diversa  			materia antisismica ed a quella per le costruzioni in conglomerato  			cementizio armato, attenendo tali materie alla sicurezza statica  			degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello  			Stato ex art. 117 Cost., comma 2; ne consegue che tali opere  			continuano ad essere soggette ai controlli preventivi previsti dallo  			legislazione nazionale" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 3840 del  			9.7.2008). Tale interpretazione (costituzionalmente orientata) della  			normativa regionale trova conforto nella giurisprudenza  			costituzionale. Con sentenza n. 21 del 25 gennaio 2010 la Corte  			Costituzionale, pur pronunciando in diversa materia, ha affermato  			che, laddove vengano in rilievo profili di sicurezza delle  			costruzioni, collegati ad aspetti di pubblica incolumità, si verte  			in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 2, lett.  			h), la quale non si esaurisce nell'adozione di misure relative alla  			prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela  			dell'interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la  			salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione  			uniforme su tutto il territorio nazionale".
 Sicché, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità  			costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 35, comma 1 promossa  			dalla Regione Emilia e Romagna, ha sottolineato la Corte che "La  			norma impugnata non trova posto invece nella materia del "governo del  			territorio", nel cui ambito rientrano gli usi ammissibili del  			territorio e fa localizzazione di impianti a attività (sentenze n.  			307 del 2003 n. 330 e n. 383 del 2005, n. 237 del 2009), ma non la  			sicurezza delle costruzioni".
 3.1.1) Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che, essendo  			stati i lavori pacificamente iniziati in data 1.7.2008 e quindi prima  			del rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001,  			art. 94 (avvenuta il 23.7.2008) fosse configurabile il reato  			contestato ai capo b).
 3.2) Quanto al reato di cui al capo c), non è contestato che siano  			state realizzate opere in cemento armato senza alcun preventivo  			adempimento.
 A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 65 le opere in conglomerato  			cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica,  			prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo  			sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al  			competente ufficio tecnico regionale. Alla denuncia debbono essere  			allegati il progetto in triplice copia, dal quale risultino in modo  			chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, ed una relazione  			illustrativa, da cui risultino caratteristiche, qualità e dosatura  			dei materiali che verranno impiegati netta: costruzione. A tali  			adempimenti, di particolare rilevanza in tema di sicurezza statica  			degli edifici, non ci si poteva certamente sottrarre per la  			"asserita" mancanza dello sportello unico in Sicilia, potendo essi,  			comunque, essere depositati al competente ufficio tecnico regionale.  			3.3) Infine, quanto al concesso beneficio della sospensione, è  			pacifico che "sussiste l'interesse ad impugnare la decisione con la  			quale sia stata concessa d'ufficio la sospensione condizionale della  			pena pecuniaria, qualora siano indicate le ragioni per cui tale  			statuizione sia idonea a produrre in concreto la lesione della sfera  			giuridica del condannato e la sua eliminazione consenta il  			conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa,  			condizione che, tuttavia, non ricorre nel caso in cui l'interesse  			all'impugnazione sia individuato nella mera circostanza che la detta  			sospensione afferisca ad una sanzione pecuniaria" (cfr. Cass. pen.  			sez. 5 n. 41557 del 29.11.2006).
 I ricorrenti si sono limitati a censurare la decisione del Tribunale  			di concedere la sospensione condizionale della pena, senza motivare  			in ordine all'esercizio del potere discrezionale, "pur in presenza di  			una pena pecuniaria"; il terzo motivo di ricorso è, quindi,  			inammissibile.
 P.Q.M.
 Rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento  			delle spese processuali.
 Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
 Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011
 
                    




