Consiglio di Stato Sez. II n. 1517 del 25 febbraio 2026
Urbanistica.Natura propter rem della demolizione e responsabilità dell'acquirente

L'ordinanza di demolizione di opere abusive ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato a carattere ripristinatorio, per la cui adozione l'amministrazione non è tenuta a motivare l'interesse pubblico, essendo questo coincidente con il ripristino della legalità violata. L'obbligo di demolizione si configura come un'obbligazione propter rem, con la conseguenza che il destinatario dell'ingiunzione va individuato nel soggetto che ha la disponibilità del bene al momento dell'adozione dell'atto, a prescindere dalla sua responsabilità materiale nella commissione dell'illecito o dal suo stato soggettivo di dolo o colpa. Il nuovo acquirente succede infatti in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al bene, subendo gli effetti dei provvedimenti sanzionatori anche se l'abuso è stato compiuto dal dante causa. Ai fini della validità del provvedimento, è sufficiente che esso contenga la descrizione analitica delle opere e le ragioni della loro abusività, restando irrilevante il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso o la mancata contestuale ingiunzione ai responsabili materiali. Gli abusi edilizi devono essere valutati unitariamente nella loro globalità, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi ai fini del pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio

Pubblicato il 25/02/2026

N. 01517/2026REG.PROV.COLL.

N. 06860/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6860 del 2025, proposto da
B2 Kapital 7.1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Maria Cioccolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bordighera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Angelita Burzi, Osvaldo Possamai, Luciano Possamai, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) n. 00837/2025, resa tra le parti. 


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bordighera;

Vista l’ordinanza n. 3556/2025 del 1° ottobre 2025;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il consigliere Sandro Menichelli e uditi per le parti l’avvocato Lorenzo Maria Cioccolini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:

a) dall’ordinanza del Comune di Bordighera, Ufficio Tecnico – Sportello Unico Edilizia, 1° ottobre 2024, n. 465/UT, prot. n. 29829, trasmessa a mezzo pec in data 7 ottobre 2024, di revoca dell’ordinanza del 22 agosto 2024, n. 463/UT e contestuale nuova ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;

b) dall’ordinanza del Comune di Bordighera, Ufficio tecnico – sportello unico edilizia, 22 agosto 2024, n. 463/UT, prot. n. 25668, trasmessa a mezzo pec in data 22 agosto 2024, di demolizione di opere edilizie abusive ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;

c) dall’ordinanza del Comune di Bordighera, Ufficio tecnico – sportello unico edilizia, 7 settembre 2012, prot. n. 20318;

d) da ogni altro atto o provvedimento presupposti connessi e/o conseguenziali a quelli sopra individuati, allo stato non conosciuti e non conoscibili.

2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:

2.1. con provvedimento dell’amministrazione provinciale di Imperia – settore pianificazione e difesa del territorio, n. h/678 del 23 luglio 2004, veniva rilasciata a Rosa Roggeri autorizzazione, sotto il profilo idraulico, per la ricostruzione di muri di difesa spondale in proprietà privata e sistemazione generale di terreno distinto dal mappale 21 del foglio 3, mappali 364-365-366 del foglio 4 e mappale 55 del foglio 1 del Comune di Bordighera, in fregio al rio Lunassa;

2.2. a seguito di richiesta di permesso di costruire e successiva integrazione, il Comune di Bordighera rilasciava alla signora Roggeri permesso di costruire n. 5858 del 13 settembre 2005 per la “sistemazione di terreno con rifacimento muri di sostegno franati”, con cui si prescriveva che tutti i muri di contenimento e sostegno dovevano essere realizzati o rivestiti in pietra locale a esclusione solo delle nuove sponde, che dovevano essere in gabbioni e, inoltre, dovevano essere osservate le prescrizioni contenute nella citata autorizzazione del 23 luglio 2004;

2.3. con relazione di sopralluogo del 6 ottobre 2009, prot. n. 20593, venivano riscontrate “lievi difformità nella esecuzione del muro di contenimento posto a quota – 31,10, visto che lo stesso ha un andamento lineare, senza la piega prevista dal progetto” e veniva dato atto che: “alcune opere di sistemazione degli argini del Rio Lunassa, sono state eseguite da parte del Servizio Idrico Integrato, in seguito agli eventi alluvionali del 14/09/2006”;

2.4. a seguito di nota dell’ufficio tecnico comunale del 19 novembre 2009, con cui si comunicava l’impossibilità di accordare una proroga dei termini per completare i lavori di cui al permesso di costruire n. 5858 del 13 settembre 2005, la Roggeri presentava istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica;

2.5. con nota prot. n. 7085 del 15 aprile 2011 veniva comunicato alla Roggeri che per la definizione della pratica avrebbero dovuto essere ottenuti: “parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio” e “Parere vincolante ai sensi dell’art. 1 comma 36 della L. 308/2004 da parte della Soprintendenza”;

2.6. in data 7 febbraio 2012 veniva eseguito un sopralluogo congiunto da parte di personale del Comune di Bordighera, verbalizzato con relazione prot. n. 3162 del 13 febbraio 2012, nel corso del quale venivano accertati i seguenti abusi: i) “Apertura di pista di cantiere e altre opere di movimentazione della terra con deposito di materiale terroso e lapideo; ii) Difformità nella esecuzione di n. 3 muri di contenimento, in parte non rivestiti in pietra, posti nella porzione est della proprietà, in sponda sx del Rio Lunassa, per diversa collocazione planimetrica e altimetrica, con conseguente alterazione del profilo del terreno rispetto al progetto approvato; iii) Realizzazione ex novo di n. 3 muri di contenimento nella parte ovest della proprietà, in sponda dx del Rio Lunassa (non esistenti al 06/10/2009 e non riportati sull’accertamento di conformità n. 6662): iii.i) Muro in pietra e calcestruzzo nella parte bassa della proprietà, lungo mt 30,00 e alto mediamente mt 2,00; iii.ii) Muro intermedio, in cemento armato non rivestito in pietra, lungo mt 45,00, alto mt 3,00 circa; iii.iii) Muro alto, in cemento armato non rivestito in pietra, della lunghezza di mt 45,00 + 12,00, alto mt 3,00 circa; iv) Discarica di materiali presumibilmente provenienti da demolizioni edilizie, quali porzioni di calcestruzzo, mattoni, piastrelle, ecc.””.

Nel verbale veniva anche accertato che: “l’insieme delle opere rilevate il 07/02/2012, di cui una parte realizzata successivamente alla decadenza del permesso di costruire n. 5858 del 13/09/2005 e alla presentazione dell’accertamento di conformità n. 6662 del 02/07/2010, ha comportato: la totale difformità dal permesso di costruire ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 16/2008, per la modifica delle caratteristiche tipologiche e di utilizzazione del progetto approvato; la violazione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004; la violazione D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, per quanto attiene la discarica proveniente da demolizione edilizie”;

2.7. con ordinanza n. 230/UT prot. n. 4344 del 29 febbraio 2012 si disponeva nei confronti della Roggeri, in qualità di proprietaria, e di Osvaldo Possamai, in qualità di direttore dei lavori e dell’impresa Possamai Costruzioni s.r.l., in qualità di impresa esecutrice dei lavori, la sospensione dei lavori;

2.8. il Comando di Polizia municipale del Comune trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia la notizia di reato n. 26/2012;

2.9. con provvedimento prot. n. 0020483 del 23 aprile 2012 l’Amministrazione provinciale di Imperia - Settore urbanistica e difesa del territorio – ufficio polizia fluviale/CM/fb, comunicava al Possamai e alla Roggeri l’avvio di un procedimento volto alla “verifica per il mantenimento delle opere già realizzate, qualora idonee sotto il profilo idraulico o, in alternativa, il ripristino delle condizioni idrauliche autorizzate con il provvedimento n° h/678 del 23.04.2004”;

2.10. con ordinanza n. 243/UT del 7 settembre 2012 si ingiungeva ai “proprietari e responsabili dell’abuso: Si.ra Roggeri Rosa ..; Sig. Possamai Osvaldo..; Sig. Possamai Luciano…; Sig. Possamai Giovanni” la demolizione di tutte le opere abusive rilevate nel sopralluogo congiunto del 7 febbraio 2012 e nel provvedimento prot. n. 0020483 del 23 aprile 2012 il ripristino della situazione regolare con il conferimento del materiale depositato presso discarica autorizzata;

2.11. con nota prot. n. 5172 del 6 marzo 2013, il Comando di polizia del Comune comunicava all’Ufficio tecnico comunale la mancata ottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 243/UT;

2.12. successivamente venivano emessi, da parte dell’Ufficio tecnico del Comune, i dinieghi relativi alle pratiche edilizie n. 6871 e n. 6662 del 2016 richieste, rispettivamente, da Osvaldo Possamai per “Accertamento di conformità edilizio per apertura di una pista di cantiere e altre opere di movimentazione terra, realizzazione di muri di contenimento, discarica di materiali” e da Rosa Roggeri per “Accertamento di conformità edilizio per realizzazione di muri di contenimento in difformità dal P.C. n. 5858 di sistemazione terreno con rifacimento muri di sostegno franati”;

2.13. a seguito dei due provvedimenti di diniego, veniva emessa la nuova ordinanza di demolizione, n. 342/UT del 17 febbraio 2017, nei confronti di Osvaldo Possamai, Luciano Possamai e Giovanni Possamai, in qualità di “eredi della Sig.ra Roggeri Rosa” (nel frattempo deceduta) e “attuali proprietari”;

2.14. successivamente al decesso in data 8 settembre 2021 di Giovanni Possamai, venivano effettuati due sopralluoghi diretti alla verifica della demolizione dei manufatti irregolari e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, nei verbali dei quali si dava atto dell’inaccessibilità dell’area, in quanto recintata e con cancelli chiusi;

2.15. con decreto di trasferimento di beni immobili adottato dal Tribunale di Imperia in data 1° giugno 2023, veniva trasferita alla società B2 Kapital 7.1 (di seguito società) la piena proprietà del complesso immobiliare costituente lotto unico formato da: i) fabbricato in corso di costruzione identificato al catasto fabbricati del Comune di Bordighera, sezione BOR, foglio 4 particella 873 e terreno identificato al Catasto dei terreni del Comune di Bordighera, foglio 4 particella 364 e 365, originariamente di proprietà in ragione di 3/6 di Rosa Roggeri, ora eredità giacente di Rosa Roggeri nella persona del curatore avvocato Giada Salvo del foro di Imperia, e 3/6 di Osvaldo Possamai; ii) terreno identificato al catasto terreni del Comune di Bordighera, foglio 1 particella 55, originariamente di proprietà in ragione di 3/6 di Rosa Roggeri, ora eredità giacente di Rosa Roggeri nella persona del curatore avvocato Giada Salvo del foro di Imperia, 1/6 di Osvaldo Possamai, 1/6 di Giovanni Possamai e 1/6 di Possamai;

2.16. con nota prot. 25477 del 5 settembre 2023, l’Ufficio tecnico comunale richiedeva ai fratelli Osvaldo e Luciano Possamai di presentare osservazioni “ai fini della decisione definitiva” in merito, quindi, alla demolizione e all’applicazione della sanzione pecuniaria;

2.17. con nota prot. 27217 del 21 settembre 2023, l’Ufficio tecnico - sportello unico edilizia della città di Bordighera comunicava alla società la contestazione di violazione delle norme urbanistico/edilizie avviate con prot. n. 3126 del 13 febbraio 2012, in via Cornice dei due golfi (Località Montenero), in merito alle opere edilizie qualificate abusive, divenute di proprietà della società per effetto del citato decreto di trasferimento;

2.18. con nota prot. n. 31098 del 27 ottobre 2023 Luciano Possamai comunicava all’Ufficio tecnico comunale che: “I terreni interessati dai lavori erano originariamente in capo a Possamai Osvaldo e Roggeri Rosa e non sono stati nella disponibilità dello scrivente. Sono a conoscenza che sono intervenute modifiche in merito alla proprietà a seguito di esecuzioni immobiliari sui beni a cui i lavori si riferiscono (di cui allego estratto della Agenzia delle Entrate ove sono indicati i nuovi titolari). Il mappale a Foglio 3 particella n°21 risulta in capo a Burzi Angelita e Roggeri Rosa. I mappali a Foglio n° 1 particella 55, Foglio n° 4 particelle n° 364, 365 (terreni), Foglio n° 4 particella n° 873 (fabbricato a seguito della demolizione del mappale n° 366) risultano in capo a B2 KAPITAL7.1 S.R.L… Chiarisco che non è intervenuta da parte mia accettazione dell’eredità, ad oggi giacente della Sig.ra Roggeri Rosa…”;

2.19. la società, con nota prot. n. 33149 del 16 novembre 2023, comunicava all’Ufficio tecnico comunale di non essere proprietaria del “mappale 21 in quanto, come si evince anche dall’allegato decreto di trasferimento del 1/giugno/2023, la scrivente società è proprietaria delle seguenti particelle: BOR 4/873; BOR 4/364; BOR 4/365; BOR 1/55”;

2.20. Con nota prot. n. 34373 del 27 novembre 2023, Luciano Possamai produceva documentazione tesa a dimostrare: “la decadenza dal diritto di accettare l’eredità di Roggeri Rosa da parte dei tre fratelli (Possamai Osvaldo, Possamai Giovanni, Possamai Luciano”;

2.21. con ordinanza n. 463/UT prot. n. 25668 del 22 agosto 2024 rilevato che: “[…] I terreni identificati dai mappali n. 55 del foglio BOR/1, n. 364 e 365 del foglio BOR/4 sono di proprietà della Soc. B2 KAPITAL 7.1 S.r.l.; - Il fabbricato identificato dal mappale n. 873 del foglio BOR/4 è di proprietà della Soc. B2 KAPITAL 7.1 S.r.l.”, si ingiungeva alla società di demolire le opere abusive ivi presenti e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le opere abusive venivano così individuate: i) “Apertura di pista di cantiere e altre opere di movimentazione della terra con deposito di materiale terroso e lapideo; ii) Difformità nella esecuzione di n. 3 muri di contenimento, in parte non rivestiti in pietra, posti nella porzione est della proprietà, in sponda sx del Rio Lunassa, per diversa collocazione planimetrica e altimetrica, con conseguente alterazione del profilo del terreno rispetto al progetto approvato; iii) Realizzazione ex novo di n. 3 muri di contenimento nella parte ovest della proprietà, in sponda dx del Rio Lunassa (non esistenti al 06/10/2009 e non riportati sull’accertamento di conformità n. 6662): iii.i) Muro in pietra e calcestruzzo nella parte bassa della proprietà, lungo mt 30,00 e alto mediamente mt 2,00; iii.ii) Muro intermedio, in cemento armato non rivestito in pietra, lungo mt 45,00, alto mt 3,00 circa; iii.iii) Muro alto, in cemento armato non rivestito in pietra, della lunghezza di mt 45,00 + 12,00, alto mt 3,00 circa; iv) Discarica di materiali presumibilmente provenienti da demolizioni edilizie, quali porzioni di calcestruzzo, mattoni, piastrelle, ecc.; v) Realizzazione delle nuove sponde del Rio Lunassa con muri costituiti da massi sovrapposti collegati da ferri e cemento, in difformità da quanto previsto dal permesso di costruire n. 5858/2005 che prevedeva la realizzazione di questi in gabbioni;

2.22. in data 5 settembre 2024 la società effettuava un primo accesso presso l’Ufficio tecnico comunale richiedendo in via informale di acquisire la documentazione del procedimento;

2.23. il 20 settembre 2024 la società, allegando decreto del Tribunale di Imperia del 1° giugno 2023 di trasferimento di beni immobili nella procedura esecutiva nr. r.g. es. imm. 157/2017, presentava all’Ufficio tecnico istanza di accesso agli atti, non riscontrata, volta all’acquisizione di n. 14 produzioni documentali;

2.24. sempre in data 20 settembre 2024 la società presentava istanza di accesso agli alla provincia di Imperia che con nota prot. n. 26658/P/2024 del 2 ottobre 2024 forniva riscontro e trasmetteva l’istanza alla Regione Liguria per il seguito di competenza;

2.25. con ordinanza n. 465/UT in data 1° ottobre 2024, l’Ufficio tecnico revocava l’ordinanza n. 463/UT del 22 agosto 2024 nei confronti di Osvaldo Possamai e Luciano Possamai e ingiungeva a Angelita Burzi e alla società, in qualità di “attuali proprietari”, la demolizione delle opere abusive e il ripristino della situazione regolare;

2.26. la regione Liguria, con nota prot. n. 1565067 del 17 ottobre 2024, riscontrava l’istanza di accesso agli atti, inviando tutta la documentazione rinvenuta nel fascicolo;

2.27. con ricorso al T.a.r. per la Liguria la società ricorrente, odierna appellante, ha chiesto, previa domanda cautelare, di ordinare al Comune di Bordighera all’ostensione di alcuni atti, l’annullamento sia del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi del 20 settembre 2024, sia dei provvedimenti sub 1. e dell’ordinanza del Comune n. 342/UT del 17 febbraio 2017, articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 6 a pag. 20), con il quale ha lamentato:

- “Genericità degli ordini di demolizione: il Comune resistente ha omesso di imputare i pretesi abusi edilizi specificamente in capo ai singoli proprietari, in virtù della loro effettiva collocazione geografica”;

- “Genericità degli ordini di demolizione: gli abusi edilizi contestati dal Comune resistente sono descritti in modo approssimativo, rendendo di fatto inintelligibile la natura dell’ipotetico abuso e, quindi, la contestazione effettivamente sollevata”;

- “Illegittimità degli ordini di demolizione per insussistenza degli abusi edilizi contestati dal Comune di Bordighera”;

- “Illegittimità dell’ordine di demolire nella parte in cui ha mancato di disporre l’ingiunzione anche nei confronti dei responsabili degli (asseriti) abusi edilizi come in precedenza accertato dal Comune di Bordighera”.

3. Il Comune di Bordighera si è costituito nel giudizio di primo grado, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto diretto avverso un atto meramente confermativo di precedenti ordinanze, nel merito controdeducendo ed instando per la sua reiezione.

4. Con ordinanza n. 291/2024 del 28 novembre 2024 il Tribunale adito ha accolto l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

5. Con ordinanza n. 103/2025 del 31 gennaio 2025 il Tribunale adito ha accolto in parte la domanda di accesso formulata dalla ricorrente e per l’effetto ha ordinato al Comune di Bordighera di consentire, nel termine di 30 giorni, l’accesso mediante visione ed estrazione di copia degli atti di cui alla richiesta 20 settembre 2024 ad esclusione della comunicazione di notizia di reato della Polizia Municipale N.R. n. 26/2012 del 31 marzo 2012, prot. n. 7484 del 4 aprile 2012.

6. L’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per Liguria ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.

6.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:

- “secondo una costante e consolidata giurisprudenza, anche della sezione, “è necessario un apprezzamento unitario e complessivo degli abusi realizzati, peraltro, in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistico - ambientale. In materia di abusi edilizi, infatti, gli abusi devono valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate. L'opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2023, n. 9052). E, invero, il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. VII, 25 agosto 2023, n. 7939)””;

- “l'ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed ha per oggetto le opere abusive, per cui l'individuazione del suo destinatario comporta l'accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene”;

- “Del resto, il nuovo acquirente di un immobile abusivo, o del sedime su cui è stato realizzato, succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente proprietario e relativi al bene ceduto, ivi compresa l'abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria, sia dell'ingiunzione di demolizione successivamente impartita, pur essendo stato l'abuso commesso prima della traslazione della proprietà”.

7. Avverso tale pronuncia la società, ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 4 settembre 2025 e depositato in data 5 settembre 2025 lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 8 a pag. 27):

I. “Omessa pronuncia della sentenza di primo grado sui motivi nn. 1 e 2 del ricorso di primo grado: la genericità assoluta dell’ordinanza di demolizione impedisce a chiunque di darvi esecuzione”.

II. “Omessa pronuncia della sentenza di primo grado sul motivo n. 4 del ricorso di primo grado: illegittimità dell’ordine di demolizione per omessa ingiunzione nei confronti dei responsabili degli abusi come in precedenza accertato dal Comune di Bordighera”.

III “Omessa pronuncia della sentenza di primo grado sul motivo n. 4 del ricorso di primo grado: illegittimità degli ordini di demolizione per insussistenza degli abusi edilizi contestati dal Comune di Bordighera”.

IV “Omessa pronuncia della sentenza di primo grado sulla istanza istruttoria volta ad acquisire tutta la documentazione inerente ai lavori di somma urgenza realizzati dal Comune di Bordighera sul Rio Lunassa negli anni 2006-2007”.

8.1. L’appellante ha rilevato:

- “Persistono, dunque, incertezze e dubbi inconciliabili con un provvedimento definitivo a carico di un privato non responsabile, soprattutto rispetto alle gravi sanzioni a suo carico in caso di mancata o parziale esecuzione, ovvero sanzione economica (euro 20.000,00) e acquisizione gratuita al patrimonio immobiliare comunale.”;

- “Il punto, sfuggito al TAR, è che nel caso di specie, l’imputabilità dell’abuso al legittimo soggetto passivo ha a che fare con la materiale possibilità del soggetto di adempiere. In altre parole, la società B2 Kapital 7.1, non si trova nell’oggettiva condizione di comprendere quali siano gli abusi ad essa riferita e ad individuare le eventuali opere di ripristino che deve materialmente compiere.”;

- “il primo passaggio motivazionale della sentenza è erroneo ed illegittimo, per due ordini di motivi, ovvero perché: pretende di integrare il contenuto dell’ordine di demolizione con atti distinti e diversi da quelli del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione di tale ordine […] in una situazione in cui, peraltro, tali atti esterni al procedimento amministrativo sono (oltre che formalmente, anche) sostanzialmente inidonei a fornire informazioni ulteriori”;

- “Il secondo passaggio motivazionale della sentenza impugnata è erroneo ed illegittimo, in quanto si limita a riaffermare che il nuovo proprietario rimane responsabile per gli abusi compiuti dal precedente proprietario (principio pacifico e mai messo in discussione nell’odierno giudizio), del tutto obliterando il fatto che, come contestato con i primi due motivi di ricorso, sia impossibile per la Società odierna appellante dare materiale esecuzione all’ordine di demolire, proprio per la contestata genericità dei provvedimenti adottati da parte del Comune di Bordighera”;

- “le opere di rifacimento degli argini del Rio Lunassa sarebbero state effettuate da parte dello stesso Comune di Bordighera in c.d. somma urgenza in virtù di un’alluvione verificatasi in data 15 settembre 2006, che si è verificata prima che i signori Possamai potessero iniziare il proprio l’intervento sugli argini in esecuzione del Permesso di costruire del 2005 […] È evidente, infatti, come l’alluvione in questione abbia determinato una sopravvenuta modificazione dello stato dei luoghi relativamente al Rio in questione, oltre che le opere edilizie realizzate da parte del Comune necessariamente devono essere tenute in considerazione in quanto nuova preesistenza legittima e, quindi, punto di partenza per qualsiasi nuova opera edile.”;

- “Come emerge dalle successive ordinanze intervenute, a partire da quella del 20 febbraio 2017, n. 342/UT, i fratelli Possamai venivano ingiunti esclusivamente nella qualità di “eredi della sig.ra Roggeri Rosa e attuali proprietari”, venendo immotivatamente spogliati della qualifica di responsabili. La medesima esclusione si è ripetuta anche nelle più recenti ordinanze n. 463/UT del 22 agosto 2024 e n. 465/UT del 1° ottobre 2024, sino ad arrivare ad un loro totale venir meno dalla vicenda, nonostante la persistente qualificazione come responsabili fosse stata ribadita dallo stesso Comune con la Nota 21 settembre 2023, prot. n. 3126. “[…] Infatti, con tale doglianza non si è mai chiesta l’annullamento dell’atto perché avesse omesso di indicare il responsabile dell’abuso, ma la semplice condanna ai responsabili dell’abuso in quanto tali (a tale risultato si sarebbe potuto addivenire indistintamente sia nel dispositivo della sentenza stessa, sia mediante la riedizione del potere annullando il provvedimento per tale ragione).”;

- “Il Comune di Bordighera ha contestato nei confronti della Società odierna appellante n. 5 distinte opere abusive tutte autonome e distinte tra loro (sia dal punto di vista edilizio, che dal punto di vista urbanistico) che, pertanto, non potevano che essere considerate, in sede di difesa giudiziale, come altrettante opere edilizie. […] Quindi, è evidente che la statuizione impugnata sia del tutto erronea, in quanto frutto di una evidente confusione del Giudice di primo grado che ha travisato anche tale motivo di impugnazione di primo grado, con conseguente erroneità ed illegittimità di tale capo di sentenza che deve essere riformato.”;

- “l’acquisizione di tali atti e documenti è fondamentale per stabilire e determinare l’esatto stato legittimo dei beni in questione, il quale è, allo stato, del tutto sconosciuto, posto che ciò può essere individuato esclusivamente sulla base dei progetti comunali che, però, il Comune di Bordighera si è rifiutata di produrre spontaneamente nel corso del giudizio di primo grado. Rispetto a tale richiesta istruttoria, non vi è stata pronuncia da parte del Giudice di primo grado, il quale, d’altra parte, ha del tutto ignorato la questione sostanziale sottesa alla vicenda in trattazione.”.

8.2. L’appellante ha concluso formulando, in via cautelare, domanda di sospensione di tutti i provvedimenti impugnati nel primo grado di giudizio e della sentenza impugnata e, in via istruttoria, di acquisizione dal Comune di Bordighera degli atti, dei provvedimenti e dei progetti in virtù dei quali sono stati eseguiti i lavori di somma urgenza da parte del Comune di Bordighera sul Rio Lunassa in occasione e per effetto dell’alluvione verificatasi a Bordighera in data 14 settembre 2006, nonché, nel merito, richiesta di annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado.

9. In data 5 settembre 2025 la parte appellante ha presentato istanza di fissazione dell’udienza.

10. Il Comune di Bordighera si è costituito in giudizio con memoria del 26 settembre 2025 con la quale ha richiesto la reiezione del ricorso in appello, unitamente all’istanza di sospensione cautelare, perché irricevibile, inammissibile, improcedibile e comunque infondato e, per l’effetto, di confermare la sentenza gravata e la legittimità dei provvedimenti comunali impugnati.

11. Con ordinanza n. 3556/2025 del 1° ottobre 2025 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare e per l’effetto ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.

12. La società appellante ha presentato in data 23 dicembre 2025 una memoria con la quale ha ribadito le proprie doglianze, confermando le conclusioni formulate in sede di appello.

13. In data 24 dicembre 2025 il Comune appellato ha presentato una memoria in cui ha richiamato, confermandole, le difese già svolte nella memoria del 26 settembre 2025 ribadendo le conclusioni ivi formulate.

14. Il 5 gennaio 2026 la parte appellata ha presentato una memoria di replica nella quale ha ribadito le osservazioni e le conclusioni formulate nella citata memoria del 26 settembre 2025.

15. in data 26 gennaio 2026 la parte appellata ha avanzato istanza di passaggio in decisione sulla base dei propri scritti difensivi già depositati in giudizio.

16. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27 gennaio 2026.

17. L’appello, per le ragioni di cui infra, è da reputare infondato.

18. In via preliminare il Collegio rileva che, attesa l’infondatezza del gravame nel merito, prescinde dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sollevata nelle memorie di parte appellata.

19. Appare ora necessario valutare partitamente i profili di censura avanzati dal ricorrente.

19.1. Con il primo motivo si segnala che nella sentenza di primo grado il Tribunale adito non si sia pronunciato sui primi due motivi del ricorso del ricorso di primo grado con i quali si faceva riferimento all’assoluta genericità dell’ordine di demolizione. Il Comune, infatti, da un lato avrebbe omesso di imputare i pretesi abusi edilizi in capo ai singoli proprietari e, dall’altro lato, tali abusi sarebbero stati descritti in modo approssimativo, rendendo di fatto inintellegibile la natura dell’abuso, con la conseguente impossibilità di dare esecuzione all’ordine di demolizione. Ciò, in particolare, sarebbe da imputare al fatto che l’ordinanza di demolizione del 2024 è stata adottata sulla base di un’attività istruttoria che non ha tenuto conto del nuovo assetto proprietario determinatosi con l’acquisto, il 1° giugno 2023, della proprietà da parte della società appellante.

Tale doglianza non è meritevole di favorevole considerazione.

La dedotta genericità di descrizione delle opere abusive dedotta nei primi due motivi di ricorso di primo grado nel caso di specie deve essere esclusa essendo le stesse compiutamente indicate, quanto alla descrizione e localizzazione, nelle gravate ordinanze di demolizione. Dalla documentazione in atto, infatti, si evince che gli abusi contestati alla società appellante sono quelli indicati nella relazione di sopralluogo di cui al prot. n. 3212 del 13 febbraio 2012 e nelle ordinanze di demolizione emesse dal Comune di Bordighera che si trovano sui terreni, di cui la stessa è divenuta proprietaria (individuati nei mappali 364-365-366 del fg. 4 e mappale 55 del fg. 1 del Comune di Bordighera), che si trovano in sponda destra del Rio Lunassa, elencati ai punti da n. 1 a n. 12 del decreto di trasferimento.

Per quanto poi concerne l’abuso rappresentato dalla “Realizzazione delle nuove sponde del Rio Lunassa con muri costituiti da massi sovrapposti collegati da ferri e cemento, in difformità da quanto previsto dal permesso di costruire n. 5858/2005 che prevedeva la realizzazione di questi in gabbioni”, l’osservazione formulata da parte appellante secondo la quale alcune opere sarebbero state effettuate dal Comune in somma urgenza, nel periodo gennaio-luglio 2007, a seguito dell’alluvione del 15 settembre 2006, e che di dette opere lo stesso Comune avrebbe dovuto tenere conto nell’ordine di demolizione poiché legittime, sempre la documentazione prodotta in atti consente di comprendere che tali opere sono diverse da quelle abusive oggetto delle ordinanze di demolizione in argomento, costituendo interventi di somma urgenza consistenti in palificazioni in legno e non “muri costituiti da massi sovrapposti collegati da ferri e cemento” da realizzare in “gabbioni” come richiesto dal provvedimento della Provincia di Imperia del 2004 e dal permesso di costruire del 2005.

In ordine poi alla considerazione per la quale l’ordinanza di demolizione del 2024 sarebbe stata adottata sulla base di un’attività istruttoria che non ha tenuto conto del nuovo assetto proprietario determinatosi con l’acquisto, il 1° giugno 2023, della proprietà da parte della società appellante, risulta dimostrato dal Comune appellato che tale ordinanza è stata emessa nei confronti della società B2 Kapital 7.1., come sopra indicato, proprio quale attuale proprietaria e soggetto che dispone dei beni e non, invece, quale responsabile degli abusi. Del resto, sulla scorta dei documenti in atti, è un fatto non contestabile che la società appellante era a conoscenza dell’abusività delle opere in argomento al momento dell’acquisto della proprietà. Infatti, la lettura del decreto di trasferimento di piena ed esclusiva proprietà alla B2 Kapital 7.1 s.r.l. in data 1° giugno 2023 evidenzia in modo chiaro la “CRITICITÀ ALTA” dell’operazione in quanto “Si segnala che gli immobili oggetto della presente procedura sono oggetto di contestazione da parte del Comune di Bordighera (Ordinanza di demolizione opere abusive nr. 342 Prot. 3669 Infr. 333 del 17.02.2017 e precedenti) per violazione delle norme urbanistico/edilizie a seguito di realizzazione di opere in assenza di permessi di costruire. La pratica edilizia 6662/2010 – Permesso di Costruire in Sanatoria - è stata denegata”, con l’indicazione delle varie difformità, l’applicabilità di una sanzione di euro 20.000,00 e la possibilità di gratuita acquisizione nei beni del Comune degli immobili all’interno della quale ricadono le opere in difformità di cui alle ordinanze di demolizione nell’eventualità di inottemperanza alle stesse.

Ne consegue che, essendo chiaramente indicati i terreni sui quali insistono gli abusi in argomento, nessun ragionevole dubbio può sorgere in merito alle opere da demolire e alle conseguenti attività di ripristino. Tale indicazione trova del resto un solido ancoraggio in un consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “L'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività (Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1299; sez. VI, 16 agosto 2023, n. 7785; 5 luglio 2023 n. 6555); infatti, posto che la funzione tipica dell'ordinanza di demolizione è quella di prescrivere la rimozione degli interventi edilizi abusivi, deve ritenersi che l'analitica descrizione delle opere abusive realizza lo scopo informativo voluto dal legislatore, rendendo agevolmente comprensibili le ragioni di fatto e di diritto che l’hanno giustificata e consentendo così la adeguata tutela del privato” (Cons. Stato, Sez. II, n. 3052/2024). Inoltre, “l'ordinanza di demolizione è espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti richiesti dalla legge per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso; tale principio non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino.” (Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017 n. 9; sez. II, 2 ottobre 2023, n. 8617; 16 agosto 2023, n. 7785).

19.2. Con il secondo motivo si lamenta l’omessa pronuncia della sentenza di primo grado sul quarto motivo del ricorso di primo grado con il quale si impugnava l’ordinanza nella parte in cui non ha disposto l’ingiunzione anche nei confronti dei soggetti già individuati dal Comune di Bordighera quali responsabili degli abusi edilizi, a differenza di quanto indicato nella prima ordinanza di demolizione n. 243/UT del 7 settembre 2012.

Premesso che nel ricorso si segnala che “non si è mai chiesto l’annullamento dell’atto perché avesse omesso di indicare il responsabile dell’abuso, ma la semplice condanna dei responsabili dell’abuso in quanto tali”, la censura non è condivisibile in quanto, in disparte del consolidato orientamento giurisprudenziale da ultimo richiamato, le ordinanze del 2012 e del 2017 che indicavano i responsabili della realizzazione delle abusive non sono state da questi impugnate e come tali continuano a produrre i relativi effetti giuridici, indipendentemente dal fatto che nelle ordinanze dell’agosto e dell’ottobre 2024, emesse in considerazione di un nuovo assetto proprietario sorto in capo alla società odierna appellante, gli stessi non vengono menzionati.

19.3. Con il terzo motivo parte appellante, dopo avere lamentato che il richiamo fatto dal giudice di primo grado al consolidato orientamento giurisprudenziale è inconferente in quanto il Comune “ha contestato […] n. 5 distinte opere abusive tutte autonome e distinte tra loro” ha riproposto le censure sollevate in primo grado con il terzo motivo di ricorso.

Tale lagnanza è priva di pregio in quanto, come correttamente evidenziato dalla parte resistente, alla luce della documentazione prodotta “sin dall’avvio della pratica, la stessa aveva come oggetto la “ricostruzione, in proprietà privata, di muri di difesa spondale, sia in sponda sinistra, che in sponda destra, e sistemazione generale di terreno distino dal mappale 21 del fg. 3, mappali 364-365-366 del fg. 4 e mappale 55 del fg. 1 del Comune di Bordighera, in fregio al rio Lunassa””. Del resto, a favore della necessità di considerare in modo globale le opere milita la circostanza che il permesso di costruire n. 5858 del 13 settembre 2005 era lo stesso per tutte le opere.

Per quanto poi concerne l’osservazione formulata dalla parte appellante per cui “le opere edilizie attualmente realizzate sul Rio Lunassa non hanno carattere abusivo in quanto conformi alle opere svolte in somma urgenza da parte del Comune di Bordighera. Quindi […] gli argini attuali non sarebbero abusivi”, si rimanda alle considerazioni espresse in merito al primo motivo di appello.

19.4. Con il quarto motivo si lamenta l’omessa pronuncia della sentenza di primo grado sulla istanza istruttoria volta ad acquisire tutta la documentazione inerente ai lavori di somma urgenza realizzati dal Comune di Bordighera sul Rio Lunassa negli anni 2006-2007.

La doglianza non coglie nel segno, in quanto l’acquisizione di tale documentazione non risulta essenziale alla definizione del giudizio, essendo diretta ad acquisire elementi conoscitivi attinenti a profili già sufficientemente esplorati atteso che le opere realizzate dal Comune in somma urgenza nel periodo gennaio – luglio 2007 non rientrano – come affermato dalla stessa società appellante – tra quelle abusive oggetto delle ordinanze di demolizione come, infatti, si evince dalla planimetria allegata all’istanza di accertamento di conformità del 2 luglio 2010 in cui le difformità rilevate, evidenziate in rosa con la dicitura “DIFFORMITÀ”, risultano chiaramente poste all’esterno delle aree sulle quali intervenne il Comune.

Ne è disceso, in definitiva, il rispetto da parte dell’amministrazione resistente di un preciso iter valutativo, immune da censure metodologiche e di vulnus al protocollo amministrativo, normativamente prestabilito.

20. Tanto premesso, per quanto prima chiarito, l’appello è infondato e deve essere respinto

21. Le spese sono da compensare in ragione della complessità in fatto e in diritto delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 6860/2025), lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF

Giovanni Sabbato, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

Sandro Menichelli, Consigliere, Estensore