Testo Unico sull’Edilizia
e
Disciplina dei controlli 
Riflessioni  operative 
 A cura di Giuseppe Aiello 
C.te polizia municipale di Caposele
I Parte §1) INTRODUZIONE : L’ABUSIVISMO EDILIZIO IN ITALIA
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In un comunicato del  Ministero dell’Ambiente  si legge che  "L'illegalità ambientale in Italia è pari al 43% ; più di 4 controlli su 10 compiuti in un anno hanno rilevato  attività non conformi alla legge. Le violazioni ambientali  sono diffuse su tutto il territorio nazionale, con punte di massima  in Lombardia con il 62,3% di illegalità, e in  Campania con il 60,4%  segue poi  la Sicilia con il 54%. ".
   Nel 2001 su circa  13.600 controlli,  sono state  accertate quasi 6.000 infrazioni. 
I settori "maggiormente critici" sono quelli dell'inquinamento acustico, con il 54,2% di infrazioni; quello dell'inquinamento atmosferico e paesaggistico, e dell'abusivismo edilizio, con il 47,6%. 
L’ abusivismo edilizio ,quindi ,  sebbene  in rallentamento rispetto al passato, costituisce un fenomeno  consistente  che comporta un ingente danno territoriale , tanto che negli ultimi  venti anni, nel nostro Paese , sono scomparsi , ogni anno, 58.700 ettari di terra ,  lasciando   a testa circa 5000 metri quadri di territorio : un po' più di un solo “ fazzoletto di terra “ nel quale vi sono  “ le montagne, i ghiacciai, i laghi, le rocce (che coprono circa il 10%), i boschi (circa il 20 %) le colture (grano e mais, barbabietole e olivi, vigne e frutteti, pascoli e prati) che coprono più della metà (il 56%), circa  2.900 metri quadri. Il restante 13 %, pari a 3.900.000 ettari sono coperti di asfalto e cemento  in gran parte abusivo .
§2) Chi deve vigilare contro gli abusi edilizi?
Il nuovo Testo Unico  [1]  delinea con estrema chiarezza competenze e procedure.
Nel disciplinare l’attività di VIGILANZA il nuovo T.U. risente sia del nuovo regime dell’attività edificatoria, connessa, a seconda dei casi, al permesso di costruire o alla D.I.A. e sia dell’intervenuta attribuzione di compiti gestionali in via esclusiva alla dirigenza, conseguente alla distinzione tra attività di indirizzo politico e amministrativo-attività gestionale. 
Il  dirigente responsabile dell’ufficio ( sportello unico dell’edilizia art.27/1° comma T.U.) in materia di illeciti urbanistico-edilizi assume  sicuramente una funzione di primaria importanza che si concretizza con una  funzione di vigilanza preventiva, ma anche e soprattutto repressiva.
La giurisprudenza penale ha difatti chiarito come ”  il delitto di abuso d’ufficio possa consumarsi attraverso condotte omissive e come possa configurarsi anche nel caso di rilascio di concessioni edilizie in difformità delle prescrizioni del piano regolatore”.  La giurisprudenza, inoltre,  ribadisce la doverosità della  vigilanza da parte del Comune  "in relazione al reato di abuso d'ufficio ipotizzato a carico del sindaco di un comune, per avere questi omesso consapevolmente di svolgere l'attività di vigilanza sul territorio ” [2]
E’ sottinteso che il principio va attualizzato con la figura del dirigente o del responsabile dell’ufficio così come  prevista dal nuovo T.U. . La competenza,     pur essendo sempre ricollegata in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio S  .U. E. ,  verrà esercitata da lui  , anche  tramite gli organi  di vigilanza deputati a tali incombenze e soprattutto quelli facenti  parte della struttura comunale e chi altro se non  “ la Polizia Municipale “ ?? 
 Sicuramente , tra tutti gli organi  di vigilanza ,deputati ad effettuare  controlli edilizi  , sono certamente considerati da sempre , “quali prioritariamente preposti “ i Comandi  di Polizia Municipale,  forse  per quella  doppia proprietà , una  per così dire "fisiologica", connessa al fatto che rivestono in modo inequivocabile le funzioni di polizia giudiziaria  e l’altra  ulteriore, che  deriva dall'essere organi dipendenti diretti dell’ente istituzionale deputato dalla norma di settore alla vigilanza in questo campo e cioè del comune .
Su questo punto  va  però precisato ,  non certamente  per voler scaricare il lavoro su  altri, che essenzialmente  Il Codice di Procedura Penale nel delineare la competenza trasversale della p g per i reati  , non deroga certo a tale principio in materia di reati ambientali e quindi edilizi .
Il quarto comma del medesimo art. 27, conferma, naturalmente, la competenza di tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in materia di abusi edilizi che costituiscono illecito  penale .  Si deve ritenere  a tal proposito che  il  legislatore nel T.U.  abbia volontariamente   riproposto , marcatamente , in modo specifico e chiaro, questo passaggio di competenze,  ribadendo nel predetto articolo che la vigilanza in materia urbanistico edilizia  , per quelle opere che in particolare rappresentano potenzialmente un reato ,  appartiene a tutti gli organi di polizia giudiziaria operanti sul territorio. 
Dunque se per prassi ed uso comune, da tempo, in modo  naturale e  automatico Vigilanza Edilizia = “ VIGILE URBANO “   e per questo  non tutti gli organi di polizia giudiziaria , così come la Polizia Municipale  in generale si sono sempre occupati approfonditamente dei reati ambientali, non vi è dubbio che questa competenza è sempre stata riservata dall’ordinamento a tutti gli organi di P.G. in via obbligatoria e generale .
La predisposizione in modo prioritario  dei controlli Edilizi  da parte della P.M. ,  con le migliaia di attività espletate quotidianamente, ha creato all’interno (del tessuto connettivo di tutte le Polizie Municipali d’Italia ) una tale  competenza   in materia che non ha eguali in nessun altro organo di vigilanza,  tanto da poter essere considerati , senza ombra di dubbio, i primi e forse unici  SPECIALISTI in Polizia Edilizia .
§3)Il rapporto  degli operatori di polizia municipale con l’  U.T.C. 
(sportello Unico)  
Il  comma 4 dell’art. 27  stabilisce  un raccordo tra gli organi di polizia giudiziaria e gli organi amministrativi, ma con una chiara indicazione, sia dell’ambito in cui si muove l’organo accertatore, sia dell’assoluta autonomia e indipendenza dello stesso organo nel riferire alle autorità competenti, a loro volta autonome nelle determinazioni, con chiara esclusione di qualsivoglia dipendenza funzionale o politica di tali organi accertatori dall’amministrazione comunale .
I Corpi e i servizi di polizia Municipale hanno per il passato praticamente incontrato non poche difficoltà  nelle  attività di rilevazioni prettamente tecniche ,  soprattutto in  quei  casi  di bisogno e di intervento  di personale  particolarmente specializzato nel settore  ( Tecnico Comunale )  , in grado di effettuare attività estremamente approfondite, rilievi  tecnici , misurazioni , planimetrie , rappresentazioni ecc. , dovendo ricorrere a nomine di “ ausiliari di PG “  o aspettando le grazie dei “ colleghi “ dipendenti UTC , per  ispezioni congiunte, quasi sempre rinviate. 
Sicuramente oggi  gli operatori di Polizia Municipale  impiegati nei settori di vigilanza Edilizia  dimostrano una elevata professionalità in ordine agli accertamenti da svolgere e alle prassi da seguire, cosa che deriva in primo luogo dalla perfetta e puntuale conoscenza delle norme da applicare e dal fatto che sono consapevoli  che ogni dubbio o incertezza determina da una lato insicurezza operativa e dall'altro rischia di essere fonte di gravi errori procedurali che minano tutto il sistema di accertamenti realizzato .
Spesso, quindi, gli interventi di controllo necessitano di un conforto specialistico e squisitamente tecnico e  a tal proposito si  dovrà  focalizzare l’attenzione sul fatto  che  il T.U. ha sostanzialmente mutato il ruolo delle  P.M. in rapporto con i Tecnici comunali ,   in effetti ,   il dirigente o responsabile dell’ufficio, proprio per le specifiche competenze di vigilanza e controllo che il T.U. gli attribuisce, deve non solo incrementare l'attività che già la polizia municipale e tutti  gli altri organi di PG  dovrebbero esercitare , ma deve imporre un ulteriore impulso amministrativo verso tale funzione di controllo del territorio e pertanto assicurare la disciplina della propria competenza quando ha percezione dell’opera abusiva,  percezione che, si badi, può essere derivata o da una attività di vigilanza autonoma (comma uno) sia in via mediata e indiretta che da un’informativa di un organo di PG esterno e pertanto  dovrà  nei casi di specie tempestivamente ad ogni minima  richiesta di “ ausilio” assicurare tutto il personale tecnico necessario  per le relative  verifiche  e/o procedure da mettere in atto, e ciò, si badi bene, per evitare di commettere  il   reato di abuso d'ufficio  configurabile per avere omesso consapevolmente di svolgere l'attività di vigilanza sul territorio .   
Relazione presentata da Giuseppe Aiello ,
 C.te Polizia Municipale di Caposele 
al convegno per operatori di P.L. a Villa Di Briano CE 28.04.03     
        
        
                                        POLIZIA EDILIZIA ED URBANISTICA
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