Attività Parlamentare
Il lavoro parlamentare, dopo la pausa pasquale, è ripreso con grande forza. Il Disegno di Legge “Comunitaria 2003” è all’esame dell’Aula della Camera dei Deputati. Attraverso tale Disegno di Legge vengono recepite annualmente alcune Direttive e Regolamenti dell’Unione Europee.
Le altre Proposte di Legge, Disegni di Legge e Decreti da convertire all’esame del Parlamento sono: Quote Latte, Unire, Bilancio degli Enti Locali, Attribuzione dei seggi vacanti della Camera e la Delega in Materia Ambientale.
In particolare è prevista la ripresa della discussione con la relativa votazione degli emendamenti, in Commissione Attività Produttiva della Camera dei Deputati, del Disegno di Legge in materia di “Riassetto del settore Energetico” presentato dal Governo.
Sempre la Commissione Attività Produttive della camera dei Deputati inizierà la discussione del Decreto del Ministro Marzano in materia di “Ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Antitrust” che dovranno essere destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori.
la Commissione Giustizia di Montecitorio ha in calendario la ripresa della discussione della Proposta di Legge in materia di “Diffamazione a mezzo stampa”.
La Commissione Lavori Pubblici di Palazzo Madama ha calendarizzato il proseguimento della discussione del Disegno di Legge del Ministro Gasparri in materia di “Riforma del sistema televisivo”
In materia di Immunità parlamentari scadono i termini di presentazione degli emendamenti al Disegno di Legge in materia di “Attuazione dell’articolo 68 della Costituzione” mentre lo stesso Disegno di Legge prosegue il suo esame presso le Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Giustizia del Senato.
Decreti Legge in attesa di
conversione
1) A.C. 3904 - Norme in materia di balneabilità delle acque – approvato dal Senato e con modificazioni dalla Camera ora è di nuovo in seconda lettura all’esame del Senato – scade il 31 magio 2003
2) A.C. 3865 – Proroga del condono fiscale – all’esame della Commissione Finanze della Camera – scade il 7 giugno 2003
3) A.C. 3841 – Quote Latte – all’esame dell’Aula della Camera – scade il 30 maggio 2003
4) Valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico – approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 aprile 2003 non ancora assegnato
5) Misure per il sistema universitario - approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 maggio 2003 non ancora assegnato
6) Misure urgenti per contrastare la Sars - approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 maggio 2003 non ancora assegnato
Legge Delega per il riordino della legislazione in campo ambientale
Inizia la discussione in Aula al senato del progetto di Legge A.S. 1753 che delega il Governo al riordino, coordinamento e integrazione della legislazione in materia ambientale, già approvata dalla Camera dei Deputati il 2 ottobre 2002.
Il testo, licenziato in sede referente dalla Commissione Ambiente del Senato, ha subito alcune modificazioni all’impianto originario tra le quali:
1) soppressione della Commissione bicamerale composta da 20 deputati e 20 senatori che avrebbero avuto il compito di esprime i pareri sulla congruità dei lavori della Commissione dei 24 saggi e sui criteri di scelta dei componenti della stessa che ha il compito di riscrivere i Testi unici
2) introduzione di un doppio passaggio, Camera e Senato, per i rispettivi pareri sui Decreti Legislativi elaborati dalla Commissione dei Saggi
Mentre non si è trovato nessun accordo, fatto gravissimo per la Legambiente, per la eventuale soppressione o modifica delle “Misure di diretta applicazione”.
I punti più controversi e discutibili del Disegno di Legge sono:
· l’Atto Senato 1753 investe in maniera radicale e, secondo il nostro parere, non sufficientemente meditata l’intero corpus normativo del diritto ambientale, procedendo a un “riordino” che presenta nell’attuale versione, dopo le modifiche introdotte dalla Camera, motivi di contraddizione e di contrasto tra alcuni dei principi e criteri direttivi “generali” per l’esercizio delle delega e quelli “specifici” (contenuti rispettivamente negli artt. 2 e 3 del DDL);
· c’è inoltre da segnalare che il DDL non fa alcuna distinzione tra le materie oggetto del provvedimento e prevede la redazione di testi unici anche per materie e settori che sono state oggetto di attività di coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle normative vigenti, in attuazione delle direttive comunitarie, o, di converso, ignora temi che avrebbero bisogno di un’attenta revisione parlamentare. Per quanto riguarda il primo aspetto, è il caso di temi e settori riordinati recentemente (quali quelli dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati, Dlgs n. 22/1997; tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche, Dlgs n. 152/1999) o riguardo ai quali si è giunti alla definizione di normative quadro dopo una faticosa e fruttuosa opera di mediazione tra gli attori sociali (Legge quadro sulle aree protette – L. n. 394/1991 – e Legge quadro sull’attività venatoria e tutela della fauna selvatica – L. n. 157/1992 -). Per quanto riguarda il secondo aspetto, si segnala che viene ignorato inspiegabilmente il tema della tutela, difesa e valorizzazione del mare e delle sue risorse, regolato ad oggi da una normativa ormai datata e lacunosa quale la L. n. 979/1982;
· la vaghezza e la contraddittorietà dei principi e dei criteri oggetto della delega, l’onnicomprensività dell’operazione e i tempi previsti per portare a buon fine l’articolata procedura di riordino, coordinamento e integrazione comporteranno, a nostro avviso, in tutti i settori e le materie oggetto del provvedimento, un effetto attesa, dilatato insostenibilmente in due fasi (di 2 + 2 anni) che rischia di riflettersi sulla certezza del diritto in campo ambientale. Con effetti non valutabili in particolare in campi delicati quali la gestione del ciclo dei rifiuti, il danno all’ambiente, l’inquinamento delle acque, del suolo e dell’aria;
Inoltre,
va sottolineato che sono ricomprese nel provvedimento, a nostro avviso
impropriamente, norme di assoluta rilevanza e pericolosità quali:
·
l’art. 7 con il quale
continua lo stillicidio delle modifiche non organiche, né coordinate del Dlgs
n. 22/1997, intervenendo di nuovo arbitrariamente sul concetto di materia prima
e seconda e su quello di rifiuto per consentire il trattamento termico dei
rifiuti al di fuori degli impianti di incenerimento (in acciaierie, centrali
termoelettriche e cementifici). Tutto questo in contrasto con il DPR n. 203/1988
e con le Direttive europee che regolano la materia e che stabiliscono precisi
limiti sulla qualità dell’aria e sulle emissioni degli impianti per il
trattamento termico (è stato valutato che tale norma è in violazione di almeno
10 normative comunitarie)
·
l’art. 8 con il quale si
vorrebbe istituire, modificando il TU sui beni culturali e ambientali (Decreto
legislativo n. 490/1999), in via ordinaria procedure di sanatoria di opere
abusive realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico - ambientale e
l’estinzione di tutti i reati compiuti da chi ha costruito l’opera o
trasformato il territorio, senza le autorizzazioni previste dalle norme vigenti.
Ogni commento nel merito risulta superfluo: facciamo notare solamente che il
rilascio in sanatoria di autorizzazioni paesaggistico - ambientali in aree
vincolate come procedura ordinaria e generalizzata non esiste nel nostro
ordinamento;
· l’art. 6 con il quale si vorrebbe istituire la cosiddetta compensazione ambientale, introducendo nell’ordinamento la possibilità di compensare le limitazioni ai diritti edificatori derivanti dalla apposizione di vincoli ambientali con contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell’area sottoposta a vincolo ambientale. A nostro avviso tale norma è, innanzitutto, palesemente incostituzionale. L’incostituzionalità deriva dalla trasposizione dei vincoli ambientali dalla categoria dei vincoli ricognitivi a quella dei vincoli urbanistici ablativi, questi ultimi indennizzabili ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale del 29 maggio 1968 n.56. Inoltre, è particolarmente pericolosa e onerosa per i Comuni, che vengono chiamati a compensare gli effetti di un vincolo non apposto da loro, tra l’altro attraverso una complessa procedura per il trasferimento delle cubature
·
l’art. 10 con il quale si
consente al Ministero dell’Ambiente e del Territorio, alle Autorità di bacino
e agli Enti locali di usare a sproposito e senza limiti, in via ordinaria e
grazie solo a una presunzione di rischio, il
potere di ordinanza per interventi straordinari e urgenti, in deroga ad ogni
disposizione vigente. Potere previsto solo ed esclusivamente per fronteggiare
eventi catastrofici realmente avvenuti, a conclusione di una complessa procedura
che ha come atto finale la Dichiarazione di calamità naturale (ai sensi della
L. n. 225/1992 e del DL n. 180/1998)
Modificata dal Senato la Conferenza dei Servizi
Il Senato ha dato il suo via libera al Disegno di Legge A.S. 1281, presentato dal Governo, che modifica e integra ulteriormente la Legge 241 del 1990 in materia di “Norme generali sull’azione amministrativa”.
Alcune importanti norme modificate riguardano in particolare la disciplina della Conferenza dei Servizi, modifica attuata anche per equiparare la legislazione al nuovo Titolo V della Costituzione
In particolare, fatto molto pericoloso per la
difesa dell’Ambiente, del territorio e del paesaggio, si prevede che sia
l’Amministrazione procedente ad adottare la decisione finale, quindi la
decisione non sarà più a maggioranza, tenendo conto delle posizioni prevalenti
espresse in Conferenza dei servizi ignorando, in questo modo, ogni dissenso.
La riforma in pillole
1) la decisione finale non è più a maggioranza ma entro la scadenza fissata l’Amministrazione procedente adotterà la determinazione conclusiva con l’unica clausola generica di dover “tenere conto” delle posizioni prevalenti espresse
2) è previsto, in alcuni casi particolari e con l’autorizzazione dell’Amministrazione concedente, che il concessionario possa essere autorizzato a convocare la Conferenza dei servizi
3) i soggetti aggiudicanti di concessione e le società di progetto, solo per le opere in project financing, possono avere il diritto di partecipare alle Conferenze dei servizi senza però avere il diritto di voto
4) da una prima lettura superficiale del provvedimento sembrerebbero ancora garantiti gli interessi sensibili anzi questi dovrebbero crescere. Questo attraverso l’allargamento del concetto di interesse sensibile anche, oltre alla salute e ambiente, al patrimonio storico – artistico e alla incolumità pubblica.
Amianto
È in Gazzetta Ufficiale – n° 106 del 9 maggio 2003, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n° 101 del 18 marzo 2003 in materia di definizione dei criteri con cui gli Enti Locali dovranno procedere alla rilevazione e alla determinazione delle priorità degli interventi da effettuare per combattere l’amianto.
Questo Decreto ministeriale è in attuazione della Legge 93 del 2001 in materia di “Disposizioni in campo ambientale”.
Attraverso questo decreto il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha commissionato alla regioni e alle province autonome la realizzazione di una mappatura (dal 24 maggio 2003) delle zone a rischio ricadenti sul proprio territorio e la pianificazione degli interventi urgenti di bonifica (entro il 22 agosto 2003).
In pratica le regioni e le provincie autonome dovranno effettuare una indagine a tutto campo per verificare e predisporre gli interventi per rimuovere la presenza di amianto negli:
1) Impianti industriali: a) di lavorazione dell’amianto b) di lavorazione diversa, ma nei quali l’amianto era o è presente;
2) Edifici pubblici e privati quali: scuole, ospedali, uffici pubblici, impianti sportivi attività commerciali, carceri, attività ricreative, culturali e di intrattenimento, chiese e residenze private e pubbliche
3) Aree con presenza naturale di amianto: a) attività estrattive b) coltivazione C) lavorazioni rocce
4) Aree con altre presenze di attività umane
Attività Regionale
E’ stata pubblicata sul Bur regionale la Legge della regione Campania che disciplina la realizzazione, l’organizzazione e il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private, in pratica le strutture per l’accoglienza di tipo extraospedaliero per gli anziani di oltre 65 anni non autosufficienti e non assistibili a domicilio.
Dal 1° febbraio 204 la provincia autonoma di Bolzano ha la delega per le funzioni amministrative che prima erano di competenza della regione. Le materie delegate, fra le altre, riguardano le materie di Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative. Questa “devolution” è estesa anche alla Provincia autonoma di Trento ma a partire dal 1° agosto 2004. Ma, per entrambe, dal 1° settembre 2004 saranno di loro competenza anche le materie di catasto fondiario e urbano.
Sempre per la Provincia di Trento è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Provincia che reca le “Modificazioni al Decreto del Presidente della Giunta provinciale n° 13 – 31 del 29 giugno 2000 – Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi dell’articolo 61 della Legge provinciale n° 10 del 11 settembre 1998”.
E’ stato pubblicato sul Bur della regione Puglia il regolamento che blocca, fino al 31 maggio 2003, l’approvazione di nuove grandi strutture di vendita.
Sul Bur della regione Abruzzo è stata pubblicata la Legge regionale in materia di “Modifiche ede integrazioni alla Legge regionale 9/9/83 n° 61 recante – Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e infrastrutture – e abrogazione della Legge regionale n° 10 del 1998”
Sul Bur regione Liguria è stata pubblicata la circolare del Dipartimento Pianificazione territoriale in materia di “Chiarimenti in ordine alla applicazione della deliberazione della Giun6ta regionale n° 646 del 8 giugno 2001 relativamente alla valutazione di incidenza sui Piani urbanistici comunali”
Sul Bur della regione Sicilia:
- è stata pubblicata la Circolare dell’Assessore al territorio e ambiente in materia di “Redazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico – ai sensi del decreto Legge n° 180 del 1998 e sue successive modificazioni”
- è stata pubblicata la Circolare dell’assessorato ai Lavori Pubblici in materia di “Legge n° 109/94 – nel testo coordinato con la Legge regionale n° 7 del 2 agosto 2002, articolo 7 Bis – Conferenza speciale di servizi”
Sul Bur della regione Veneto:
- è stata pubblicata la Circolare dell’Assessore ai Lavori Pubblici in materia di “Legge regionale n° 3 del 14 gennaio 2003 – articoli 31 e 65 della Legge finanziaria della regione Veneto per l’anno 2003 – disposizioni in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale”
- è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale in materia di “Prime direttive in ordine all’acquisizione e alla valutazione dei progetti per la realizzazione di opere idrauliche attraverso il ricorso a capitale privato, con la procedura della finanza di progetto, da sottoporre al giudizio di compatibilità ambientale di cui alla Legge regionale n° 10 del 26 marzo 1999”
Sul Bur della regione Umbria è stata pubblicata la Delibera della Giunta regionale in materia di “Direttiva concernente procedure e adempimenti tecnico – amministrativo – contabili per l’attuazione dei progetti finanziati con fondi Cipe nell’ambito dell’accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali”
Sul Bur della regione Valle d’Aosta è stata pubblicata la Legge regionale in materia di “Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego”
Sul Bur della regione Basilicata è stata pubblicata la Legge regionale in materia di “Modifica alla Legge regionale n° 7 articolo 43 del 4 febbraio 2003”
Sul Bur della Provincia autonoma di Bolzano è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Provincia recante “Modifica del regolamento di esecuzione relativo alla Legge urbanistica provinciale”
Sul Bur della regione Emilia Romagna è stata pubblicata la Lege regionale recante “Modifiche e integrazioni della Legge regionale n° 30 del 2 ottobre 1998 – disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale – e interventi per l’incentivazione dei mezzi di trasporto a basso impatto ambientale – articolo 4”
Sul Bur della regione Marche:
- è stata pubblicata la Legge regionale in materia di “Provvedimenti per favore lo sviluppo della cooperazione”
- è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale in materia di “Attuazione degli articoli 4 comma 2 e 7 comma 3 della Legge regionale n° 25/01 sugli impianti fissi di radiocomunicazione”.
Sul Bur della regione Toscana è stata pubblicata la Deliberazione del Consiglio regionale in materia di “Schema irriguo Montedoglio – programma degli interventi strategici della regione – programma per la realizzazione di ulteriori lotti della rete secondaria di distribuzione irrigua.