Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 36548 del 27 settembre 2022 (UP 14 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. Di Lauro
Urbanistica.Subordinazione sospensione condizionale della pena alla demolizione
La formulazione del giudizio prognostico negativo sul conto dell’imputato, comunque necessario per subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla esecuzione della demolizione delle opere abusive, può anche essere desunta dal complesso della motivazione delle sentenze di merito, nelle parti relative al trattamento sanzionatorio (allorquando il giudice abbia giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche con la capacità a delinquere ovvero con la pericolosità sociale dell'imputato), o in quella relativa alla valutazione di particolare gravità del reato, ovvero dalla persistente inottemperanza all'ordine di demolizione impartito dal Comune ai sensi dell’art. 31, comma 2, d. P. R. 6 giugno 2001, n. 380. Ferma restando, dunque, la necessità della formulazione del suddetto giudizio prognostico negativo, questo, ove non esplicitato, può essere desunto da altre parti della motivazione delle sentenze di merito
TAR Sicilia (PA) Sez.I n. 2528 del 9 settembre 2022
Rifiuti.Abbandono e responsabilità
L'art. 192 dlv 152\06 attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile e impone invece all'amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti.
Cass. Sez. III n. 33102 del 8 settembre 2022 (UP 7 giu 2022)
Pres. Sarno Est. Di Nicola Ric. Bartucci
Rifiuti.Buona fede
In tema di rifiuti, chi opera nel settore è gravato dell’obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare di ignorare le previsioni di detta normativa, ma deve dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata (fattispecie relativa ad imputato, per altro particolarmente esperto del settore, che non risultava si fosse adoperato per informarsi sulla possibilità di commercializzare le cose oggetto dell’imputazione, tanto più in un contesto nel quale egli stesso aveva definito complessa la normativa di settore, circostanza che, a maggior ragione, secondo la Corte gli imponeva l’obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile e di adempiere correttamente e con l’ordinaria diligenza all’obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi).
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 829 del 8 settembre 2022
Rifiuti.Abbandono e soggetti obbligati
L’art. 192 d. lgs. 152/2006 vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti e ne impone la rimozione. Dal momento che l’abbandono dei rifiuti costituisce un illecito permanente, la sua rimozione costituisce una obbligazione propter rem che segue la proprietà dei rifiuti e si trasferisce con la titolarità dei medesimi, dal momento che il nuovo proprietario dei rifiuti, benché non responsabile del loro abbandono “originario”, diviene responsabile dell’”ulteriore protrazione” di tale abbandono, che come detto costituisce un illecito di carattere permanente.
Cass. Sez. III n. 33633 del 13 settembre 2022 (UP 9 giu 2022)
Pres. Rosi Est. Zunica Ric. Montillet
Rifiuti.Particolare tenuità del fatto
E’ legittima la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. quando in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto il giudice abbia rimarcato in primo luogo la quantità non modesta di rifiuti illegittimamente depositati (pari a due cassoni scarrabili pieni di scarti sia pure non pericolosi), osservando altresì che la condotta illecita è stata tenuta da una persona addetta professionalmente allo smaltimento di rifiuti, avendo dunque ella agito con un grado elevato di colpa, in quanto esperta delle normative del settore.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7839 del 8 settembre 2022
Rifiuti.Localizzazione discarica
Il carattere della pubblica utilità attribuito ad una discarica, ovvero il riconoscimento di pubblico interesse all’attività di gestione dei rifiuti, non esclude, anzi implica a monte (in sede di rilascio dell’autorizzazione) che il relativo progetto sconti il giudizio di compatibilità nonché l’apprezzamento positivo in termini di idoneità localizzativa dell’impianto sul territorio. La valutazione in ordine alla localizzazione degli impianti ben può avvenire (anzi, è normale che avvenga) in sede di pianificazione regionale territoriale, quale sede più elevata di comparazione e composizione degli interessi coinvolti e, quindi, di esercizio della discrezionalità amministrativa, ferme le successive valutazioni dell’autorità in sede di applicazione delle disposizioni afferenti il territorio nonché l’attività specifica di gestione dei rifiuti.
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