Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Abruzzo (PE) Sez. I n. 86 del 20 marzo 2019
Rifiuti.Natura dell'ordine di bonifica
L’ordine di bonifica è un ordine amministrativo di ripristino, un atto di autotutela ripristinatoria dell’Amministrazione, al pari dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo. La correlata posizione di obbligo del responsabile dell’inquinamento (così come quella del responsabile dell’abuso edilizio) non ha carattere di soggezione a una sanzione, ma si tratta appunto di un obbligo personale di ripristino che dura finché permane l’inquinamento, e deriva direttamente dalla legge, e perciò si può altresì trasmettere agli eredi. Ne consegue che, sul piano amministrativo, la situazione prodotta dall’inquinamento - e consistente, a seconda della normativa sopravvenuta, nel superamento dei limiti di accettabilità o delle “concentrazioni soglia” a causa delle sostanze depositate - assume, proprio a causa di quella stessa disciplina normativa sopravvenuta nel tempo, carattere illecito (nel senso di non conformità all’ordinamento) ma anche permanente; ciò al pari di quanto avviene in materia di inottemperanza all’ordine di demolizione, che difatti non risente affatto delle cause di estinzione del reato e quindi non hanno pregio in questa materia i rilievi in ordine alla eventuale natura non permanente del reato penale una volta terminata la condotta commissiva, atteso appunto che l’obbligo di ripristino (dei siti inquinati così come degli immobili abusivamente realizzati) non si estingue fin quando non viene meno la situazione lesiva prodotta dalla condotta (l’autore cioè attraverso la condotta che ha causato la situazione di inquinamento assume una posizione di garanzia idonea a far sorgere in capo al medesimo un obbligo di agire).
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1759 del 18 marzo 2019
Urbanistica.Avvio del procedimento sanzionatorio per lottizzazione abusiva
L’avvio del procedimento sanzionatorio per lottizzazione abusiva non può prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento; infatti, essendo molteplici gli elementi che caratterizzano la lottizzazione abusiva, la loro verifica implica un accertamento complesso al quale i soggetti interessati possono utilmente cooperare, restringendo, pertanto, lo spazio entro il quale può trovare applicazione la norma di cui all’art. dell'art. 21 octies comma 2 L. 241/1990.
Cass. Sez. III n. 16036 del 12 aprile 2019 (Pu 28 feb 2019)
Pres. Izzo Est. Ramacci Ric. Zoccoli
Ecodelitti.Traffico organizzato reato abituale proprio
Il delitto di cui all’art. 260 d.lgs. 152\06 (ora 452-quaterdecies cod. pen.) è reato abituale proprio, in quanto caratterizzato dalla sussistenza di una serie di condotte le quali, singolarmente considerate, potrebbero anche non costituire reato, con l'ulteriore conseguenza che la consumazione deve ritenersi esaurita con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti e alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge .
Consiglio di Stato Sez. V n. 2176 del 2 aprile 2019
Ambiente in genere.Legittimazione ad agire contro provvedimenti di approvazione di progetti di opere ed impianti potenzialmente impattanti sul territorio
La legittimazione ad agire contro provvedimenti di approvazione di progetti di opere ed impianti potenzialmente impattanti sul territorio, dal punto di vista ambientale, urbanistico e paesaggistico, non richiede una dimostrazione puntuale della concreta dannosità dell’impianto che, in quanto ancora da realizzare si tradurrebbe in una prova di carattere diabolico, ma anche soltanto una prospettazione plausibile delle ripercussioni negative. Irrigidimenti sul piano probatorio in simili fattispecie potrebbe vanificare la tutela giurisdizionale, con violazione dei principi costituzionali sanciti dall’art. 24 e 113 della Costituzione.
Cass. Sez. III n. 15523 del 9 aprile 2019 (Cc 15 feb 2019)
Pres. Cervadoro Est. Corbo Ric. Fidenzio
Urbanistica.Intervento edilizio in zona vincolata
Quando si intende realizzare un intervento edilizio per il quale è necessaria il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio di attività, riguardanti immobili sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale, è necessario acquisire preventivamente il parere o l’autorizzazione prevista dalle specifiche discipline di salvaguardia, e, inoltre, l’istituto del silenzio assenso non opera con riferimento agli atti e procedimenti riguardanti la tutela del patrimonio paesaggistico o dell’ambiente.
La Corte di cassazione si esprime sui poteri del Commissario per gli usi civici
di Stefano DELIPERI
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