Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 6403 del 13 novembre 2018
Urbanistica.Frazionamento di immobili e conformità alla strumentazione urbanistica
Oggi – in virtù di modifiche normative intervenute per opera dell’art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 – le attività di manutenzione straordinaria e dunque anche il frazionamento sono in sintesi subordinate ( art. 6 bis TU edilizia) a comunicazione di inizio dei lavori- CILA asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti. Non c’è quindi alcun dubbio che ad oggi l’attività di manutenzione straordinaria ( e con essa il frazionamento) può essere attuata solo in modo conforme a tutta la strumentazione urbanistica applicabile e cioè solo se non preclusa dal piano o dal regolamento edilizio. In sostanza il nuovo art. 6 bis ha sottratto il frazionamento al novero delle attività di edilizia libera disciplinate dall’art. 6. In precedenza e cioè all’epoca del DL 133/2014 gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) ( e quindi anche il frazionamento) erano invece appunto disciplinati dall’art. 6 TU. Tale articolo ( rubricato: Attività edilizia libera) in sintesi prevedeva appunto la possibilità di effettuare questi interventi di manutenzione straordinaria senza alcun titolo abilitativo ma solo previa comunicazione di inizio lavori all’amministrazione comunale. Ciò però non sta a significare che all’epoca il proprietario fosse libero uti dominus di effettuare tali interventi anche in contrasto con la disciplina urbanistica applicabile all’immobile.
Economia circolare e trasporto transfrontaliero dei rifiuti
di Massimo MEDUGNO e Tiziana RONCHETTI
Cass. Sez. III n. 51480 del 14 novembre 2018 (UP 18 set 2018)
Pres. Lapalorcia Est. Ramacci Ric. Busisi
Ambiente in genere.Inosservanza delle prescrizioni dell’AIA
Le diverse condotte di inosservanza delle prescrizioni dell’AIA o di quelle imposte dall’autorità indicate nell’art. 29-quaterdecies, comma terzo, d.lgs. 152/06, alle lettere a) e c) costituiscono autonome ipotesi di reato, riguardando la lettera a) ogni caso di emissione, secondo la definizione data dall’art. 5, comma 1, lettera i-septies) d.lgs. 152/06, in violazione dei valori limite (rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7 ed a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa) e, pertanto, anche - e non solo - gli scarichi idrici, mentre quella di cui alla lettera c) riguarda i soli scarichi idrici recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, indipendentemente dal fatto che gli stessi superino valori limite predeterminati.
TAR Calabria (CZ) Sez. I n.1888 del 9 novembre 2018
Ambiente in genere.Finalità della VAS
La VAS ha la finalità di guidare l'amministrazione nell'effettuazione delle scelte discrezionali da compiersi nei procedimenti volti all'approvazione dei piani e dei programmi, in modo da far sì che tali scelte siano sempre orientate a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. Per assicurare il raggiungimento di questo scopo, si è previsto che la procedura della VAS sia concomitante a quella che ha per oggetto l'approvazione dei piani e dei programmi sì da favorire sin da subito l'emersione e l'evidenziazione dell'interesse ambientale
Cass. Sez. III n. 51475 del 14 novembre 2018 (UP 3 lug 2018)
Pres. Ramacci Est. Zunica Ric. Bevilacqua ed altri
Danno ambientale.Inquinamento atmosferico e danno ambientale
L’inquinamento dell’aria, se “significativo e misurabile”, è inquadrabile nella nozione di danno ambientale di cui all'art. 300 del d. lgs. 152/2006, rientrando l'aria nel novero delle "risorse naturali".
TAR Calabria (CZ) Sez. I n.1900 del 12 novembre 2018
Ambiente in genere. SIC, ZPS e piani o progetti che possano avere incidenze significative
A norma dell'art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva 92/43/CEE, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un SIC o una ZPS ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La necessità di un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o progetto è subordinata alla condizione che questo sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato. Ora, tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste allorché non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetti pregiudichi significativamente il sito interessato. Poiché la valutazione di incidenza è, per sua natura, uno strumento preventivo rispetto alla realizzazione del progetto, si è escluso che essa sia dovuta in caso di rinnovo dell’AIA con riferimento a un impianto in attività.
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