SEZ. 3 SENT.  37562  DEL 03/10/2003  (UD.25/06/2003) RV.  226320
     PRES. Toriello F                 REL. Postiglione A          COD.PAR.351
     IMP. Malpignano        PM. (Diff.) Iacoviello F 
502000  ACQUE  -  Tutela  dall'inquinamento  -  Scarichi  da frantoi oleari -       Disciplina  di  cui  alla legge 574 del 1996 - Condizioni -
Individuazione. 
L. DEL 11/11/1996 NUM. 574 ART. 1 *COST. 
D. LG. DEL 11/5/1999 NUM. 152 ART. 28 
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 
    Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive
possono  essere  oggetto  di  utilizzazione  agronomica (ai sensi dell'art. 1 della  Decreto  Legge 11 novembre 1996 n. 574), attraverso lo spandimento
controllato  su  terreni adibiti ad uso agricolo, e previa autorizzazione sindacale,  non  rientrando,  pertanto,  nella  disciplina  sui  rifiuti di cui al
decreto  legislativo  5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che non abbiano subito  alcun trattamento, ne' ricevuto alcun additivo ad eccezione della acque
per la diluizione della pasta ovvero per la lavatura degli impianti. 
Fonte CED Cassazione
 
                    




