 T.A.R. LOMBARDIA (MI) Sez. II n. 265 del 28 gennaio 2011
T.A.R. LOMBARDIA (MI) Sez. II n. 265 del 28 gennaio 2011
Urbanistica. Progettista ed impugnazione provvedimenti 
Deve escludersi in capo al progettista la titolarità di un interesse legittimo differenziato che gli consenta l’impugnazione di provvedimenti relativi ad interventi edilizi, potendo semmai il progettista stesso proporre intervento “ad adiuvandum” nel giudizio promosso dal committente proprietario
N. 00265/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 00110/2011 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 
 (Sezione Seconda)
 
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 ex art. 60 cod. proc. amm.;
 sul ricorso numero di registro generale 110 del 2011, proposto da:
 David Dydek, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Muratori e Maria Felicia  Crupi, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Bergamo, 11;
 contro
 Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Mandarano, Maria  Rita Surano e Maria Lodovica Bognetti, domiciliato presso l’Avvocatura Comunale  in Milano, via Andreani 10;
 
 per l'annullamento,
 
 previa sospensione dell’efficacia,
 
 - del provvedimento n. 800102/2010 del 15.10.2010 notificata al ricorrente in  data 21.10.2010, con il quale il dirigente del Settore Edilizia ha preteso di  disporre "l'annullamento del titolo abilitativo formatosi a seguito della  presentazione della denuncia di inizio attività in atti P.G. 13.534.176/2003 de  1 aprile 2003": nonché ha ordinato "la demolizione delle opere eseguite in  seguito alla presentazione della denuncia di inizio attività in oggetto (piano  sottotetto recuperato ad uso abitativo) e il ripristino della situazione  preesistente (stato di fatto e destinazione d'uso originari a casa di cura  dell'intero immobile) entro e non oltre novanta giorni dalla data di notifica  della presente. In difetto si procederà all'applicazione delle sanzioni previste  dal DPR 6.6.2001 n. 380";
 
 - della nota n. 602223/2010 del 26.7.2010, con la quale si comunicava l'avvio  del procedimento amministrativo ai sensi artt. 7 e 21-nonies della l. 241/90  finalizzato all'annullamento della Denuncia di inizio attività per il recupero  del sottotetto;
 
 - di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, conseguenziale e/o  comunque connesso,
 
 e conseguentemente per la condanna
 
 del Comune al risarcimento, in forma specifica o - in subordine - per  equivalente economico, di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. David Dydek.
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
 Vista la memoria difensiva del Comune di Milano;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Giovanni  Zucchini e uditi per le parti i difensori Luigi Muratori e Maria Felicia Crupi  per il ricorrente; Maria Lodovica Bognetti per il Comune di Milano;
 
 Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 Con provvedimento del 15.10.2010, il Dirigente dello Sportello Unico Edilizia  del Comune di Milano disponeva l’annullamento d’ufficio del titolo abilitativo  formatosi a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività (DIA),  presentata il 1.4.2003 in relazione all’immobile di via Calvi, n. 22.
 
 Contro tale atto di autotutela era proposto il presente ricorso, con domanda di  sospensiva e di risarcimento del danno, da parte dell’arch. David Dydek, il  quale, nel ruolo di tecnico incaricato dalla proprietà, aveva proceduto nel 2003  alla presentazione della DIA di cui sopra.
 
 Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, eccependo l’inammissibilità ed in  ogni caso l’infondatezza nel merito del gravame.
 
 All’udienza cautelare del 27.1.2011, il Presidente dava avviso della possibilità  di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.
 
 In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione pregiudiziale  sull’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.
 
 L’esponente, infatti, ha proposto il presente gravame nella sua qualità di  progettista e direttore dei lavori di cui alla DIA del 2003, oggetto del  provvedimento d’annullamento d’ufficio ivi impugnato.
 
 L’eccezione deve reputarsi fondata, vista la pressoché totalità della  giurisprudenza amministrativa, che esclude in capo al progettista la titolarità  di un interesse legittimo differenziato che gli consenta l’impugnazione di  provvedimenti relativi ad interventi edilizi, potendo semmai il progettista  stesso proporre intervento “ad adiuvandum” nel giudizio promosso dal committente  proprietario (TAR Toscana, sez. II, 5.6.2009, n. 986; TAR Liguria, sez. I,  17.3.2006, n. 251; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 6.3.2001, n. 523; TAR Piemonte,  sez. I, 18.6.2003, n. 924 e Consiglio di Stato, sez. V, 5.3.2001, n. 1250).
 
 Si aggiunga ancora, per doverosa completezza, che la conclusione suindicata non  priva il ricorrente della possibilità di difendere il proprio operato  professionale in eventuali giudizi di responsabilità davanti al giudice  ordinario, ben potendo quest’ultimo avvalersi della facoltà di disapplicare il  provvedimento amministrativo reputato – seppure incidentalmente – illegittimo,  ai sensi della legge 20.3.1865, n. 2248, all. E.
 
 L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale suindicata esime il TAR dalla  trattazione del merito del gravame.
 
 Attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, deve rigettarsi la  domanda di risarcimento del danno.
 
 Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare fra le parti le spese di  causa.
P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
 
 definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara  inammissibile.
 
 Respinge la domanda di risarcimento del danno.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
 
 Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Mario Arosio, Presidente
 Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
 Silvana Bini, Primo Referendario
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 28/01/2011
 
                    




