 Cass. Sez. III n. 7214 del 25 febbraio 2011 (Ud. 17 nov. 2010)
Cass. Sez. III n. 7214 del 25 febbraio 2011 (Ud. 17 nov. 2010)
Pres. Ferrua Est. Fiale Ric. Copeti
Acque. Natura del percolato
Il ‘percolato” ben può assumere la connotazione di “rifiuto”, come è confermato dall’attuale previsione dell’Allegato D) alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 punti 19 07, 19 07 02 e 19 07 031 ma ciò soltanto allorquando lo stesso non si configuri quale acqua sostanzialmente “di processo” direttamente smaltita in un corpo idrico ricettore.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
 Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 Dott. GIULIANA FERRUA.                                  - Presidente - 
 Dott. CLAUDIA SQUASSONI                              - Consigliere 
 Dott. MARIO GENTILE                                       - Consigliere - 
 Dott. ALDO FIALE                                             - Consigliere Rel. -
 Dott. ELISABETTA ROSI                                    - Consigliere -
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - sul ricorso proposto da:
 l) COPETI FRANCESCO N. IL 03/08/1957
 - avverso la sentenza n. 144/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del 22/10/2009
 - visti gli atti, la sentenza e il ricorso
 - udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere  Dott. ALDO FIALE
- Udito il Procuratore Generale in  persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 - Udito il difensore Avv.to Nicola D'Argento, il quale ha chiesto l'accoglimento  del ricorso.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 22.10.2009, confermava la  sentenza 14.11.2008 del Tribunale monocratico di Lagonegro, che aveva affermato  la responsabilità penale di Copeti Francesco in ordine ai reati di cui:
 - agli arti. 45 e 59 legge n. 152/1999 [per avere - in qualità di rappresentante  legale della s.p.a. "Medio Agri", affidataria della gestione dell'impianto di  smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Sant'Arcangelo, di proprietà  della locale Comunità montana - effettuato, senza autorizzazione, lo scarico del  percolato prodotto in detto impianto nel corso d'acqua denominato "Fiumarella",  all'interno del Parco nazionale del Pollino - acc. in Sant'Arcangelo, il  16.2.20061;
 - all'art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 [per avere effettuato l'attività di scarico  anzidetta, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, senza l'autorizzazione  dell'autorità preposta alla tutela del vincolo] e, riconosciute circostanze  attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena complessiva  (condizionalmente sospesa) di mesi quattro di arresto ed euro 22.500,00 di  ammenda, con ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Copeti, il quale ha  eccepito:
 - violazione dell'art. 521 c.p.p., poiché all'imputato era stato originariamente  contestato lo svernamento di "percolato" mentre la condanna ha riguardato lo  scolo di "acque reflue", in una situazione in cui, a fronte di liquami  provenienti dall'interno di un impianto di trattamento dei rifiuti, non  sarebbero identificabili acque reflue industriali né urbane;
 - la mancanza di prova certa che i reflui inquinanti provenissero dall'impianto  di trattamento e di smaltimento di rifiuti solidi urbani del Comune di  Sant'Arcangelo e la incongruità del diniego della richiesta rinnovazione del  dibattimento, che avrebbe consentito di fare chiarezza sul punto;
 - la incongrua individuazione della responsabilità dell'imputato, collegata  esclusivamente alla sua qualità di responsabile legale della società affidataria  dell'impianto di smaltimento dei rifiuti, non tenendo conto in tal modo  dell'esistenza, nella compagine societaria, di organi tecnici preposti a  specifici compiti connessi alle varie fasi dello smaltimento;
 - l'insussistenza del reato paesaggistico, non potendo configurarsi  l'effettuazione di alcun "lavoro" che abbia coinvolto beni protetti e non  essendo stato specificato "di quali beni paesaggistici si tratterebbe".
 Lo stesso difensore, poi, con memoria del 27.10.2010, ha articolato "motivi  nuovi", prospettando che:
 - dopo la sentenza di primo grado sono stati rinviati a giudizio, per i medesimi  fatti, il dirigente responsabile dell'ufficio tecnico della s.p.a. "Medio Agri"  ed il responsabile tecnico dell'impianto sito nel Comune di Sant'Arcangelo:  vertendosi, pertanto, in tema di "connessione" per la contestata cooperazione  colposa con il Copeti, il presente processo non potrebbe essere deciso  separatamente da quello di nuova instaurazione;
 - non potrebbe ravvisarsi alcuna responsabilità del titolare della società di  gestione di un impianto di smaltimento dei rifiuti nell'ipotesi (corrispondente  a quella in esame) in cui esiste l'obbligo giuridico di affidare la cura  dell'organizzazione tecnica dell'impianto ad un altro soggetto professionale, le  cui competenze esclusive sono stabilite coattivamente e dettagliatamente dalla  legge;
 - incongruamente non sarebbe stato accertato se, tenuto conto della suddivisione  delle competenze nella gestione della discarica, "vi sia stato il rispetto delle  prescrizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione regionale";
 - non sarebbero state valutate le prescrizioni prese, all'interno della  discarica, per l'efficiente raccolta del percolato.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
 1. Va affermata, anzitutto, la correttezza dell'inquadramento giuridico della  vicenda operato dai giudici del merito ed in particolare la esattezza  dell'applicazione, nella specie, della normativa in materia di tutela delle  acque dall'inquinamento e non di quella dettata in materia di rifiuti.
 I fatti (accertati il 16.2.2006) sono antecedenti all'entrata in vigore del D.  Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e l'art. 8, 1° comma - lett. e), del D.Lgs. n.  22/1977, all'epoca vigente [attualmente art. 185, 1° comma - lett. b), n. 1, del  D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modif.], già escludeva dal novero dei rifiuti le  acque di scarico, ad eccezione dei rifiuti allo stato liquido. I "rifiuti allo  stato liquido" sono costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfa,  senza versamento diretto, non convogliandoli cioè in via diretta in corpi idrici  ricettori, bensì avviandoli allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo  di trasporto (vedi Cass., sez. III, 4.5.2005, n. 20679).
 Alla stregua del principio generale - secondo il quale è l'interruzione del  nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo idrico ricettore a  ricondurre la gestione delle acque reflue medesime nell'ambito dei rifiuti - va  individuata la disciplina del "percolato", che l'art. 2, lett. m), del D.Lgs.  13.1.2003, n. 36 {Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche  di rifiuti] definisce quale "liquido che si origina prevalentemente  dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli  stessi".
 Il "percolato", dunque, ben può assumere la connotazione di "rifiuto" [come è  confermato dall'attuale previsione dell'Allegato D) alla parte IV del D.Lgs. n.  152/2006: punti 19 07, 19 07 02 e 19 07 03] ma ciò soltanto allorquando lo  stesso non si configuri quale acqua sostanzialmente "di processo" direttamente  smaltita in un corpo idrico ricettore.
 Nella specie, invece, non si adduce in ricorso l'insussistenza di un nesso  funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo idrico ricettore.
 2. Non si ravvisa, inoltre, alcun elemento che possa dare consistenza alla  denunciata violazione dell'art. 521 c.p.p.
 Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, il principio della  correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza non va inteso in  senso rigorosamente formale o meccanicistico ma, conformemente al suo scopo ed  alla sua funzione, in senso realistico e sostanziale.
 La verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi, quindi, in un  pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, ma  va condotta sulla base della possibilità assicurata all'imputato di difendersi  in relazione a tutte le circostanze del fatto, sicché deve escludersene la  violazione ogni volta che non sia ravvisabile pregiudizio delle possibilità di  compiuta difesa.
 Le Sezioni Unite - con la sentenza n.16 del 22.10,1996, ric. Di Francesco -  hanno affermato, in particolare, che "con riferimento al principio di  correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del  fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della  fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla  legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione" e "...  vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto  insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a  trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto  dell'imputazione".
 Nella vicenda in esame, i contenuti essenziali dell'addebito risultano riferiti,  nel capo di imputazione, alla effettuazione dello scarico, nel corso d'acqua  denominato "Fiumarella", del percolato prodotto nell'impianto di smaltimento dei  rifiuti solidi urbani del Comune di Sant'Arcangelo ed in relazione a tale  condotta illecita l'imputato ha avuto piena possibilità di difendersi ed è stato  condannato previa corretta qualificazione di quel percolato quale acqua di  scarico non domestica e senza alcuna immutazione dell'addebito.
 La qualificazione è corretta, perché le "acque reflue domestiche" sono quelle  "provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti  prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche"; mentre la  nozione di "acque reflue industriali' ricomprende "qualsiasi tipo di scarico di  acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali e  industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di  dilavamento".
 3. Quanto alla riconducibilità, in punto di fatto, dei reflui inquinanti  all'impianto di smaltimento "de quo", i giudici del merito hanno dato  puntualmente conto degli accertamenti eseguiti dai verbalizzanti, i quali,  risalendo il torrente "Fiumarella", ebbero a ripercorrere a ritroso il deflusso  delle chiazze nerastre notate sulla superficie delle acque dell'invaso della  diga di Monte Cotugno fino ad individuarne la fonte originaria costituita dal  pozzetto di scarico delle acque piovane posto all'uscita dell'impianto, ove già  erano visibili altre analoghe macchie di colore nerastro.
 La difesa prospetta genericamente la possibilità di provenienza di sostanze  inquinanti da altre fonti, ma le censure concernenti asserite carenze  argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e  dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili  nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia  sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso  a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti  sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua  di una possibile diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel  merito della sentenza impugnata.
 Deve altresì rilevarsi che, con i motivi di appello, era stata richiesta, ex  art. 603 c.p.p., la rinnovazione parziale del dibattimento per l'espletamento di  una consulenza tecnica di ufficio rivolta ad accertare la presunta pericolosità  del percolato e tale richiesta deve ritenersi legittimamente respinta, esulando  dall'impostazione dell'impianto accusatorio.
 4. Il Collegio ritiene - conformandosi all'orientamento di carattere generale  espresso, in tema di reati ambientali, dalla giurisprudenza costante di questa  Corte (vedi ad esempio Cass., sez. III: 8.5.2009, n. 19332, Soria; 3.3.2009, n.  9497, Martinengo; 26.11.2001, Spada) - di dovere affermare il principio secondo  il quale il legale rappresentante di una società esercente un impianto di  trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani è tenuto, quale destinatario  degli obblighi previsti dalle norme di settore, ad osservare le disposizioni  legislative, regolamentari e provvedimentali in materia di tutela  dell'ambientale, nonché a richiedere tutte le prescritte autorizzazioni.
 Tale soggetto, inoltre, non può essere esonerato dalla responsabilità personale  a causa dell'eventuale responsabilità concorrente di colui che in concreto  gestisce l'impianto, tenuto conto che il legale rappresentante dell'ente  imprenditore risponde pur sempre a titolo di colpa per inosservanza del dovere  di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative di prevenzione del danno  da inquinamento (vedi Cass., sez. III, 10.5.2005, n. 20512).
 5. L'affermata sussistenza del reato paesaggistico risulta conforme al  consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di tutela  delle zone paesistiche, configura il reato di cui all'art. 181, 1° comma, del  D.Lgs. n. 42/2004 qualunque modificazione dell'assetto del territorio, in  assenza di autorizzazione, attuata attraverso interventi di qualsiasi genere, in  quanto con le disposizioni a tutela del paesaggio si è inteso assicurare una  immediata informazione ed una preventiva valutazione da parte della pubblica  Amministrazione dell'impatto sul paesaggio di ogni tipo di attività  intrinsecamente idonea a comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche.
 Nella specie, l'esistenza del vincolo paesaggistico non può porsi in dubbio  allorché si consideri che l'attività incriminata si è svolta all'interno del  Parco nazionale del Pollino [area tutelata ex lege già ai sensi della  legge n. 431/1985 ed attualmente a norma dell'art. 142, 1° comma - lett. f), del  D.Lgs. n. 42/2004] ed i giudici del merito (pure a fronte di un reato formale e  di pericolo) hanno accertato una effettiva compromissione dei valori del  paesaggio indotta dall'insudiciamento evidente delle acque di un torrente e  dell'invaso di una diga.
 6. Manifestamente infondata, infine, è la richiesta di "attuazione della  disciplina di legge sulla competenza per connessione", svolta con i "motivi  nuovi" depositati dal difensore, in quanto la riunione di processi è prevista  dall'art. 17 c.p.p., nei casi di connessione di cui all'art. 12 dello stesso  codice, soltanto per procedimenti pendenti nello stesso stato e grado davanti al  medesimo giudice e quando non derivi un ritardo nella definizione degli stessi.
 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle  spese processuali.
 P.Q.M.
 la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616  c.p.p.,
 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  processuali.
ROMA, 17.1 1.2010
 
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 Feb. 2011
 
                    




