 TAR Emilia Romagna (BO) Sez. I sent. 1010 del 12 febbraio 2010
TAR Emilia Romagna (BO) Sez. I sent. 1010 del 12 febbraio 2010
 Acque. Autorizzazione allo scarico
 
 A norma del secondo comma dell’articolo 124 del d.lgs 3 aprile 2006 n.  152 (la norma sancisce innanzitutto che tutti gli scarichi devono essere  preventivamente autorizzati), l'autorizzazione è rilasciata al titolare  dell'attività da cui origina lo scarico e quindi, al soggetto gestore  del servizio idrico integrato che è cosa ben diversa dal soggetto  proprietario dello scarico  e dal soggetto titolare della funzione .
N. 01010/2010 REG.SEN.
 N. 00008/2007 REG.RIC.
 
 REPUBBLICA ITALIANA
 
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
 
 (Sezione Prima)
 
 
 ha pronunciato la presente
 
 
 SENTENZA
 
 
 Sul ricorso numero di registro generale 8 del 2007, integrato da motivi  aggiunti, proposto da:
 Hera Holding Energia Risorse Ambiente Spa, rappresentata e difesa  dall'avv. Beatrice Belli, ed elettivamente domiciliata presso il suo  studio in Bologna, Strada Maggiore 47;
 
 contro
 
 Provincia di Forlì Cesena, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale  Giampietro e Giampaolo Dacci, ed elettivamente domiciliata presso lo  studio dell’avv. Guido Mascioli in Bologna, via Santo Stefano 30;
 Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Forlì - Cesena,  rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Celli e Silvia Santi, ed  elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Bologna,  via del Monte 10;
 Comune di Cesena, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Ghezzi, con  domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore  53;
 Comune di Forlì, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Balli, ed  elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Altabella  3;
 Comune di Bagno di Romagna, non costituito in giudizio;
 Comune di Bertinoro, non costituito in giudizio;
 Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, non costituito in giudizio;
 Comune di Cesenatico, non costituito in giudizio;
 Comune di Civitella di Romagna, non costituito in giudizio;
 Comune di Dovadola, non costituito in giudizio;
 Comune di Forlimpopoli, non costituito in giudizio;
 Comune di Galeata, non costituito in giudizio;
 Comune di Gambettola, non costituito in giudizio;
 Comune di Gatteo, non costituito in giudizio;
 Comune di Meldola, non costituito in giudizio;
 Comune di Mercato Saraceno, non costituito in giudizio;
 Comune di Modigliana, non costituito in giudizio;
 Comune di Portico, non costituito in giudizio;
 Comune di Predappio, non costituito in giudizio;
 Comune di Premilcuore, non costituito in giudizio;
 Comune di Rocca S. Casciano, non costituito in giudizio;
 Comune di S. Mauro Pascoli, non costituito in giudizio;
 Comune Santa Sofia, non costituito in giudizio;
 Comune di Savignano Sul Rubicone, non costituito in giudizio;
 Comune di Sogliano al Rubicone, non costituito in giudizio;
 Comune di Tredozio, non costituito in giudizio;
 Comune di Verghereto, non costituito in giudizio;
 
 nei confronti di
 
 Unica Reti Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Fiorenza e  Fabrizio Fanti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di  quest’ultimo in Bologna, via del Monte 10;
 
 per l'annullamento
 
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 - dell’atto di voltura delle autorizzazioni allo scarico di pubblica  fognatura n. 736 del 3 novembre 2006 prot.n. 82640, così come comunicato  alla ricorrente con nota prot.n. 82694/2006 del 3 novembre 2006 e  pervenuto in data 8 novembre 2006, con cui il Responsabile della  Posizione Organizzativa Risorse Idriche della Provincia di Forlì -  Cesena dispone la volturazione, in capo alla ricorrente, delle  autorizzazioni allo scarico di pubblica fognatura precedentemente  intestate ai Comuni;
 
 - di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale, in  particolare del parere richiesto dall'Amministrazione Provinciale e  citato nella predetta autorizzazione n. 736 e sconosciuto alla  ricorrente;
 
 nonché come da atto di motivi aggiunti, notificato il 14 novembre 2008 e  depositato in Segreteria il 17 novembre 2008, per l’annullamento
 
 - dell'atto 5 agosto 2008 n. 482 prot. n. 76667, comunicato alla  ricorrente in data 11 agosto 2008, con cui la Provincia di Forlì -  Cesena nega l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in  acque superficiali, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152e della  legge regionale 21 aprile 1999 n. 3;
 
 - dell'atto 2 settembre 2008 n. 588 prot. n. 81578, con cui la Provincia  di Forlì - Cesena nega l'autorizzazione allo scarico di acque reflue  urbane in acque superficiali, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152e  della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3.
 
 Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
 
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Forlì Cesena;
 
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia di Ambito per i  Servizi Pubblici di Forlì - Cesena;
 
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unica Reti Spa;
 
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cesena;
 
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Forlì;
 
 Viste le memorie difensive;
 
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2009 il Cons. Rosaria  Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
 
 FATTO
 
 
 1.1 - La ricorrente Hera SpA in data 1 febbraio 2005 stipulava con  l’Agenzia dì Ambito Territoriale Ottimale - AATO di Forlì Cesena  convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato.
 
 1.2 - Il 21 aprile 2005 Hera presentava alla Provincia richiesta di  autorizzazione alla voltura e rinnovo relativamente alle reti e impianti  trasferiti per effetto della Convenzione e indicati nell’elenco della  Provincia, comunicato a Hera con lettera 15 febbraio 2005.
 
 A seguito di sopralluoghi e controlli effettuati, Hera limitava tale  originaria istanza a quegli impianti e scarichi risultati conformi alle  leggi.
 
 Con varie richieste presentate a partire dal 29 agosto 2005, man mano  che erano effettuati i sopralluoghi, Hera ha quindi chiesto lo stralcio  di quegli scarichi risultati privi di requisiti.
 
 1.3 – Con provvedimento 3 novembre 2006 n. 736 la Provincia di Forlì  Cesena disponeva la voltura a Hera di tutte le autorizzazioni ivi  elencate, imponendo coattivamente anche l’assunzione degli impianti e  degli scarichi non conformi, oggetto di richiesta di stralcio.
 
 1.4 – Il provvedimento della Provincia è impugnato con il ricorso  originariamente proposto sulla base dei seguenti motivi di  illegittimità:
 
 a) Eccesso di potere per falso presupposto di fatto, carenza  procedimentale, difetto di motivazione e violazione della legge 7 agosto  1990 n. 241 e degli articoli 3 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
 
 L’ambito dell’autorizzazione può essere solo quello definito dal  richiedente.
 
 La Provincia non poteva modificare l’istanza di Hera imponendole  coattivamente scarichi che non voleva e non oggetto della sua richiesta  di autorizzazione.
 
 b) Violazione del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, incompetenza e violazione  della Convenzione.
 
 L’AATO è l’unico soggetto competente ad attuare il servizio idrico  integrato per il tramite del gestore e, pertanto, la Provincia, soggetto  terzo rispetto a Hera e all’AATO, non poteva modificare unilateralmente  la convenzione.
 
 c) Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto,  illogicità, carenza di istruttoria, violazione di legge per falsa  applicazione dell’articolo 124 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152.
 
 Come affermato dalla stessa AATO nella nota 3 aprile 2006 - resa in sede  di chiarimenti richiesti alla Provincia - Hera non può essere  considerata titolare dello scarico sol perché gestore del SII, in quanto  la gestione è necessariamente e vincolativamente regolata e  condizionata dalla Convenzione.
 
 Conseguentemente l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia è  illegittima e in violazione dell’articolo 124 del d.lgs n. 152 del 2006  in base al quale l’autorizzazione deve essere rilasciata al titolare  dell’attività da cui origina lo scarico), in quanto in base alle norme  fissate vincolativamente dalla Convenzione non è sempre vera l’equazione  che vuole il gestore della rete e degli impianti anche titolare dello  scarico.
 
 d) Violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e mancata  comunicazione d’avvio del procedimento; violazione del d.lgs 3 aprile  2006 n. 152, in quanto Hera si è vista destinataria di un provvedimento  definitivo senza essere stata posta in grado di partecipare fattivamente  al relativo procedimento.
 
 La Provincia, per esempio, avrebbe dovuto comunicare a Hera – in quanto  parte della Convenzione – i chiarimenti richiesti all’AATO e ciò anche  in considerazione degli aspetti sanzionatori del provvedimento.
 
 e) Violazione dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241, mancata  istruttoria e violazione del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, poiché il  procedimento di rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto del principio  del contraddittorio che impone il confronto con tutti i soggetti  coinvolti, presupponeva che fossero convocati sia Hera, sia Unica Reti  SpA.
 
 1.5 - Con il provvedimento originariamente impugnato si è disposta la  voltura forzata di 573 scarichi.
 
 Successivamente, con il provvedimento 22 marzo 2007 n. 215 (v. in  particolare l’Allegato 1), impugnato con il ricorso n. 578 del 2007, la  Provincia ha:
 
 - revocato l’atto di voltura n. 736, limitatamente agli scarichi di  Gambettola e Savignano sul Rubicone;
 
 - autorizzato gli scarichi di acque reflue urbane appartenenti  all’agglomerato FCO121 di Savignano sul Rubicone con le prescrizioni  indicate nel medesimo atto.
 
 A seguito di ulteriori attività e ricognizioni da parte di Hera e della  Provincia si sono succeduti vari provvedimenti di stralcio e  riautorizzazione di scarichi già ricompresi nel provvedimento impugnato  con conseguenti dichiarazioni di parziale rinuncia o cessazione della  materia del contendere.
 
 1.6 - Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 14 novembre 2008 e  depositato il 17 novembre 2008, Hera ha impugnato i provvedimenti 5  agosto 2008 n. 482 e 2 settembre 588 con cui la Provincia ha negato le  autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane rispettivamente per i  144 scarichi già oggetto richieste integrative da parte della Provincia  (v. nota di Hera 28 marzo 2008 n. 12756) e per i 4 scarichi di cui Hera  in data 28 marzo 2008 con nota prot. n. 12755 ha fornito le proprie  osservazioni.
 
 A sostegno del gravame si deduce:
 
 - Eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto,  carenza procedimentale, difetto di motivazione e violazione della legge 7  agosto 1990 n. 241 e degli articoli 3 e ss. del d.lgs 3 aprile 2006 n.  152;
 
 - Eccesso di potere sotto il profilo dell’errato presupposto di fatto,  carenza di motivazione, incompetenza, in quanto le autorizzazioni negate  non erano mai state richieste da Hera, non essendo nella sua  titolarità.
 
 2. - Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Forlì Cesena, il  Comune di Cesena, il Comune di Forlì e Unica Reti SpA, tutti  sostanzialmente contestando le censure svolte dalla ricorrente e  chiedendo la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
 
 3. - Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione,  fissata per il 4 giugno 2009, Hera ha richiesto il rinvio della  discussione del presente giudizio
 
 A tale rinvio si sono opposti la Provincia di Forlì-Cesena e le altre  Amministrazioni resistenti e all’udienza del 4 giugno 2009 la causa è  stata trattenuta in decisione.
 
 
 DIRITTO
 
 
 1. Esigenze di chiarezza espositiva impongono un breve accenno al quadro  normativo nel quale si inserisce la vicenda per cui è causa:
 
 - La legge 5 novembre 1994 n. 36 ha voluto ricondurre ad una disciplina  globale ed unitaria la tutela e l'uso delle risorse idriche comprese nel  territorio, nella considerazione che "tutte le acque superficiali e  sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e  costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo  criteri di solidarietà" (art. 1). Il concetto di solidarietà trova  puntuale richiamo (insieme ad altri principi) nel capo primo, laddove,  al comma secondo dell'art. 1, si afferma che "qualsiasi uso delle acque è  effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni  future". Al comma terzo è invece enunciato un principio di corretta  utilizzazione delle risorse idriche a salvaguardia di preminenti  esigenze pubbliche.
 
 La legge ha introdotto, in proposito, per la prima volta il concetto di  servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici  di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di  fognatura e di depurazione delle acque reflue, delineando per esso una  nuova metodologia di gestione strettamente collegata ad una nuova  organizzazione territoriale denominata "ambito territoriale ottimale" da  individuare e delimitare dalle Regioni con apposita legge sulla base  dei criteri fissati dall'art. 8 comma primo. L'art. 9 della legge ha  stabilito, in proposito, che per ogni ambito territoriale ottimale  delimitato, i comuni e le province ricadenti al suo interno organizzino  il servizio idrico integrato, provvedendo alla sua gestione mediante le  forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 142 del 1990. E' stato  previsto che i rapporti fra gli enti locali ed il gestore siano regolati  da un'apposita convenzione e dal relativo disciplinare, secondo il  modello tipo adottato da ogni regione (art. 11).
 
 Fino all'organizzazione del servizio idrico integrato le aziende  speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi idrici,  ove non sia deliberato lo scioglimento, confluiscono nel soggetto  gestore secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione ed il  nuovo gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e con le  modalità stabilite nella convenzione e nel relativo disciplinare; mentre  le società e le imprese consortili concessionarie dei servizi, alla  data di entrata in vigore della legge, mantengono la gestione fino alla  scadenza della relativa concessione (art. 10).;
 
 - nel rispetto del principio della riorganizzazione dei servizi idrici  sulla base degli ambiti territoriali ottimali, la legge regionale  Emilia-Romagna 6 settembre 1999 n. 25 attribuisce le funzioni relative  all'organizzazione della gestione del servizio idrico (oltre che del  servizio di gestione dei rifiuti urbani), all'agenzia di ambito per i  servizi pubblici, quale forma di cooperazione costituita per la  rappresentanza unitaria degli interessi degli enti associati (comuni e  province), relativamente ai servizi in questione, e dotata di  personalità giuridica di diritto pubblico (artt. 3 e 6).
 
 - la legge 5 novembre 1994 n. 36 è stata abrogata dal d.lgs 3 aprile  2006 n. 152
 
 - l’articolo 74 lettera r) del d.lgs n. 152 del 2006 definisce il  gestore del servizio idrico integrato come il soggetto che gestisce il  servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il  gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena  operatività del servizio idrico integrato;
 
 - ai sensi dell’art. 153, comma 1, del medesimo decreto legislativo “le  infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi  dell’articolo 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta  la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato”.  Oggetto di affidamento, normativamente previsto, sono pertanto soltanto  “gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre  infrastrutture idriche di proprietà pubblica” individuati dall’art. 143  citato.
 
 - l'erogazione del servizio avviene con conferimento della titolarità  del servizio: gestione associata ed integrata, polarizzata su centri  unificati a livello sub regionale (gli ambiti territoriali ottimali) al  cui governo sono state preposte Autorità infra – provinciali, le c.d.  ATO.
 
 A queste il legislatore ha commesso compiti di regolazione, indirizzo,  controllo e definizione dei moduli gestionali. Spetta alle ATO  individuare la figura gestoria più opportuna mediante la quale  provvedere all’erogazione de servizio idrico integrato.
 
 2. - In relazione ai motivi dedotti con il ricorso originariamente  proposto e con in motivi aggiunti (tutti specificamente indicati nelle  premesse di fatto) che per la loro correlazione possono essere trattati  congiuntamente, il Collegio deve innanzitutto rilevare quanto segue:
 
 a) Il provvedimento impugnato trova origine nella richiesta presentata  da Hera al momento della sottoscrizione della Convenzione e, pertanto,  non occorre la comunicazione di avvio del procedimento.
 
 In tali ipotesi i soggetti interessati sono già edotti circa la pendenza  del procedimento, che hanno essi stessi provocata, e sono quindi in  grado di prendere parte allo stesso partecipando alla fase istruttoria  del procedimento medesimo.
 
 b) La giurisprudenza, invero, è univoca nel ritenere che
 
 - l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo  ex articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è strumentale ad esigenze  di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione  all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera  giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere, in modo che egli  sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento.
 
 - l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento quando il  contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con  riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la  conoscenza sia comunque intervenuta, si da ritenere già raggiunto in  concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione.
 
 3. - Il provvedimento impugnato è stato legittimamente emanato dalla  Provincia in applicazione dei precetti di cui al d.lgs 3 aprile 2006 n.  152 e la lamentata “imposizione” si giustifica con l’impossibilità per  l’AATO di svolgere attività di gestione diretta (articolo 6, comma 1,  della legge regionale 6 settembre 1999 n. 25); tale attività inoltre non  può essere svolta dai Comuni titolari e proprietari degli scarichi, né  da Unica Reti Spa, società degli Asset dei comuni.
 
 3a. - Al riguardo si osserva che l'affidamento in concessione al Gestore  del servizio idrico integrato (articolo 4, comma 1, lettera f della  legge 36 del 1994) delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni di  proprietà degli enti locali, opera giuridicamente in forza  dall'articolo 12 della legge e consegue all'affidamento del servizio  stesso regolato, sul punto, dalla convenzione sottoscritta, nella specie  da Hera e dall’AATO 8 di Forlì Cesena.
 
 Con la sottoscrizione della convenzione Hera ha accettato non i singoli  scarichi salvo propria “conferma”, ma in via esclusiva la gestione del  Servizio nella totalità degli esercizi, dei beni e manufatti, degli  scarichi esistenti e quindi dell’intera rete di cui gli scolmatori  rappresentano parte integrante e necessaria.
 
 Ne consegue che gli enti territoriali facenti parte del consorzio  obbligatorio, una volta avvenuto l'affidamento del servizio, non hanno  più poteri diretti sugli impianti di loro proprietà
 
 3b. - In base alla convenzione e, specificamente ai sensi di quanto  disposto nel capo III che disciplina il trasferimento di opere,  impianti, passività e personale (articoli 14 e 15):
 
 - sono posti nella disponibilità del gestore (Hera) tutti i beni, gli  impianti etc. di proprietà dei Comuni o delle Società degli Asset, nello  stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
 
 - il gestore, tuttavia, non assumerà responsabilità nei confronti di  terzi per l’esercizio di reti e impianti non conformi alle norme vigenti  alla data di affidamento fino a quando, per effetto degli interventi  previsti nel Piano dì Ambito, tali reti e tali impianti saranno  regolarizzati e autorizzati ai sensi della legge regionale 29 gennaio  1983 n. 7 ovvero del d.lgs n. 152 del 1999 e smi.
 
 - Hera, quindi, non assumerà titolarità degli scarichi di acque reflue  non autorizzati.
 
 3c. - In ragione di ciò, come rilevato dalla Provincia, a Hera sono  state volturate solo le autorizzazioni già rilasciate dalla Provincia.
 
 Peraltro, secondo Hera chi non è titolare dell’impianto non può divenire  titolare dell’autorizzazione allo scarico.
 
 La Provincia, per contro, si basa sul seguente assioma:
 
 - il titolare dello scarico è il titolare dell’attività da cui origina  lo scarico;
 
 - per quanto riguarda gli scarichi che derivano da pubbliche fognature  il titolare è il soggetto che gestisce le reti e gli impianti di  depurazione.
 
 3d. - A tal proposito il Collegio deve sottolineare che, a norma del  secondo comma dell’articolo 124 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 (la norma  sancisce innanzitutto che tutti gli scarichi devono essere  preventivamente autorizzati), l'autorizzazione è rilasciata al titolare  dell'attività da cui origina lo scarico e quindi, al soggetto gestore  del servizio idrico integrato che è cosa ben diversa dal soggetto  proprietario dello scarico (nella fattispecie Unica Reti Spa) e dal  soggetto titolare della funzione (l’ATO cui per legge è inibita  l’attività di gestione degli impianti).
 
 3e. - In ragione di ciò è assolutamente destituita di fondamento la  pretesa di Hera di attribuire a una disposizione pattizia (l’articolo 15  della Convenzione) la capacità di derogare al precetto legislativo  riconoscendo al Gestore (cui è affidato il Servizio Idrico Integrato in  via esclusiva) la possibilità di non assumere la titolarità degli  scarichi di acque reflue non conformi alla normativa vigente.
 
 4. – Ciò posto il Collegio deve inoltre precisare che
 
 - l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione o alla sua voltura  è per legge la Provincia;
 
 - la Convenzione stipulata fra l’Ato e il Gestore per l’affidamento in  via esclusiva della gestione del Servizio Idrico Integrato non può  limitare (se non per i casi espressamente stabiliti dalla legge) il  trasferimento della titolarità degli scarichi;
 
 - la previsione dell’articolo 15, comma 2 della Convenzione secondo cui  “Il Gestore provvede entro 12 mesi a trasmettere all’Agenzia gli elenchi  delle opere affidate che presentano criticità non rilevate nella  ricognizione preliminare al Piano d’Ambito” è indubbiamente finalizzata a  predisporre gli strumenti necessari (piano degli investimenti) alla  sistemazione e messa a norma degli impianti; peraltro, tale incombente  costituisce anche il necessario corollario per l’esonero di  responsabilità civile nei confronti di Terzi sancito nel medesimo  articolo 15; essa, però, non può essere letta come norma legittimante in  capo al Gestore l’esclusione della titolarità degli scarichi  individuati come critici.
 
 Hera, dunque non può invocare la Convenzione per escludere dal novero  degli scarichi trasferiti in virtù dell’assunzione del servizio idrico  integrato quelli che evidenziano particolari criticità e quelli non a  norma.
 
 4a. - Il Collegio ritiene poi doveroso precisare che la convenzione è  atto di autonomia privata e come tale non può in alcun modo essere  interpretata in deroga alle previsioni legislative oggi contenute nel  Codice dell’Ambiente,
 
 L’invocata clausola di esonero della responsabilità nei confronti dei  terzi di cui alla comma 3 dell’articolo 15 della Convenzione non può  pertanto giustificare l’esclusione di alcuni scarichi dalla voltura a  favore di Hera.
 
 Essa, invero, deve correttamente essere interpretata come limite  pattizio alla responsabilità civile del gestore e attiene a quegli  eventi lesivi che potrebbero derivare dall’esercizio delle reti e degli  impianti che alla data dell’affidamento del servizio risultavano  irregolari.
 
 5. – Conclusivamente, alla luce di tutte le considerazioni fin qui  svolte, deve affermarsi che Hera in quanto affidataria della gestione  del servizio idrico integrato nell’Aato 8 ha assunto la titolarità degli  scarichi fognari e come tale l’obbligo di chiedere la voltura e il  rinnovo delle relative autorizzazioni.
 
 6. – Il Collegio, in base a quanto precisato da Hera nella memoria  depositata il 28 maggio 2009 e dalla documentazione dimessa in atti,  deve infine dare atto che, a seguito di sopralluoghi congiunti e  verifiche effettuate presso i Comuni, un certo numero di scarichi di cui  Hera è divenuta titolare, in quanto gestore del servizio idrico  integrato nell’ATO8 della Provincia di Forlì, sono risultati o privi dei  requisiti necessari a ricomprenderli fra quelli propri del servizio  idrico integrato, o non esistenti o esclusi dall’ambito.
 
 Per essi, ferme restando tutte le considerazioni fin qui svolte in  ordine all’interpretazione della Convenzione e alla disciplina relativa  alla gestione del servizio idrico integrato e alla titolarità degli  scarichi, sarà cura delle amministrazioni resistenti – ciascuna per  quanto di competenza – assumere i dovuti provvedimenti.
 
 Conseguentemente, in relazione agli scarichi per i quali per effetto dei  principi su enunciati deve escludersi la titolarità di Hera, va  ritenuto il sopravvenuto difetto di interesse.
 
 Inoltre, va dato atto della rinuncia di Hera relativamente a quegli  scarichi che per varie ragioni Hera, successivamente alla proposizione  del gravame, ha ritenuto di prendersi in carico
 
 7. - Alla stregua di tutte le argomentazioni fin qui svolte il ricorso  originariamente proposto e il ricorso per motivi aggiunti devono essere  in parte respinti e in parte dichiarati improcedibili.
 
 Peraltro, tenuto conto della specificità delle questioni affrontate e  delle ragioni che hanno determinato la parziale sopravvenuta carenza di  interesse, le spese e competenze del giudizio debbono essere  integralmente compensate fra le parti.
 
 
 P.Q.M.
 
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, I  sezione,
 
 definitivamente pronunziando sul ricorso originariamente proposto e sui  motivi aggiunti in parte li dichiara improcedibili, in parte li  respinge.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Bologna nelle camere di consiglio del giorno 4 giugno, 24  settembre e 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
 
 
 
 Calogero Piscitello, Presidente
 
 Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore
 
 Sergio Fina, Consigliere
 
 
 L'ESTENSORE                               IL PRESIDENTE
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 12/02/2010
 
                    




