 TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 5484 del 8 giugno 2010
TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 5484 del 8 giugno 2010
Acque. Giurisdizione Tribunale Superiore acque pubbliche
La giurisdizione del TSAP, prevista dal R.D. n 1775 del 1933, art. 143 ha ad oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che - pur se promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque - siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, restandone invece escluse le controversie che solo in via di riflesso o indirettamente abbiano una tale incidenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05484/2010 REG.SEN.
 N. 00675/1997 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
 
 (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 675 del 1997, proposto da:
 Barbieri Ombretta, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta  Rizzo, con  domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
 contro
 Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato Per il Po, rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido  Reni 4;  Regione Emilia Romagna;
 
 per l'annullamento
 
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 dell'autorizzazione 11.11.1996 prot. 719 ad oggetto nulla osta idraulico  per  lavori di manutenzione straordinaria ad un fabbricato in destra del  fiume Panaro  in loc. Casoni di sotto in Comune di Finale Enilia con la quale il  Magistrato  del Po ha posto condizioni per la ristrutturazione edilizia di  un'autorimessa;
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Lavori  Pubblici -  Magistrato Per il Po;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27/05/2010 il dott. Ugo Di  Benedetto e  uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
 1.La ricorrente riferisce di essere proprietaria di un fabbricato ad uso   autorimessa a meno di 5 ml. dall’argine del fiume Panaro.
 
 Ottenuta la concessione edilizia da parte del Comune, a seguito di  ispezione di  un tecnico dell’ufficio del magistrato del Po, presentava altresì  un’istanza di  autorizzazione anche a detta Amministrazione.
 
 Il Magistrato del Po rilasciava l’autorizzazione sottoponendola a varie  condizioni.
 
 2.Avverso detto provvedimento di nulla osta idraulico presentava ricorso  al  T.A.R. deducendone l’illegittimità.
 
 Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata , rappresentata e  difesa  dall’Avvocatura dello Stato, che ha eccepito il difetto di giurisdizione  del  giudice amministrativo rientrando la materia in quella della T.S.A.P. e  contro  deducendo nel merito alle avverse doglianze.
 
 Le parti hanno sviluppato le rispettive difese anche nel corso della  discussione  orale e la causa è stata trattenuta in decisione.
 
 3.Va accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata  dall’Avvocatura  dello Stato.
 
 In linea di diritto va osservato che la giurisdizione del TSAP, prevista  dal  R.D. n 1775 del 1933, art. 143 ha ad oggetto i ricorsi avverso  provvedimenti  amministrativi che - pur se promananti da autorità diverse da quelle  specificamente preposte alla tutela delle acque - siano caratterizzati  dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, restandone  invece  escluse le controversie che solo in via di riflesso o indirettamente  abbiano una  tale incidenza (Cassazione civile , sez. un., 12 maggio 2009 , n. 10845;   Cassazione civile , sez. un., 08 aprile 2009 , n. 8509).
 
 4.Nella specie, non può essere revocato in dubbio che i provvedimenti  impugnati  siano stati motivati in base alla dislocazione degli immobili in  questione a  distanza inferiore a cinque metri lineari dall'argine del torrente e che  tale  profilo integri una situazione che va ad incidere in maniera diretta ed  immediata sul regime delle acque pubbliche, cosa questa che comporta la  diretta  incidenza dei provvedimenti amministrativi de quibus sul richiamato  regolare  regime delle acque pubbliche e che implica pertanto la giurisdizione de  TSAP,  atteso il carattere inderogabile della tutela delle acque, basata sulla  ragione  pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque  demaniali  e di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi,  torrenti,  canali e scolatoi pubblici.
 
 4.1.Ne consegue che va affermata la giurisdizione del TSAP e che le  parti vanno  rimesse di fronte a tale Consesso.
 
 5. Le spese possono essere compensate attesa la novità della questione  interpretativa e la mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici  al  momento della presentazione del ricorso.
 
 6. Ben potranno, tuttavia, gli interessati riassumere il giudizio  davanti al  T.S.A.P. nei termini di sei mesi, salvi gli effetti sostanziali e  processuali in  virtù del principio della traslatio judici, secondo quanto statuito  dalla Corte  Costituzionale con sentenza n. 77/2007, ai sensi dell’articolo 59 della  legge 18  giugno 2009, n. 69.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna,  Sezione  Seconda, dichiara INAMMISSIBILE il ricorso in epigrafe indicato per  difetto di  giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione  del  T.S.A.P.
 
 Spese compensate.
 
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27/05/2010  con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Giancarlo Mozzarelli, Presidente
 Bruno Lelli, Consigliere
 Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 08/06/201
 
                    




