MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 18 aprile 2003
 Disposizioni recanti il divieto di accesso di alcune navi nei porti nazionali per la salvaguardia della sicurezza della navigazione.
Gazzetta Ufficiale N. 100 del 02 Maggio 2003
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
 E DEI TRASPORTI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta
 a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in
 Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689;
 Visti in particolare gli articoli 21, 25 e 211 della predetta
 Convenzione che attribuiscono agli Stati rivieraschi, singolarmente o
 congiuntamente, la facolta' di adottare misure per salvaguardare la
 sicurezza della navigazione, assicurare la conservazione delle
 risorse biologiche del mare, preservare l'ambiente marino e
 prevenire, ridurre e controllare i fenomeni d'inquinamento del mare e
 delle coste;
 Viste le conclusioni cui sono unanimamente pervenuti i Ministri dei
 trasporti dell'Unione europea nel corso della 2472ª sessione del
 Consiglio, tenutasi a Bruxelles il 5 e 6 dicembre 2002 e le analoghe
 conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'ambiente del 9 dicembre
 2002, secondo cui il trasporto degli idrocarburi piu' pesanti deve
 aver luogo unicamente mediante navi cisterna a doppio scafo e,
 pertanto, gli Stati membri hanno convenuto sull'opportunita' di
 adottare misure per controllare e limitare, in termini non
 discriminatori ed in conformita' con il diritto internazionale del
 mare, il traffico operato con navi di eta' superiore ai quindici anni
 adibite al trasporto di dette tipologie di prodotti entro le
 200 miglia dal loro litorale, in quanto le medesime costituiscono una
 minaccia per l'ambiente marino;
 Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e
 13 dicembre 2002 che confermano l'impegno dell'Unione europea per
 rafforzare la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento
 marino;
 Vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
 Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002
 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o
 di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il
 regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio presentata dalla
 Commissione europea il 20 dicembre 2002, che, prevede, tra l'altro,
 il divieto di accesso ai porti comunitari per le navi petroliere che
 trasportano i prodotti petroliferi pesanti piu' inquinanti;
 Visto l'art. 83 del codice della navigazione, come modificato
 dall'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, che prevede la facolta'
 di limitare o vietate il transito e la sosta di navi mercantili nel
 mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della
 navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi
 di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali
 il divieto si estende;
 Preso atto del frequente verificarsi di sinistri marittimi che
 coinvolgono navi cisterna a scafo singolo adibite al trasporto di
 idrocarburi pesanti, con gravi ripercussioni sull'ecosistema marino e
 sulle risorse del mare.
 Considerato che le coste della penisola italiana ed i mari che la
 circondano sono particolarmente vulnerabili alle minacce derivanti da
 sinistri marittimi in cui possano incorrere tali navi, tenuto conto
 del lentissimo ricambio che caratterizza le acque del bacino del
 Mediterraneo;
 Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 2003, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2003,
 con il quale, avvalendosi delle facolta' consentite dall'art. 83 del
 codice della navigazione, come modificato, nelle more dell'adozione
 delle nuove misure comunitarie di modifica del citato regolamento
 (CE) n. 417/2002, sono state adottate disposizioni per il divieto di
 accesso di navi cisterna a scafo singolo nei porti, nei terminali
 off-shore e nelle zone di ancoraggio nazionali, disposizioni
 destinate a rimanere in vigore fino alla data di entrata in vigore
 della predetta normativa comunitaria;
 Considerato che il dibattito tecnico svoltosi in sede comunitaria
 nelle more dell'entrata in vigore del decreto 21 febbraio 2003 ha
 consentito di pervenire all'elaborazione di una piu' puntuale
 definizione ed individuazione delle unita' navali da assoggettare
 alle disposizioni della nuova normativa dell'Unione europea e ad una
 piu' chiara definizione delle caratteristiche dei prodotti
 trasportati oggetto della normativa in fieri, cosi' come adottate in
 sede comunitaria nel corso della sessione del Consiglio dei Ministri
 dei trasporti del 27 marzo 2003;
 Ritenuto di modificare le disposizioni del predetto decreto
 21 febbraio 2003 al fine di introdurre le specificazioni di cui al
 precedente considerato e di sostituirlo con il presente
 provvedimento, confermandone l'entrata in vigore alla medesima data;
 Decreta:
 Articolo unico
 1. Fino all'entrata in vigore di norme dell'Unione europea di
 analogo effetto, e' vietato l'accesso ai porti, ai terminali
 off-shore ed alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a
 scafo singolo di qualsiasi nazionalita' - non dotate di tecnologie
 equivalenti al doppio scafo come definite dalla regola 13.F
 dell'annesso I alla Convenzione internazionale per la prevenzione
 dell'inquinamento causato dalle navi del 1973, come modificata dal
 protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) ne' conformi alle prescrizioni
 della vigente regola 13.G del medesimo Annesso - di eta' superiore ai
 quindici anni e di portata lorda superiore alle 5.000 tonnellate che
 trasportano prodotti petroliferi pesanti.
 2. Per «prodotti petroliferi pesanti» si intendono:
 a) petroli greggi con una densita' a 15°C superiore a 900 kg/m3;
 b) oli combustibili con una densita' a 15°C superiore a 900 kg/m3
 o una viscosita' cinematica a 50°C superiore a 180 mm2/s;
 c) bitume e catrame e relative emulsioni.
 3. Del divieto di cui al comma 1 e' data informazione a tutti gli
 Stati parte della Convenzione delle Nazioni unite di Montego Bay sul
 diritto del mare del 10 dicembre 1982. Analoga comunicazione e' data
 contestualmente all'International Maritime Organization.
 4. Il decreto ministeriale 21 febbraio 2003 concernente
 «Disposizioni recanti il divieto di accesso di alcune navi nei porti
 nazionali per la salvaguardia della sicurezza della navigazione»
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53
 del 5 marzo 2003 e' abrogato.
 5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 4 maggio 2003.
 Roma, 18 aprile 2003
 Il Ministro
 delle infrastrutture e dei trasporti
 Lunardi
 Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Matteoli
 
                    




