Voltura dell’AUA: per la Cassazione la “mera richiesta … non può considerarsi quale richiesta di autorizzazione”.
Commento alla Sentenza Corte di Cassazione – Sez. III – n. 3840 del 30 gennaio 2026 

di Mauro KUSTURIN

La disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito solo AUA ) entra in relazione con le altre normative in materia ambientale, ove il titolo unico va a sostituire le specifiche autorizzazioni e\o comunicazioni.

L’AUA, difatti, interagisce, spesso, con le norme sui rifiuti, sulle emissioni in atmosfera e sugli scarichi: la Sentenza della Corte di Cassazione – Sez. III n. 3840 del 30 gennaio 2026 ha come oggetto un iter relativo ad un’AUA, che sostituisce i succitati provvedimenti autorizzatori.

Tralasciando il tema rifiuti, focalizziamo l’attenzione sull’aspetto della voltura, collegato alle restanti matrici, scarichi ed emissioni in atmosfera.

La Suprema Corte, nel dettaglio, dispone, in materia di tutela delle acque ex Parte III del D. Lgs. n.152/2006, che “… questa Corte ha già affermato – principio riferito al reato di cui all’art. 137 d.lgs 152/2005 – che il titolare di una nuova impresa, subentrata ad altra, non può giovarsi dell’autorizzazione rilasciata al precedente titolare dell’impresa sostituita ma deve munirsi di nuova specifica autorizzazione (cfr Sez.3, n. 38791 del 02/07/2015, Rv. 264713 – 01, secondo cui l’autorizzazione allo scarico è rilasciata “intuitu personae” e, quindi, chi subentra al precedente titolare è tenuto a munirsi di una nuova e specifica autorizzazione, non potendosi limitare alla mera richiesta di “volturare” a suo favore quella già in essere (Sez. 3, n. 38791 del 02/07/2015 – dep. 24/09/2015, Ragini, Rv. 264713; Sez.3, n. 31261 del 2017, non mass.).”

Pertanto, la Corte di Cassazione ritiene che Tale principio, di valenza generale, si fonda sulla considerazione che una mera richiesta di voltura non può considerarsi quale richiesta di autorizzazione né atto equipollente al prescritto provvedimento autorizzativo, che deve essere espresso, specifico ed avere natura personale.”

Giova segnalare che la voltura dell'AUA è una procedura amministrativa oramai consolidata, valida quasi ovunque nella nostra penisola, ed è necessaria per trasferire la titolarità dell'autorizzazione da un soggetto a un altro (ad esempio in caso di cessione d'azienda, fusione o variazione della ragione sociale), in modo da garantire la continuità dei diritti e dei doveri ambientali associati all'impianto.

La richiesta di voltura, solitamente, deve essere presentata dal nuovo titolare che subentra nell'attività ed è, nella maggior parte dei casi, obbligatoria per evitare le sanzioni e/o la sospensione delle attività autorizzate dovute alla mancanza di un titolo autorizzatorio valido.

La procedura, inoltre, al pari delle richieste di rilascio dell’AUA, è gestita telematicamente attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio.

Tuttavia, nella Sentenza n. 3840/2026 non vi è alcun richiamo alla disciplina regionale (della Campania, nel caso di specie, ove la procedura di voltura dell'AUA è regolata dalle linee guida regionali adottate con DGR n. 168/2016) e, pertanto, non è possibile ricavare la posizione degli Ermellini sull’argomento in relazione alla normativa locale.

Tornando alla pronuncia oggetto del presente contributo, la Suprema Corte, relativamente alla Parte V del Testo Unico Ambientale, che disciplina la tutela dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico, sancisce ulteriormente che … l’art 279, comma 1, d.gs 152/2006 è un reato permanente – per la cui sussistenza è sufficiente l’esercizio di uno stabilimento che produce emissioni in assenza della prescritta autorizzazione (Sez. 3, n. 4250 del 15/01/2019, Francolino, Rv. 274826) – e di pericolo, essendo sufficiente la sola sottrazione dell’attività al preventivo controllo degli organi di vigilanza (Sez. 3, n. 28764 del 09/06/2015, Amoruso e aa., Rv. 264881), senza necessità di verificare se le emissioni in atmosfera in concreto verificatesi superino o meno i valori limite stabiliti dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 48474 del 19/07/2011, Papa, Rv. 251618; Sez. 3, n. 35232 del 28/06/2007, Fongaro, Rv. 237383).; l'art 279, comma 1, d.gs 152/2006, inoltre, quale reato proprio, è riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni, soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione (Sez. 3, n. 35572 del 30/05/2017, Favero, Rv. 271302; Sez. 3, n. 48456 del 27/10/2015, Preti, Rv. 266130; Sez. 3, n. 27260 del 11/01/2012, Pastore e a., Rv. 253048)…” .

Ricordiamo al lettore che il succitato art. 279 (Sanzioni), al comma 1, sanziona “… chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 ocomma 11-bis.

A onor del vero, il richiamato comma 11-bis dell’art. 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera) dispone che “La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.”

La suddetta norma è perfettamente allineata a quanto disposto dal D.P.R. n.59/2013 – Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale … - che, all’art. 2 comma 1 let. g), definisce “modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente” .

Lo stesso Regolamento AUA dispone, altresì, all’art.6 (Modifiche), comma 2, che “Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4” (nuova AUA).

Inoltre, si rileva, spesso, che le procedure di voltura dell’AUA, presenti nelle varie discipline regionali, sono perfettamente uniformate ai termini indicati nel citato comma 11 bis dell’art. 269, al fine di evitare cortocircuiti normativi.

In conclusione, si ritiene, sommessamente, che quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3840/2026 – “…una mera richiesta di voltura non può considerarsi quale richiesta di autorizzazione né atto equipollente al prescritto provvedimento autorizzativo, che deve essere espresso, specifico ed avere natura personale” – trovi applicazione in tutti i casi nei quali la procedura di voltura, prevista dalle vigenti normative regionali in materia di AUA, non si sia regolarmente avviata, condotta e conclusa con il rilascio di un provvedimento adottato da parte dell’autorità competente ex art. 2, comma 2, let. b) del DPR n.59/2013 e rilasciato dal SUAP competente per territorio, così come disposto dall’art. 4 comma 7 del citato decreto.

Mauro Kusturin