 TAR Friuli V.G. Sez. I n. 170 dell'11 marzo 2010
TAR Friuli V.G. Sez. I n. 170 dell'11 marzo 2010
Ambiente in genere. A.i.a. e attività estrattiva
L’AIA copre l’ambito delle  autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, allo scarico, alla  realizzazione e  modifica degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e  all’esercizio  delle relative operazioni (come espressamente indicato dall’art. 5,  comma 14,  del D.Lg. 59/05, a tenore del quale l’AIA “rilasciata ai sensi del  presente  decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto,  nulla  osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge  e dalle  relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al  D.Lg. n.  334/99, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di  recepimento  della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale  sostituisce,  in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato  nell'allegato II”;  allegato che comunque non concerne l’attività di cava), ma non quelle  relative  all’esercizio di attività economiche o industriali, quale è l’attività  estrattiva.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. .00170/2010 REG.SEN.
 N. 00025/2010 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 25 del 2010, proposto da:
 Danelutto s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Sechi, con  domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Sbisa', in Trieste, via Donota  3;
 
 contro
 
 Regione Friuli - Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. Gianna  Di  Danieli, domiciliata per legge in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;
 
 per l'annullamento
 
 del silenzio-inadempimento, serbato dall'Amministrazione regionale del  FVG  sull'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione integrata ambientale  (AIA), per  un impianto di gestione rifiuti.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli - Venezia  Giulia;
 
 Viste le memorie difensive;
 
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 il dott.  Rita De  Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
 1. - Col presente ricorso la Società istante chiede l’accertamento  dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione regionale  sulla sua  istanza volta ad ottenere l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)  per  realizzare una discarica di rifiuti non pericolosi su di un’area già  adibita a  coltivazione di cava di inerti.
 
 1.1. - Espone, in fatto, di aver presentato la domanda - corredata da  tutta la  prescritta documentazione - in data 6.6.07. Il procedimento veniva  formalmente  attivato il 20.6.07. Effettuate le prescritte comunicazioni a mezzo  stampa, in  data 27.7.07 veniva convocata apposita Conferenza di Servizi, che  decideva la  sospensione del procedimento, in attesa della determinazione, da parte  degli  organi competenti, sulla compatibilità ambientale del progetto; ottenuta  la  quale (con atto della Giunta regionale n. 1930/08) si addiveniva  peraltro ad una  seconda sospensione del procedimento, per il sopravvenire del D.M.  24.4.08 che  imponeva alcuni adempimenti di ordine finanziario.
 
 Il 22.1.09 si riuniva una seconda Conferenza di Servizi che ancora una  volta  sospendeva i propri lavori, per approfondire alcuni aspetti della  vicenda, non  ancora adeguatamente chiariti.
 
 Il procedimento, da tale momento, ha subito - a dire della ricorrente -  un  ingiustificato arresto e non è mai giunto a compimento.
 
 1.1. - Avverso il preteso silenzio-inadempimento agisce l’istante  lamentandone  l’illegittimità per violazione dell’art. 2, comma 1, della L. 241/90.
 
 Osserva la Ditta ricorrente che - a tenore dell’art. 5, comma 12, del  D.Lg.  59/05 - il termine per la conclusione del procedimento de quo è di 150  giorni,  termine che - essendo il procedimento stesso iniziato il 27.7.07 - è  ampiamente  scaduto, anche tenendo conto delle legittime sospensioni poste in essere  dalla  Regione.
 
 Chiede quindi che, riconosciuta l’illegittimità del silenzio, venga  ordinato  alla Regione di concludere il procedimento con un atto espresso, entro  un  termine da determinarsi; con nomina, sin da ora, di un Commissario ad  Acta, in  caso di perdurante inottemperanza.
 
 2. - La Regione, costituita con ampia memoria, conclude per il rigetto  del  ricorso, non essendovi, nella specie, alcun silenzio inadempimento da  rimuovere.
 
 2.1. - L’Ente - richiamata la normativa da applicare al caso di specie, e   ripercorse le tappe del complesso procedimento - precisa, in  particolare, che la  ricorrente ha omesso di evidenziare che il Comune di Udine ha espresso,  in data  26.7.07, parere negativo al rilascio dell’AIA, per una serie di ragioni  (dettagliatamente esposte) che non risultano, allo stato, superate o  rimosse;  che il pur favorevole pronunciamento in materia di VIA n. 1930 del  25.9.08 (non  opposto) ha dichiarato il progetto compatibile, sotto il profilo  ambientare, ma  con diverse prescrizioni, tra cui l’obbligo di modificare le previsioni  contenute nel piano di recupero ambientale della cava, di cui al decreto  n. 42  del 30.1.85.
 
 In ottemperanza a questa prescrizione, la Società, il 14.11.08, ha  presentato la  richiesta istanza di modifica. La Regione sottolinea peraltro che, in  questo  momento, il procedimento si è divaricato in due distinti tronconi tra  loro  connessi, ma indipendenti: il primo (logicamente antecedente) volto ad  ottenere  la modifica delle prescrizioni in tema di recupero della cava, e il  secondo  mirante ad ottenere l’AIA.
 
 2.1.1 - Quanto al primo procedimento, la competente Direzione ha avviato  il  relativo iter (che deve essere concluso entro 225 giorni) in data  12.12.08;  tuttavia immediatamente sospendendolo in attesa della conclusione del  procedimento sanzionatorio - avviato con verbale di accertamento n. 42  del  12.12.09 nei confronti della ricorrente - per violazione delle norme in  materia  estrattiva. La Ditta ha provveduto al pagamento delle relative sanzioni  in data  22.1.09, cosicchè è da tale ultimo termine che sono iniziati a decorrere  i 225  giorni.
 
 A questo proposito, la Regione fa notare che - il 3.5.09 - l’istante  aveva  chiesto la sospensione di tale procedimento, ma la competente Direzione  ha  opposto diniego, con atto n. 15512 del 5.6.09. L’iter è così proseguito  con la  richiesta (in data 13.7.09) al Comune di Udine del parere di competenza  (da  rendersi entro 180 giorni) sul progetto di recupero della cava. Di  conseguenza,  si è proceduto ad una ulteriore sospensione, in attesa dell’emissione di  tale  parere. Essendo la relativa documentazione pervenuta al Comune di Udine  il  4.9.09, il termine di 180 giorni va computato da tale ultima data. Il  12.2.10,  tale Ente territoriale ha reso parere negativo (che è vincolante, oltre  che  obbligatorio) in quanto il progetto contrasterebbe con gli strumenti  urbanistici  generali in vigore.
 
 2.1.2. - Nell’ambito del secondo procedimento, la Conferenza di Servizi  del  27.1.09, aveva chiesto alla Ditta di presentare una relazione sullo  stato di  attuazione delle prescrizioni di cui alla D.G.R. 1930/08 e la Provincia  di Udine  - competente al rilascio delle autorizzazioni in tema di gestione di  impianti di  smaltimento rifiuti - aveva, a sua volta, chiesto integrazioni e  chiarimenti al  progetto. Lo stesso aveva fatto il Comune di Udine, con riferimento ad  una serie  di criticità individuate espressamente. L’ARPA, per parte sua, aveva  ribadito  che prima di pronunciarsi sull’AIA devono essere soddisfatte tutte le  prescrizioni imposte ai fini della VIA.
 
 2.1.3. - Va ancora segnalato che la Società ricorrente ha contestato, in  sede  procedimentale, il parere negativo del Comune di Udine, in quanto  asseritamente  tardivo, perché pervenuto oltre il termine perentorio di cui alla L.r.  35/86.
 
 3. - Tutto ciò premesso in fatto, si può passare alla verifica della  sussistenza  o meno, nella fattispecie all’esame, di un silenzio-inadempimento.
 
 Ad avviso del Collegio, non vi è alcun silenzio da rimuovere, alla  stregua delle  seguenti considerazioni.
 
 3.1. - Innanzi tutto si osserva, sotto il profilo fattuale, che la  ricorrente  non ha contestato né la divaricazione del procedimento (inizialmente  unitario)  in due tronconi autonomi ma consequenziali (cosicchè non può aversi  silenzio-inadempimento nel - susseguente - procedimento di AIA, laddove  non sia  ancora definitivamente concluso quello - logicamente antecedente -  relativo al  recupero della preesistente cava), né i diversi atti del primo  procedimento che  ne hanno interrotto il regolare andamento (taluno dei quali poteva forse   configurare un’ipotesi di arresto procedimentale) ed ha prestato  acquiescenza a  tutte le sospensioni via via disposte.
 
 3.2. - Va poi rilevato che, correttamente, la Regione fa presente due  circostanze dirimenti; che l’AIA di cui al D.Lg. 59/05 (finalizzata a  prevenire  fenomeni di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo e a  conseguire un  elevato livello di protezione) per la sua finalità di protezione, per  così dire,  a 360 gradi, e per la funzione di valutazione integrata delle  problematiche  ambientali, è bensì un’autorizzazione a largo spettro e prevista in  sostituzione  di un molteplice numero di autorizzazioni ex ante richieste, ma tuttavia  non è  onnicomprensiva né così ampia da assorbire, nel caso di specie (ove la  materia  dei rifiuti è intimamente connessa a quella estrattiva) anche le  incombenze in  materia di cave.
 
 Precisa infatti, condivisibilmente, la resistente che l’AIA copre  l’ambito delle  autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, allo scarico, alla  realizzazione e  modifica degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e  all’esercizio  delle relative operazioni (come espressamente indicato dall’art. 5,  comma 14,  del D.Lg. 59/05, a tenore del quale l’AIA “rilasciata ai sensi del  presente  decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto,  nulla  osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge  e dalle  relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al  D.Lg. n.  334/99, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di  recepimento  della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale  sostituisce,  in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato  nell'allegato II”;  allegato che comunque non concerne l’attività di cava), ma non quelle  relative  all’esercizio di attività economiche o industriali, quale è l’attività  estrattiva, la cui disciplina (ivi comprese le operazioni di recupero) è   contenuta - in ambito regionale - nella L. r. 35/86.
 
 A ciò consegue che le problematiche inerenti il recupero della cava sono   estranee al procedimento di AIA, seguono un proprio autonomo iter, che  comunque  condiziona il rilascio dell’AIA.
 
 E poiché nella specie, con la D.G.R. n. 1930/08 (non opposta), si era  espressamente previsto che andavano prioritariamente modificate le  prescrizioni  per il recupero della cava, solo all’esito di tale procedimento quello  relativo  all’AIA potrà riprendere il suo corso.
 
 3.3. - A quanto sopra esposto va da ultimo aggiunto che non pare  configurabile,  nella specie, alcun silenzio-inadempimento anche perché il legislatore  ha  previsto (all’art. 5, comma 17, del D.Lg. 59/05) un diverso e specifico  strumento per ovviare all’eventuale inerzia dell’Amministrazione  preposta al  rilascio dell’AIA, cioè il ricorso ai poteri sostitutivi di cui all’art.  5 del  D.Lg. 112/98.
 
 Poiché pertanto, nel caso di specie, non è ravvisabile alcun silenzio  inadempimento, il ricorso va dichiarato inammissibile.
 
 4. - Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale  compensazione,  tra le parti, delle spese e competenze di causa.
 P.Q.M.
 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara  inammissibile
 
 Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio  2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Saverio Corasaniti, Presidente
 
 Vincenzo Farina, Consigliere
 
 Rita De Piero, Consigliere, Estensore
 L'ESTENSORE                              IL PRESIDENTE
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
 Il 11/03/2010
 
                    




