 TAR Emilia Romagna (BO) Sez II sent. 540 del 1  febbraio 2010
TAR Emilia Romagna (BO) Sez II sent. 540 del 1  febbraio 2010
 Ambiente in genere. Poteri di ordinanza del sindaco
 
 Il potere di ordinanza del sindaco a tutela della salute non è inibito  dal fatto che la competenza ad adottare provvedimenti definitivi  appartenga ad altre amministrazioni, ma tale funzione, per così dire, di  supplenza interinale, si può giustificare quando l'autorità competente  non si sia attivata.
 
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 
 
 N. 00540/2010 REG.SEN.
 N. 01088/2009 REG.RIC.
 
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
 
 (Sezione Seconda)
 
 
 ha pronunciato la presente
 
 
 SENTENZA
 
 
 Sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2009, proposto da:
 Italtruciolo S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Della  Fontana, M.Paola Marani, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in  Bologna, Strada Maggiore 53;
 
 contro
 
 Comune di Modena, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Maini,  Vincenzo Villani, con domicilio eletto presso Raffaella Maritan in  Bologna, via Castiglione 4;
 
 e con l'intervento di
 
 ad adiuvandum:
 Loris Ansaloni, Giuliana Usai, Luca Ansaloni, Annalisa Cerfogli, Daniele  Cerfogli, Lodovico Cerfogli, Paolo Cerfogli, rappresentati e difesi  dagli avv. Sara Castellazzi, Simona Della Casa, con domicilio eletto  presso Gregorio Descovich Marcato in Bologna, via D'Azeglio N. 58;  Giuseppina Tori, rappresentato e difeso dagli avv. Sara Castellazzi,  Simona Dellacasa, con domicilio eletto presso Gregorio Descovich Marcato  in Bologna, via D'Azeglio N. 58;
 
 per l'annullamento
 
 dell’ ordinanza PG. 117223 del 21.9.2009 firmata dall’assessore Ambiente  del comune di Modena notificata alla società ricorrente il 22.09.2009,  portante ordine di interrompere con decorrenza immediata "tutte le  attività aziendali svolte presso la sede di Stradello Toni n. 17, che  implicano emissioni in atmosfera non convogliate per le quali non siano  presenti idonei impianti di abbattimento e che producono emissioni  rumorose per le quali non sia stato documentato il rispetto dei limiti  di legge".
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Modena;
 
 Viste le memorie difensive;
 
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Bruno  Lelli;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
 
 FATTO e DIRITTO
 
 
 1. Col ricorso in epigrafe viene impugnata l'ordinanza contingibile ed  urgente n. 117223 in data 21/9/2009 con cui il comune di Modena ha  ordinato alla ricorrente di interrompere con decorrenza immediata tutte  le attività aziendali che implicano emissioni in atmosfera non  convogliate per le quali non siano presenti impianti di abbattimento e  che producono emissioni rumorose per le quale non sia stato documentato  il rispetto dei limiti di legge.
 
 Dall'esame dell'ordinanza risulta che il comune è intervenuto sulla base  di una serie di sopralluoghi effettuati a seguito di segnalazioni di  disturbo da parte dei residenti ed ha tenuto conto in particolare del  contenuto del verbale di sopralluogo dell'ARPA, sede provinciale di  Modena, del 9/9/ 2009 da cui risulta lo svolgimento di attività di  macinazione di legno a cielo aperto in assenza di qualsiasi tipo di  dispositivo di abbattimento.
 
 Il comune di Modena si è costituito in giudizio deducendo, con varie  argomentazioni, l'infondatezza del ricorso.
 
 Sono intervenuti in giudizio alcuni residenti in zone limitrofe alla  proprietà della società ricorrente per aderire alle tesi del comune  resistente.
 
 Con memoria del 28 dicembre 2009 il comune di Modena ha comunicato che  la provincia di Modena con determinazione n. 532 del 16/11/2009 ha  disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti  ai sensi dell'articolo 216, comma 4, del decreto legislativo 152/2006.
 
 Per quanto sopra il comune di Modena ritiene che la radicale inibizione  dell'attività svolta sul sito comporta il venerdì meno dell'interesse  della ricorrente alla decisione.
 
 Con memoria del 30 dicembre 2009 la ricorrente, dopo avere chiesto che  l'intervento sia dichiarato inammissibile in quanto proposto con  semplice memoria non notificata, osserva che la sopravvenuta adozione  del provvedimento della provincia di Modena del 16/11/2009 non fa venir  meno l'interesse della ricorrente alla decisione in vista di una  successiva richiesta di risarcimento danni.
 
 2. Deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità formulata dalla  ricorrente in quanto l’intervento in giudizio deve essere notificato  alle parti necessarie non essendo sufficiente una semplice memoria (C.  St. IV, n. 8284/2003).
 
 Nel merito i motivi di ricorso attengono essenzialmente al fatto che  sull’attività della ditta ricorrente, all’epoca di adozione  dell'ordinanza del comune di Modena, era in corso un'indagine da parte  dell'amministrazione competente, la provincia di Modena, che aveva già  adottato due provvedimenti di diffida inerenti alla gestione dei rifiuti  (diffida n. 8389 del 7 /9/2009) ed alle emissioni in atmosfera (  diffida n. 85033 del 14/9/2009).
 
 Tale attività, come risulta anche dalla relazione ARPA depositata in  giudizio dal comune di Modena in data 14 ottobre 2009, ha un oggetto  che, nella sostanza, coincide in larga misura con quello dell'ordinanza  contingibile ed urgente adottato dal comune.
 
 È vero che, in generale, il potere di ordinanza del sindaco a tutela  della salute non è inibito dal fatto che la competenza ad adottare  provvedimenti definitivi appartenga ad altre amministrazioni, ma tale  funzione, per così dire, di supplenza interinale, si può giustificare  quando l'autorità competente non si sia attivata.
 
 Nel caso di specie, al contrario, l'autorità competente, provincia di  Modena, non solo si era attivata adottando un provvedimento di diffida  ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo n. 152/2006 e della  legge regionale n. 5/2006, ma aveva anche intimato, nelle more del della  conclusione del procedimento accertativo, di sospendere l'utilizzo  degli impianti preposti all'attività di macinazione del legname che  viene esercitata all'esterno dello stabilimento.
 
 Il comune di Modena, quindi, nell'esaminare gli esposti dei residenti e  la documentazione proveniente dall'arpa doveva necessariamente tenere  conto dell'attività in corso da parte della provincia che è l'autorità  preposta per legge ad autorizzare e controllare le attività che  comportano immissioni nell'atmosfera.
 
 Pertanto nel caso di specie non sussistevano i presupposti per un  intervento d'urgenza del comune, in quanto la provincia di Modena,  autorità competente, aveva avviato il procedimento per esercitare le  proprie funzioni di controllo e di vigilanza che, come risulta dal  provvedimento definitivo adottato in corso di causa (determinazione 532  del 16/11/2009), si è concluso con la disposizione del divieto di  prosecuzione dell'attività di recupero dei rifiuti svolta dalla ditta  ricorrente.
 
 Per quanto sopra il ricorso in epigrafe deve essere accolto e, per  l’effetto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
 
 Tenuto conto del carattere interpretativo della controversia sussistono  giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
 
 
 P.Q.M.
 
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna,  Sezione II accoglie il ricorso in epigrafe.
 
 Spese come da motivazione.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio  2010 con l'intervento dei Magistrati:
 
 Giancarlo Mozzarelli, Presidente
 
 Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
 
 Umberto Giovannini, Consigliere
 
 
 L'ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 01/02/2010
 
                    




