 Corte di Giustizia(Terza Sezione)11 aprile 2013
Corte di Giustizia(Terza Sezione)11 aprile 2013 
«Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6 – Conservazione degli habitat naturali – Zone speciali di conservazione – Valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto – Criteri da applicare per la valutazione della probabilità che un tale piano o progetto pregiudichi l’integrità del sito interessato – Sito di Lough Corrib – Progetto di circonvallazione N6 della città di Galway»
 Nella causa C‑258/11, avente  ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,  ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Irlanda), con  decisione del 13 maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 26 maggio  2011, nel procedimento Peter Sweetman, Ireland, Attorney General, Minister for the Environment, Heritage and Local Government contro An Bord Pleanála, con l’intervento di: Galway County Council, Galway City Council, LA CORTE (Terza Sezione), composta  dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, facente funzione di presidente della  Terza Sezione, dai sigg. K. Lenaerts, G. Arestis (relatore),  J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici, avvocato generale: sig.ra E. Sharpston cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 settembre 2012, considerate le osservazioni presentate: –        per P. Sweetman, da B. Harrington, solicitor, e R. Lyons, SC; –        per  l’Ireland, l’Attorney General e il Minister for the Environment,  Heritage and Local Government, da D. O’Hagan e G. Simons, in qualità di  agenti, assistiti da M. Gray, BL; –        per l’An Bord Pleanála, da A. Doyle e O. Doyle, solicitors, nonché da N. Butler, SC; –        per  il Galway County Council e il Galway City Council, da V. Raine e  A. Casey, in qualità di agenti, assistiti da E. Keane, SC, nonché da B.  Kennedy, BL; –        per il governo ellenico, da G. Karipsiades, in qualità di agente; –        per il governo del Regno Unito, da H. Walker, in qualità di agente, assistita da K. Smith, barrister; –        per la Commissione europea, da S. Petrova e K. Mifsud-Bonnici, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 novembre 2012, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La  domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione  dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio  1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e  della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo:  la «direttiva “habitat”»). 2 Tale  domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra, da un  lato, il sig. Sweetman, l’Ireland, l’Attorney General e il Minister for  the Environment, Heritage and Local Government (Ministro per l’Ambiente,  il Patrimonio e le Amministrazioni locali) e, dall’altro, l’An Bord  Pleanála (in prosieguo: l’«An Bord»), sostenuto dal Galway County  Council e dal Galway City Council, riguardo alla decisione dell’An Bord  di autorizzare il progetto di circonvallazione N6 della città di Galway. Contesto normativo Il diritto dell’Unione 3 Il terzo considerando della direttiva «habitat» enuncia: «[C]onsiderando  che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il  mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle  esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce  all’obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di  detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la  promozione di attività umane». 4 L’articolo 1, lettere d), e), k) e l), di detta direttiva dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) d)      Tipi di habitat naturali prioritari:  i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio  di cui all’articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una  responsabilità particolare a causa dell’importanza della parte della  loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui  all’articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono  contrassegnati da un asterisco (*) nell’allegato I. e)      Stato di conservazione di un habitat naturale:  l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat naturale  in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che  possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua  struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie  tipiche nel territorio di cui all’articolo 2. Lo “stato di conservazione” di un habitat naturale è considerato “soddisfacente” quando: –        la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione, –        la  struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a  lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro  prevedibile e –        lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i). (...) k)      Sito di importanza comunitaria [in prosieguo: un “SIC”]: un sito che, nella o nelle regioni  biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a  mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui  all’allegato I o una specie di cui all’allegato II in uno stato di  conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo  significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all’articolo 3, e/o  che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità  biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in  questione. (...) l)      Zona speciale di conservazione:  un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante  un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono  applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al  ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat  naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è  designato». 5 L’articolo 2 della direttiva «habitat» recita così: «1.      Scopo  della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità  mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e  della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al  quale si applica il trattato. 2.      Le  misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad  assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di  conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di  fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 3,      Le  misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle  esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità  regionali e locali». 6 L’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva enuncia quanto segue: «È  costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di  conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete (...) deve garantire  il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di  conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli  habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione  naturale. La rete “Natura 2000” comprende  anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a  norma della direttiva 79/409/CEE [del Consiglio, del 2 aprile 1979,  concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103,  pag. 1)]». 7 A termini dell’articolo 6, paragrafi 2‑4, della direttiva «habitat»: «2.      Gli  Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone  speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli  habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone  sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe  avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della  presente direttiva. 3.      Qualsiasi piano o  progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito  ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o  congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una  opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto  degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle  conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il  paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su  tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non  pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo  parere dell’opinione pubblica. 4.      Qualora,  nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul  sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba  essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico,  inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta  ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza  globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la  Commissione delle misure compensative adottate. Qualora  il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat  naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto  considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o  relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente  ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di  rilevante interesse pubblico». 8 L’allegato  I della direttiva «habitat», intitolato «Tipi di habitat naturali di  interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di  aree speciali di conservazione», indica, con il codice 8240, quale tipo  di habitat prioritario, i «[p]avimenti calcarei». Il diritto irlandese 9 Il  regolamento relativo alle Comunità europee (Habitat naturali) del 1997  [European Communities (Natural Habitats) Regulations, 1997], nella  versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo:  il «regolamento del 1997»), traspone le prescrizioni della direttiva  «habitat» nel diritto irlandese. 10 L’articolo  30 del regolamento del 1997, con il quale è stata data attuazione  all’articolo 6 della direttiva «habitat», dispone: «1)      Se  per un progetto stradale non direttamente connesso o necessario alla  gestione di un sito europeo, ma che su tale sito potrebbe avere  incidenze significative, singolarmente o congiuntamente ad altri  progetti, è necessaria l’approvazione [dell’autorità competente], in  conformità dell’articolo 51 della legge sulle strade del 1993 [Roads  Act, 1993], [l’autorità competente] garantisce che venga effettuata una  opportuna valutazione dell’incidenza sul sito, tenendo conto degli  obiettivi di conservazione del medesimo. 2)      Si  considera opportuna ai fini del presente articolo una valutazione  dell’incidenza sull’ambiente come quella prescritta all’articolo 51,  paragrafo 2, della legge sulle strade del 1993, nell’ambito di un  progetto stradale ai sensi del paragrafo 1. 3)      [L’autorità  competente], tenuto conto degli esiti della valutazione di cui al  paragrafo 1, dà il proprio accordo sul progetto stradale proposto  soltanto dopo aver avuto la certezza che tale progetto non pregiudicherà  l’integrità del sito europeo interessato. 4)      Nell’esaminare  se il progetto stradale sia tale da pregiudicare l’integrità del sito  europeo interessato, [l’autorità competente] deve tener conto delle  modalità di realizzazione dello stesso nonché delle condizioni ovvero  dei limiti entro i quali è accordata l’autorizzazione. 5)      Nonostante  conclusioni negative nella valutazione dell’incidenza sul sito,  [l’autorità competente] può, ove reputi che manchino soluzioni  alternative, decidere di dare il proprio accordo sul proposto progetto  stradale qualora il medesimo debba essere realizzato per motivi  imperativi di rilevante interesse pubblico. 6)      a)  Salvo quanto disposto al successivo paragrafo b), i motivi imperativi  di rilevante interesse pubblico possono consistere in motivi di natura  sociale o economica; b)      qualora il sito in  causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale  prioritario o specie prioritarie, le considerazioni di rilevante  interesse pubblico possono essere soltanto: i)      quelle connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica, ii)      quelle che comportino conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, ovvero iii)      previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 Con  decisione del 20 novembre 2008 l’An Bord ha deciso di autorizzare il  progetto di circonvallazione N6 della città di Galway. Era previsto che  una parte della strada progettata attraversi il SIC di Lough Corrib. A  seguito di un ampliamento della sua superficie, tale SIC ospita in  totale quattordici degli habitat elencati nell’allegato I della  direttiva «habitat», sei dei quali sono habitat prioritari, ivi compreso  il pavimento di calcare carsico, che è per l’appunto l’habitat protetto  oggetto del procedimento principale. 12 Detto  progetto stradale implica la perdita definitiva all’interno del SIC di  Lough Corrib di circa 1,47 ettari di tale pavimento calcareo. Questa  superficie di 1,47 ettari sarà perduta in una zona che l’ispettore  dell’An Bord descrive come una «sottozona distinta, contraddistinta  dalla particolare caratteristica di contenere importanti zone di habitat  prioritario», la quale comprende una superficie complessiva di 85  ettari di pavimento calcareo. Tale superficie fa a sua volta parte della  superficie totale di 270 ettari di pavimento calcareo, che è uno dei  tipi di habitat prioritario di cui all’allegato I della direttiva  «habitat», situata su detto SIC nel suo insieme. 13 Alla  data di adozione della decisione dell’An Bord la suddetta zona era già  stata iscritta come possibile SIC in un elenco di siti trasmesso  dall’Irlanda alla Commissione. Il sito ampliato di Lough Corrib è stato  formalmente classificato come SIC con una decisione della Commissione  del 12 dicembre 2008. Secondo l’organo giurisdizionale remittente,  benché detto sito non sia stato formalmente classificato dalla  Commissione come un SIC prima di tale ultima data, l’An Bord era tenuto,  in forza del diritto nazionale, a prestargli dal mese di dicembre 2006  una protezione equivalente a quella conferita dall’articolo 6, paragrafi  2‑4, della direttiva «habitat». 14 Nella  decisione del 20 novembre 2008 l’An Bord ha indicato, in particolare,  che «[l]a parte del progetto stradale approvata appare costituire una  soluzione adeguata alle esigenze di viabilità della città e delle aree  circostanti (…) e, pur avendo un grave impatto localizzato sulla zona di  Lough Corrib candidata a diventare zona speciale di conservazione, non  ne pregiudicherà l’integrità. Pertanto, il progetto approvato non avrà  effetti inammissibili sull’ambiente ed è conforme ad una pianificazione  adeguata e allo sviluppo sostenibile dell’area». 15 Il  sig. Sweetman ha chiesto l’autorizzazione a proporre ricorso dinanzi  alla High Court per contestare, in particolare, la decisione dell’An  Bord del 20 novembre 2008. A suo avviso, l’An Bord ha effettuato  un’interpretazione errata dell’articolo 6 della direttiva «habitat»  segnatamente allorché ha concluso che l’impatto del progetto stradale  sul sito protetto di Lough Corrib non «pregiudic[ava] l’integrità [del  medesimo]». 16 Con  decisione del 9 ottobre 2009 la High Court ha negato l’autorizzazione a  proporre ricorso e ha confermato la decisione dell’An Bord. Il 6  novembre 2009 il sig. Sweetman è stato autorizzato ad interporre appello  contro detta decisione dinanzi alla Supreme Court. 17 Quest’ultima  fa presente di nutrire dubbi in merito alla questione di stabilire  quando e a quali condizioni, allorché è condotta un’opportuna  valutazione di un piano o di un progetto ai sensi dell’articolo 6,  paragrafo 3, della direttiva «habitat», un tale piano o progetto sia  «atto a pregiudicare l’integrità del sito». Al riguardo il suddetto  organo giurisdizionale rileva che la sentenza del 7 settembre 2004,  Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02,  Racc. pag. I‑7405), non ha dissipato completamente i suoi dubbi. 18 Alla  luce di quanto sopra, la Supreme Court ha deciso di sospendere il  procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni  pregiudiziali: «1)      Quali siano i  criteri giuridici sulla cui base l’autorità nazionale competente deve  valutare se un piano o un progetto di cui all’articolo 6, paragrafo 3,  della direttiva “habitat” pregiudicherà l’integrità del sito  [interessato]. 2)      Se  l’applicazione del principio di precauzione comporti che detto piano o  progetto non possa essere autorizzato nel caso in cui provochi la  perdita irreversibile, parziale o totale, dell’habitat in questione. 3)      Quale  rapporto intercorra eventualmente tra l’articolo 6, paragrafo 4, [della  suddetta direttiva] e l’adozione di una decisione, ai sensi  dell’articolo 6, paragrafo 3, [della medesima], secondo cui il piano o  il progetto non pregiudicherà l’integrità del sito». Sulle questioni pregiudiziali Sulla competenza della Corte 19 Il  Galway County Council e il Galway City Council allegano, in sostanza,  che la Corte non è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali  giacché l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» non è  applicabile al procedimento principale, la decisione dell’An Bord di  approvazione del progetto di circonvallazione N6 della città di Galway  essendo stata adottata prima della decisione della Commissione di  classificare come SIC l’ampliamento del sito di Lough Corrib interessato  da detto progetto. 20 Risulta,  infatti, dalla decisione di rinvio che, alla data della decisione  dell’An Bord, il 20 novembre 2008, l’ampliamento del sito di Lough  Corrib era stato notificato in Irlanda, conformemente all’articolo 4 del  regolamento del 1997, ma non era stato ancora incluso nell’elenco dei  siti designati come SIC adottato dalla Commissione. Quest’ultima ha  preso una decisione in tal senso il 12 dicembre 2008, ossia tre  settimane dopo la decisione dell’An Bord. 21 Nel  procedimento principale, così come indica l’organo giurisdizionale  remittente medesimo, l’articolo 30 del regolamento del 1997 riflette  ampiamente il tenore dell’articolo 6 della direttiva «habitat».  Discende, inoltre, dal titolo di detto regolamento che con l’adozione di  quest’ultimo il legislatore irlandese intendeva trasporre la succitata  direttiva nel diritto interno. Infine, come rileva l’organo  giurisdizionale remittente, accordando a un sito notificato, prima della  sua designazione come SIC nell’elenco adottato dalla Commissione, una  protezione equivalente a quella conferita dall’articolo 6, paragrafi  2‑4, della direttiva «habitat», l’Irlanda ha ritenuto di essersi  conformata al proprio obbligo di adottare misure di salvaguardia  adeguate nelle more della designazione di un sito come SIC. 22 A  tale ultimo riguardo occorre ricordare che la Corte ha già affermato  che, se è vero che le misure di salvaguardia previste all’articolo 6,  paragrafi 2‑4, della direttiva «habitat» sono obbligatorie solo ove si  tratti di siti iscritti nell’elenco dei siti designati come SIC deciso  dalla Commissione, non per questo gli Stati membri non sono tenuti a  tutelare i siti sin dal momento in cui, a norma dell’articolo 4,  paragrafo 1, della suddetta direttiva, li propongono nell’elenco  nazionale trasmesso alla Commissione in quanto atti ad essere  individuati quali SIC (v. sentenze del 13 gennaio 2005, Dragaggi e a.,  C‑117/03, Racc. pag. I‑167, punti 25 e 26, e del 14 settembre 2006, Bund  Naturschutz in Bayern e a., C‑244/05, Racc. pag. I‑8445, punti 36 e  37). 23 Ne  consegue che, non appena un sito è proposto da uno Stato membro, ai  sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat», per  l’elenco nazionale trasmesso alla Commissione come sito atto ad essere  individuato quale SIC, e quanto meno finché quest’ultima non adotti una  decisione al riguardo, detto Stato membro è tenuto, in forza della  medesima direttiva, ad adottare misure di tutela idonee a salvaguardare  l’interesse ecologico perseguito (v., in tal senso, citate sentenze  Dragaggi e a., punto 29, e Bund Naturschutz in Bayern e a., punto 38).  La situazione di un tale sito non può quindi essere qualificata come non  rilevante per il diritto dell’Unione. 24 Risulta  pertanto dalle considerazioni sopra svolte che la Corte è competente a  rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Supreme Court. Nel merito 25 Con  le sue questioni, che vanno esaminate congiuntamente, l’organo  giurisdizionale remittente chiede, in sostanza, se l’articolo 6,  paragrafo 3, della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel  senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento  principale, un piano o un progetto non direttamente connesso o  necessario alla gestione di un sito pregiudica l’integrità del medesimo.  Ai fini di una tale interpretazione l’organo giurisdizionale remittente  s’interroga sull’eventuale incidenza del principio di precauzione  nonché sui rapporti che intercorrono tra i paragrafi 3 e 4 del suddetto  articolo 6. 26 Risulta  dalla decisione di rinvio che la realizzazione del progetto di  circonvallazione N6 della città di Galway comporterebbe la perdita  permanente e irreversibile di una parte del pavimento calcareo del SIC  di Lough Corrib, che è un tipo di habitat naturale prioritario  specialmente protetto dalla direttiva «habitat». A seguito della  valutazione dell’incidenza di detto progetto stradale sul SIC di Lough  Corrib l’An Bord ha concluso per l’esistenza di un effetto negativo  localmente rilevante su quest’ultimo, statuendo tuttavia che un tale  effetto non era pregiudizievole per l’integrità del sito medesimo. 27 Secondo  il sig. Sweetman, l’Ireland, l’Attorney General, il Minister for the  Environment, Heritage and Local Government nonché la Commissione, un  tale effetto negativo di detto progetto stradale sul sito in causa non  può non essere pregiudizievole per l’integrità di quest’ultimo. Per  contro, l’An Bord, il Galway County Council e il Galway City Council  nonché il governo del Regno Unito sono dell’avviso che la constatazione  di un deterioramento di detto sito non sia necessariamente incompatibile  con l’assenza di effetti pregiudizievoli per la sua integrità. 28 L’articolo  6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» prevede una procedura di  valutazione volta a garantire, mediante un controllo preventivo, che un  piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione  del sito interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo  stesso, sia autorizzato solo se non pregiudicherà l’integrità di tale  sito (v. sentenza Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, cit.,  punto 34, nonché sentenza del 16 febbraio 2012, Solvay e a., C‑182/10,  non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 66). 29 Detta  disposizione prevede così due fasi. La prima, di cui al primo periodo  della stessa disposizione, richiede che gli Stati membri effettuino  un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o un progetto su un  sito protetto quando è probabile che tale piano o progetto pregiudichi  significativamente detto sito (v., in tal senso, sentenza  Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, cit., punti 41 e 43). 30 Ebbene,  un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla  gestione di un sito che rischi di comprometterne gli obiettivi di  conservazione deve essere ritenuto pregiudicare significativamente tale  sito. La valutazione di detto rischio va effettuata segnatamente alla  luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del  sito interessato da un tale piano o progetto (v., in tal senso, sentenza  Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, cit., punto 49). 31 La  seconda fase, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, secondo periodo,  della direttiva «habitat», che interviene una volta effettuata detta  opportuna valutazione, subordina l’autorizzazione di un tale piano o  progetto alla condizione che lo stesso non pregiudichi l’integrità del  sito interessato, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del  medesimo articolo. 32 A  tale riguardo, al fine di contestualizzare la portata dell’espressione  «pregiudica l’integrità del sito», occorre precisare che, come ha  rilevato l’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, le  disposizioni dell’articolo 6 della direttiva «habitat» devono essere  interpretate come un insieme coerente con riferimento agli obiettivi di  conservazione perseguiti dalla direttiva. In effetti, i paragrafi 2 e 3  di detto articolo mirano ad assicurare uno stesso livello di protezione  degli habitat naturali e degli habitat delle specie (v., in tal senso,  sentenza del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna, C‑404/09, non ancora  pubblicata nella Raccolta, punto 142), mentre il paragrafo 4 del  medesimo articolo costituisce solo una disposizione in deroga al secondo  periodo del paragrafo 3. 33 La  Corte ha già affermato che le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo  2, della direttiva «habitat» consentono di rispondere all’obiettivo  essenziale della preservazione e della protezione della qualità  dell’ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali nonché  della fauna e della flora selvatiche, e stabiliscono un obbligo di  tutela generale, al fine di evitare degrado o perturbazioni che possano  avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di  tale direttiva (sentenza del 14 gennaio 2010, Stadt Papenburg, C‑226/08,  Racc. pag. I‑131, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). 34 L’articolo  6, paragrafo 4, della direttiva «habitat» prevede che, qualora,  nonostante conclusioni negative nella valutazione dell’incidenza  effettuata in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, di  detta direttiva, un piano o un progetto debba essere comunque realizzato  per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi  di natura sociale o economica, e in mancanza di soluzioni alternative,  lo Stato membro adotti ogni misura compensativa necessaria per garantire  che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata (v. sentenze del 20  settembre 2007, Commissione/Italia, C‑304/05, Racc. pag. I‑7495,  punto 81, e Solvay e a., cit., punto 72). 35 Ebbene,  in quanto disposizione derogatoria rispetto al criterio di  autorizzazione previsto dal secondo periodo del paragrafo 3  dell’articolo 6 della direttiva «habitat», il paragrafo 4 del medesimo  articolo può trovare applicazione solo dopo che gli effetti di un piano o  di un progetto siano stati esaminati conformemente alle disposizioni di  detto paragrafo 3 (v. sentenza Solvay e a., cit., punti 73 e 74). 36 Ne  consegue che le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2‑4, della  direttiva «habitat» impongono agli Stati membri una serie di obblighi e  di procedure specifiche intesi ad assicurare, come risulta dall’articolo  2, paragrafo 2, della medesima direttiva, il mantenimento o, se del  caso, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli  habitat naturali e, in particolare, delle zone speciali di  conservazione. 37 Ora,  a termini dell’articolo 1, lettera e), della direttiva «habitat», lo  stato di conservazione di un habitat naturale è considerato  «soddisfacente» segnatamente quando la sua area di ripartizione naturale  e le superfici che comprende sono stabili o in estensione e la  struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a  lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro  prevedibile. 38 In  proposito la Corte ha già affermato che le disposizioni della direttiva  «habitat» mirano a che gli Stati membri adottino misure di salvaguardia  appropriate al fine di mantenere le caratteristiche ecologiche dei siti  che comprendono tipi di habitat naturali (v. sentenze del 20 maggio  2010, Commissione/Spagna, C‑308/08, Racc. pag. I‑4281, punto 21, e del  24 novembre 2011, Commissione/Spagna, cit., punto 163). 39 Se  ne deve inferire, di conseguenza, che, per non arrecare pregiudizio  all’integrità di un sito in quanto habitat naturale, ai sensi  dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva  «habitat», lo si deve conservare in uno stato soddisfacente, e ciò  implica, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 54‑56 delle  sue conclusioni, il mantenimento sostenibile delle caratteristiche  costitutive di tale sito, connesse alla presenza di un tipo di habitat  naturale, per conservare il quale, il sito in questione è stato  designato nell’elenco dei SIC conformemente a detta direttiva. 40 L’autorizzazione  di un piano o di un progetto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3,  della direttiva «habitat», può quindi essere concessa solo a condizione  che le autorità competenti, una volta identificati tutti gli aspetti di  detto piano o progetto idonei, da soli o insieme ad altri piani o  progetti, a compromettere gli obiettivi di conservazione del sito di cui  trattasi, e allo stato della scienza, abbiano acquisito la certezza che  esso è privo di effetti pregiudizievoli stabili per l’integrità di  detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da  un punto di vista scientifico quanto all’assenza di tali effetti (v., in  tal senso, citate sentenze del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna,  punto 99, e Solvay e a., punto 67). 41 Al  riguardo, si deve constatare che, dovendo l’autorità negare  l’autorizzazione per il piano o il progetto considerato quando non è  certa l’assenza di effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito, il  criterio di autorizzazione previsto all’articolo 6, paragrafo 3, secondo  periodo, della direttiva «habitat» integra il principio di precauzione e  consente di prevenire efficacemente i pregiudizi all’integrità dei siti  protetti dovuti ai piani o progetti previsti. Un criterio di  autorizzazione meno rigoroso di quello in questione non può garantire in  modo altrettanto efficace la realizzazione dell’obiettivo di protezione  dei siti cui tende detta disposizione (sentenza Waddenvereniging e  Vogelbeschermingsvereniging, cit., punti 57 e 58). 42 Analoga  valutazione s’impone a fortiori nel procedimento principale, in quanto  l’habitat naturale interessato dal progetto stradale in questione  rientra fra i tipi di habitat naturali prioritari che l’articolo 1,  lettera d), della direttiva «habitat» definisce come «tipi di habitat  naturali che rischiano di scomparire» per la cui conservazione l’Unione  europea ha una «responsabilità particolare». 43 Le  autorità nazionali competenti non possono, pertanto, autorizzare gli  interventi che rischiano di compromettere stabilmente le caratteristiche  ecologiche dei siti che comprendono tipi di habitat naturali  prioritari. Sarebbe questo il caso qualora l’intervento rischi di  condurre alla scomparsa o alla distruzione parziale e irreversibile di  un tipo di habitat naturale prioritario presente sul sito interessato  (v., riguardo alla scomparsa di specie prioritarie, citate sentenze del  20 maggio 2010, Commissione/Spagna, punto 21, e del 24 novembre 2011,  Commissione/Spagna, punto 163). 44 Per  quanto attiene alla valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 6,  paragrafo 3, della direttiva «habitat», occorre precisare che essa non  può comportare lacune e deve contenere rilievi e conclusioni completi,  precisi e definitivi atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio  scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito protetto  in questione (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2011,  Commissione/Spagna, cit., punto 100 e la giurisprudenza ivi citata).  Spetta al giudice nazionale verificare se la valutazione dell’incidenza  sul sito soddisfi tali condizioni. 45 Nel  procedimento principale si deve ricordare che il SIC di Lough Corrib è  stato designato come sito che ospita un tipo di habitat prioritario  segnatamente per la presenza in loco di pavimento calcareo, una risorsa  naturale che, una volta distrutta, non può essere sostituita. Tenuto  conto dei criteri menzionati supra, l’obiettivo di conservazione  corrisponde dunque al mantenimento in uno stato di conservazione  soddisfacente delle caratteristiche costitutive di tale sito, ovverosia  la presenza di pavimento calcareo. 46 Pertanto,  se, in seguito ad opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di  un progetto su un sito, effettuata sulla base dell’articolo 6,  paragrafo 3, primo periodo, della direttiva «habitat», l’autorità  nazionale competente conclude che tale piano o progetto comporterà la  perdita duratura e irreversibile, totale o parziale, di un tipo di  habitat naturale prioritario, per conservare il quale, il sito in  questione è stato designato come SIC, tale piano o progetto deve essere  ritenuto pregiudicare l’integrità del sito. 47 In  tal caso, un piano o progetto siffatto non potrà essere autorizzato ai  sensi della predetta disposizione. Nondimeno, nelle stesse circostanze,  l’autorità competente potrà eventualmente concedere un’autorizzazione ai  sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat», purché  vengano soddisfatte le condizioni ivi stabilite (v., in tal senso,  sentenza Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, cit., punto  60). 48 Risulta  dalle considerazioni sopra svolte che occorre rispondere alle questioni  sollevate dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva  «habitat» deve essere interpretato nel senso che un piano o un progetto  non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito  pregiudicherà l’integrità di tale sito se è atto a impedire il  mantenimento sostenibile delle caratteristiche costitutive dello stesso,  connesse alla presenza di un habitat naturale prioritario, per  conservare il quale, il sito in questione è stato designato nell’elenco  dei SIC conformemente alla suddetta direttiva. Ai fini di tale  valutazione occorre applicare il principio di precauzione. Sulle spese 49 Nei  confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa  costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui  spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti  per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a  rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’articolo  6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio  1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e  della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel  senso che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario  alla gestione di un sito pregiudicherà l’integrità di tale sito se è  atto a impedire il mantenimento sostenibile delle caratteristiche  costitutive dello stesso, connesse alla presenza di un habitat naturale  prioritario, per conservare il quale, il sito in questione è stato  designato nell’elenco dei siti di importanza comunitaria conformemente  alla suddetta direttiva. Ai fini di tale valutazione occorre applicare  il principio di precauzione. Firme * Lingua processuale: l’inglese.
 
                    




