 TAR Lombradia (MI) Sez. I n. 605 del 12 marzo 2010
TAR Lombradia (MI) Sez. I n. 605 del 12 marzo 2010
Aria. Limitazioni traffico veicolare e competenze
Ai sensi del d.lgs. n.  285/1992,  i provvedimenti in materia di regolamentazione della circolazione  stradale sono  attribuiti proprio alla competenza del Comandante della Polizia locale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00605/2010 REG.SEN.
 N. 01346/2008 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2008, proposto da:
 T.F.I. Trasporti e Depositi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.  Emanuele  Boccini, Raffaella Cattorini, con domicilio eletto presso Raffaella  Cattorini in  Milano, via Morgantini, 14;
 
 contro
 
 Comune di Samarate, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Seccia,  con  domicilio eletto presso Cristina Seccia in Milano, p.zza San Babila,  4/A;
 
 per l'annullamento
 
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 dell’ordinanza n. 69 del 12 maggio 2008, con la quale il Comandante  della  Polizia locale del comune di Samarate ha disposto il divieto di transito  dalle  ore 20.00 alle ore 6.00 nei giorni feriali e dalle ore 0.00 alle ore  24.00 nei  giorni festivi ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5  tonnellate in  alcune vie della località Barlocco.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Samarate;
 
 Viste le memorie difensive;
 
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010 il dott.  Elena Quadri  e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO
 Con il presente gravame la ricorrente, che esercita attività di  trasporti e  depositi nel comune di Samarate, impugna il provvedimento indicato in  epigrafe,  con il quale il Comandante della Polizia locale ha disposto il divieto  di  transito dalle ore 20.00 alle ore 6.00 nei giorni feriali e dalle ore  0.00 alle  ore 24.00 nei giorni festivi ai veicoli con massa complessiva superiore a  3,5  tonnellate in alcune vie della località Barlocco.
 
 A sostegno del proprio gravame, la ricorrente deduce l’incompetenza  dell’organo  amministrativo che ha emesso il provvedimento, il difetto di  motivazione, la  violazione della normativa sull’inquinamento acustico, l’eccesso di  potere sotto  diversi profili.
 
 Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto il rigetto  del  ricorso per infondatezza nel merito.
 
 Successivamente le parti hanno presentato memorie a sostegno delle  rispettive  conclusioni.
 
 All’udienza del 24.2.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
 DIRITTO
 Il ricorso è infondato.
 
 Dall’esame della motivazione del provvedimento impugnato risulta che lo  stesso è  stato emesso nell’ambito del potere di regolamentazione della  circolazione  stradale, in considerazione della stretta adiacenza della zona  residenziale con  un’area produttiva, ove la ricorrente esercita la propria attività, per  il  contemperamento dell’ordinario esercizio delle attività umane con il  diritto al  riposo dei cittadini. L’amministrazione ha, inteso, infatti, vietare il  transito  agli autoarticolati nelle ore serali e notturne dei giorni feriali e nei  giorni  festivi anche in relazione alle caratteristiche delle vie interessate  dal  provvedimento, particolarmente strette e, perciò, non idonee alla  circolazione  di tali mezzi, permettendone, comunque, il passaggio nei momenti di  ordinario  svolgimento dell’attività, in considerazione delle esigenze produttive.
 
 Ad un più approfondito esame della controversia, proprio della fase di  merito,  risulta, infatti, che tale è la ratio del provvedimento impugnato,  risultandone  estranee specifiche esigenze di tutela dall’inquinamento acustico.
 
 Di conseguenza, infondate sono tutte le censure dedotte dalla  ricorrente, a  partire da quella di incompetenza - atteso che, ai sensi del d.lgs. n.  285/1992,  i provvedimenti in materia di regolamentazione della circolazione  stradale sono  attribuiti proprio alla competenza del Comandante della Polizia locale -  così  come quelle relative alla violazione della normativa sull’inquinamento  acustico,  al difetto di motivazione e all’eccesso di potere per contraddittorietà e   sviamento. Dall’esame della motivazione dell’ordinanza impugnata  risulta,  infatti, la piena legittimità della stessa.
 
 Per le suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.
 
 Sussistono giusti motivi, in relazione alle peculiarità della  fattispecie, per  compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione –   respinge il ricorso in epigrafe.
 
 Spese compensate.
 
 La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che   provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
 Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio  2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Piermaria Piacentini, Presidente
 
 Elena Quadri, Consigliere, Estensore
 
 Marco Poppi, Referendario
 L'ESTENSORE                                                            IL PRESIDENTE
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 12/03/2010
 
                    




