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DECRETO-LEGGE 12 novembre 2004, n.273
 Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea.
Gazzetta Ufficiale N. 268 del 15 Novembre 2004
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 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio, del 13 ottobre 2003, con la quale viene istituito un
 sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra
 nella Comunita' europea e che modifica la direttiva 96/61/CE del
 Consiglio;
 Vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio dei Ministri
 dell'ambiente dell'Unione europea, del 25 aprile 2002, riguardante
 l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del Protocollo di
 Kyoto e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che per
 l'Italia comportera' una riduzione delle proprie emissioni di gas
 serra nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990,
 entro il periodo 2008-2012;
 Considerato che l'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE stabilisce
 che a decorrere dal 1° gennaio 2005 nessun impianto puo' esercitare
 le attivita' elencate nell'allegato I della citata direttiva che
 comportino emissioni di gas ad effetto serra elencati nel medesimo
 allegato in relazione a tali attivita', a meno che il relativo
 gestore sia munito di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto
 serra rilasciata dall'autorita' nazionale competente;
 Considerato, inoltre, che l'articolo 11, comma 4, della direttiva
 2003/87/CE impone l'assegnazione ed il rilascio delle quote di
 emissioni ai gestori degli impianti rientranti nelle attivita'
 elencate nell'allegato I della citata direttiva, da effettuare entro
 il 28 febbraio 2005;
 Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessita' ed urgenza di
 adottare provvedimenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE ed
 in particolare di disciplinare le modalita' delle autorizzazioni ad
 emettere gas ad effetto serra, nonche' di prevedere l'obbligo di
 trasmissione dei dati per l'assegnazione delle quote di emissione;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
 riunione dell'11 novembre 2004;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
 Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
 per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro delle
 attivita' produttive;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1.
 Autorizzazione ad emettere gas serra
 
 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad
 effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di
 attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in
 esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
 presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorita' nazionale
 competente di cui all'articolo 3, comma 1, apposita domanda di
 autorizzazione.
 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad
 effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di
 attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti
 in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del
 presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione
 almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio
 dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici
 ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di
 combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva
 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo
 dell'impianto.
 3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta
 conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva
 2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per
 la trasmissione della domanda di autorizzazione, nonche' le
 specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa,
 sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del
 presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della
 tutela del territorio e del Ministero delle attivita' produttive.
 4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante
 provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo
 sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
 del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del
 Ministero delle attivita' produttive e contiene gli elementi di cui
 all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.
 
 Art. 2.
 Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di
 emissioni di cui all'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE
 
 1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita'
 elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio
 alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano
 all'autorita' nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le
 informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di
 emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi
 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per la
 trasmissione delle suddette informazioni, nonche' le specificazioni
 sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di
 entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del
 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero
 delle attivita' produttive.
 
 Art. 3.
 Disposizioni transitorie e finali
 
 1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la
 ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorita'
 nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori
 oneri a carico del bilancio dello Stato, dell'Agenzia per la
 protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le
 nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.
 2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni
 predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal
 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero
 delle attivita' produttive, inviato alla Commissione europea in data
 15 luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il
 periodo 2005-2007, fatti salvi gli aggiustamenti previsti a seguito
 della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2, nonche' le
 modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse
 richiedere in sede di approvazione del Piano stesso.
 
 Art. 4.
 Entrata in vigore
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
 quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
 in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
 nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
 italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
 osservare.
 Dato a Roma, addi' 12 novembre 2004
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi, Presidente del Consiglio
 dei Ministri
 Matteoli, Ministro dell'ambiente e
 della tutela del territorio
 Buttiglione, Ministro per le politiche
 comunitarie
 Marzano, Ministro delle attivita'
 produttive
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
                    




