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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 8 maggio 2003
 Recepimento della direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.
Gazzetta Ufficiale N. 206 del 05 Settembre 2003
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
 E DEI TRASPORTI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 e
 IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
 supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
 competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
 materie disciplinate dallo stesso codice;
 Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della
 navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
 decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente, ora con il
 Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e con il
 Ministro della sanita', ora con il Ministro della salute, in materia
 di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro
 rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al
 diritto comunitario;
 Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del
 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE
 dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi
 di equipaggiamento, di attuazione della direttiva 70/156/CEE;
 Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
 che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
 delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei
 veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che
 modifica da ultimo la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel
 supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio
 2002;
 Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975,
 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101
 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE
 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
 relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a
 motore;
 Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del
 10 giugno 1999, di recepimento della direttiva 98/77/CE che adegua al
 progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE relativa all'inquinamento
 atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
 Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
 21 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
 Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000, di attuazione della direttiva
 98/69/CE relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento
 atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni
 alla direttiva 70/220/CEE;
 Visto il decreto del Ministro delle intrastrutture e dei trasporti
 5 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del
 30 novembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/100/CE che
 modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE;
 Vista la direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 291
 del 28 ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva
 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro
 l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
Adotta
il seguente decreto:
Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo
Art. 1.
 1. L'art. 1 del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975,
 come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle
 infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, e' sostituito dal
 seguente:
 «Art. 1. - Ai fini del presente decreto, si intende per:
 a) "veicolo", ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte
 A, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
 8 maggio 1995 e successive modificazioni;
 b) "veicolo alimentato a GPL o a gas naturale", un veicolo munito
 d'un dispositivo speciale che permette l'uso del GPL o del gas
 naturale nel suo sistema di propulsione. I veicoli di questo tipo
 possono essere concepiti e costruiti come veicoli monocarburante o
 bicarburante;
 c) "veicolo monocarburante", un veicolo concepito essenzialmente
 per funzionare in permanenza a GPL o a gas naturale, ma che puo'
 anche essere munito d'un sistema a benzina utilizzato solo in caso di
 emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio della capacita'
 massima di 15 litri;
 d) "veicolo bicarburante", un veicolo che puo' funzionare a
 benzina o in alternativa a GPL o a gas naturale.».
 2. Gli allegati I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII al decreto
 del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato
 dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 5 novembre 2002, sono modificati conformemente all'allegato al
 presente decreto che fa parte integrante dello stesso.
Art. 2.
 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' consentito:
 a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
 decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995
 e successive modificazioni, o
 b) rifiutare l'omologazione nazionale, o
 c) vietare l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in
 circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro
 dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive
 modificazioni, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni del
 decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo
 modificato dal presente decreto.
 2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' consentito:
 a) rilasciare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1,
 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio
 1995 e successive modificazioni, o
 b) rilasciare l'omologazione nazionale, se un nuovo tipo di
 veicolo non e' conforme alle prescrizioni del decreto del Ministro
 per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente
 decreto; tuttavia, e' consentito continuare a rilasciare, su
 richiesta dei soggetti interessati, le omologazioni di cui all'art.
 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della
 navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.
 3. Se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni del decreto del
 Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal
 presente decreto:
 a) i certificati di conformita' di cui sono muniti i veicoli
 nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della
 navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, non sono piu'
 considerati validi ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto
 medesimo, e
 b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita e
 l'immissione in circolazione dei veicoli nuovi che non sono muniti di
 un certificato di conformita' valido a norma del decreto del Ministro
 dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive
 modificazioni, a meno che non siano invocate le disposizioni
 dell'art. 8, comma 2, del decreto stesso.
 4. Il comma 3, si applica:
 a) a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai veicoli della categoria M,
 ad eccezione dei veicoli la cui massa massima e' superiore a 2500 kg,
 ed ai veicoli di categoria N1, classe I, ed
 b) a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai veicoli della categoria
 N1, classi II e III, come definiti nella tabella del punto 5.3.1.4
 dell'allegato al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975,
 come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della
 navigazione 21 dicembre 1999, ed ai veicoli della categoria M la cui
 massa massima e' superiore a 2500 kg.
Art. 3.
 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' consentito:
 a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
 decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995,
 e successive modificazioni, o
 b) vietare la vendita o l'installazione su un veicolo, di
 convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati ad essere montati
 su veicoli che sono stati omologati conformemente al decreto del
 Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente
 decreto.
 2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' piu' consentito
 rilasciare l'omologazione CE a norma dell'art. 4, comma 1, del
 decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995,
 e successive modificazioni, per i convertitori catalitici di ricambio
 nuovi se non sono omologati in conformita' del decreto del Ministro
 per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente decreto.
 3. E' consentito continuare ad autorizzare la vendita ed il
 montaggio di convertitori catalitici nuovi, per i quali e' stata
 rilasciata un'omologazione in quanto entita' tecnica prima
 dell'entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli in
 circolazione.
Art. 4.
 1. Entro il 1° luglio 2005 i costruttori adottano disposizioni per
 fornire informazioni supplementari, o direttamente al punto di
 vendita o ad ogni distributore, riguardanti tutti i convertitori
 catalitici di ricambio nuovi immessi in commercio nell'Unione europea
 prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che non
 sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei
 trasporti e della navigazione 13 maggio 1999.
 2. Le informazioni supplementari del comma 1, sono conformi alle
 disposizioni dell'allegato XIII, punto 7, del decreto del Ministro
 per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente
 decreto.
Art. 5.
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
 decreto, le disposizioni dettagliate dell'allegato I, punto 7, del
 decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come modificato
 dal presente decreto, relative alla conformita' dei veicoli in
 circolazione, si applicano a tutti i veicoli omologati a norma del
 decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal
 decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre
 1999 o dai successivi decreti di modifica.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana.
 Roma, 8 maggio 2003
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 Lunardi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
Il Ministro della salute
 Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003
 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
 territorio, registro n. 3, foglio n. 167
Allegato
MODIFICHE DEGLI ALLEGATI I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII AL
 DECRETO DEL MINISTRO PER I TRASPORTI 7 MARZO 1975 COME DA ULTIMO
 MODIFICATO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
 TRASPORTI 5 NOVEMBRE 2002.
 
                    




