 Cass. Sez. III n. 28216 del 18 luglio 2011 (CC 16 mar 2011
Cass. Sez. III n. 28216 del 18 luglio 2011 (CC 16 mar 2011 
Pres. Ferrua Est. Grillo Ric.Spighetto
Rifiuti. Trasporto e sosta tecnica del veicolo
In materia di rifiuti, non rientra nella condotta di stoccaggio la sosta tecnica, temporalmente contenuta nei limiti di legge, di veicoli trasportanti rifiuti caricati per la spedizione in determinati luoghi come porti, scali ferroviari, scali merci ecc.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. FERRUA  Giuliana           - Presidente  - del 16/03/2011
 Dott. GENTILE Mario              - Consigliere - SENTENZA
 Dott. GRILLO  Renato        - est. Consigliere - N. 581
 Dott. SARNO   Giulio             - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. RAMACCI Luca               - Consigliere - N. 36145/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 SPIGHETTO Michele, nato a Salerno l'11.12.1974;
 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari in data 19  			luglio 2010;
 udita nella udienza camerale del 16 marzo 2011 la relazione fatta dal  			Consigliere Dott. GRILLO Renato;
 lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto  			Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario che ha richiesto  			l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
 sentito il difensore del ricorrente nella persona dell'Avv. LUCHI  			Aldo.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con ordinanza emessa il 19 luglio 2010 il Tribunale di Cagliari in  			funzione di giudice del riesame respingeva l'istanza di riesame  			avanzata da SPIGHETTO Michele - indagato per i reati di cui al  			D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 e L. n. 283 del 1962, art. 5 - in  			relazione al provvedimento di sequestro eseguito di iniziativa dalla  			P.G. in data 21 giugno 2010 e convalidato dal P.M. il successivo 22  			giugno, avente ad oggetto due semirimorchi carichi di fumi di  			acciaieria, stazionanti all'interno di un piazzale non autorizzato al  			raggruppamento preliminare di rifiuti, nonché i relativi documenti  			ed ancora prodotti alimentari di eterogenea natura sistemati  			all'interno di un capannone industriale, in condizioni di  			promiscuità con macchinari ed in cattive condizioni di  			conservazione. Il sequestro era stato operato al fine di evitare che  			i reati ipotizzati potessero essere portati ad ulteriore compimento.  			In risposta alle doglianze della difesa, il Tribunale aveva ritenuto  			legittimo il sequestro dei semirimorchi (e dei rifiuti industriali  			ivi contenuti) ritenendo il fumus commissi delicti sia in ordine al  			reato di cui all'art. 256 D.Lgs. citato, sia in ordine al reato di  			cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, desumibile agevolmente dallo  			stazionamento dei mezzi contenenti rifiuti in un'area non adibita al  			deposito preliminare, sia in relazione alle cattive condizioni di  			conservazione dei prodotti alimentari visibili dall'esterno in quanto  			coperti dalla polvere. Aveva anche ritenuto il periculum in mora in  			relazione al rischio che i reati venissero portati ad ulteriori  			conseguenze;
 aveva rilevato che la dedotta inesigibilità del comportamento  			assunto dal ricorrente (dovuta, a suo dire, all'impossibilità di  			conferire sollecitamente i rifiuti nel luogo di destinazione finale a  			non fosse provata causa del ritardato arrivo della motonave che aveva  			trasportato i rifiuti) non era stata provata; in ultimo, aveva  			ritenuto il cattivo stato di conservazione dei prodotti alimentari  			sulla base di una semplice visione esterna delle condizioni in cui  			questi erano custoditi.
 Ricorre avverso il detto provvedimento SPIGHETTO Michele a mezzo  			del proprio difensore fiduciario, deducendo violazione della legge  			penale sia con riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, comma  			12 che con riferimento alla L. n. 283 del 1962, art. 5).  			Quanto al primo punto rileva il ricorrente che lo stesso testo  			normativo di cui all'art. 193 citato escludeva dal novero delle  			attività di stoccaggio (ritenute sussistenti invece dal Tribunale)  			gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, purché  			tali attività siano dettate da contingenti esigenze di trasporto e  			non oltrepassino le 48 ore, con esclusione dal computo di esse dei  			giorni vieti alla circolazione dei mezzi pesanti: sicché non di  			attività di stoccaggio poteva parlarsi, ma di sosta provvisoria in  			attesa della partenza resa impossibile dal ritardato arrivo della  			nave trasportante i rifiuti e dal sopraggiungere di giorni interdetti  			alla circolazione.
 Quanto al secondo motivo lamenta che la motivazione data dal  			Tribunale per affermare lo stato di cattiva conservazione delle merci  			alimentari non poteva essere condivisa sia per la sua inadeguatezza  			sia perché nessun obbligo in merito alla buona conservazione dei  			prodotti poteva gravare sul depositario delle merci in transito.  			Il ricorso è fondato soltanto in parte.
 Per quanto riguarda il sequestro dei semirimorchi e della  			documentazione di corredo, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, comma  			12 che si assume essere stato violato con il provvedimento impugnato,  			esclude dalla attività di stoccaggio del rifiuti l'ipotesi della  			sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione  			all'interno di determinati luoghi (porti, scali ferroviari, etc).  			Ne consegue che non rileva la mancanza di apposita autorizzazione per  			la sosta dei mezzi.
 Avendo il Tribunale riconosciuto che i due semirimorchi erano in  			assetto di trasporto sulla base dei documenti attestanti quella  			attività (formulari F.I.R.. schede di sicurezza, etc), deve  			rilevarsi che illogicamente è stato ritenuto che quella sosta  			costituisse attività di stoccaggio, nonostante la situazione  			logistica deponesse per la provvisorietà della sosta.  			Invero una attività di stoccaggio presuppone una condotta permanente  			finalizzata alla raccolta dei rifiuti in aree non autorizzate,  			laddove invece la situazione dei luoghi e soprattutto l'esistenza di  			documenti di viaggio costituiva elemento che smentiva una siffatta  			possibilità.
 Peraltro la circostanza dedotta dalla difesa del ritardato arrivo  			della nave trasportante i rifiuti, che il Tribunale ha ritenuto non  			provata adeguatamente, appariva meritevole di approfondimento proprio  			alla luce di altre circostanze che denotavano la provvisorietà della  			sosta: in questi termini non appare sorretta da adeguata motivazione  			l'affermazione del Tribunale circa l'irrilevanza della dedotta  			inesigibilità della condotta, in materia di sequestro probatorio, in  			quanto ove compiutamente accertata essa avrebbe eliso il fumus  			commisti delicti.
 Così come appare apodittica l'altra affermazione contenuta  			nell'ordinanza laddove si sostiene l'incongruità della presenza dei  			semirimorchi nello stabilimento di Uta in relazione ad un dato  			fornito dalla parte interessata secondo il quale i mezzi sarebbero  			dovuti essere già in viaggio verso la destinazione finale: il  			ricorrente infatti ha sottolineato la carente motivazione proprio con  			riferimento al profilo riguardante l'impossibilità per i mezzi di  			viaggiare a causa di difficoltà sopravvenute non dipendenti dalla  			volontà del ricorrente.
 In ultimo va rilevato che da parte del Tribunale nulla è stato  			argomentato sulla incidenza dei giorni interdetti alla circolazione  			sulla sosta dei veicoli posto che il termine di 48 ore previsto quale  			tempo massimo per lo stazionamento determinato da esigenze di  			trasporto doveva considerarsi al netto dei giorni interdetti alla  			circolazione come disposto dal D.M. n. 1061 del 2009, art. 1.  			In questi termini deve allora ritenersi illegittimo il provvedimento  			impugnato che va annullato in parte qua, con rinvio al Tribunale di  			Cagliari per nuovo esame sul punto.
 Va invece disatteso il motivo di ricorso afferente al sequestro dei  			prodotti alimentari, avendo sul punto il Tribunale fornito adeguata  			motivazione in ordine alla cattive condizioni dei prodotti  			alimentari: invero il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5,  			qualificato come reato di pericolo, ha come oggetto della tutela  			penale le condizioni di conservazione dei prodotti alimentari in  			genere, destinati al consumo: ne deriva che qualsiasi anomalia nelle  			modalità di conservazione, ivi compresa quella di tipo estrinseco,  			può essere sufficiente ad integrare la condotta violata Cass. S.U.  			19.12.2001 n. 443, Butti ed altro, Rv. 220717; Cass. Sez. 3,  			28.6.2007 n. 35234, Lepori, Rv. 237519).
 Inoltre il Tribunale ha anche adeguatamente spiegato le ragioni per  			le quali le merci in questione dovessero essere ritenute destinate al  			consumo di terzi e non invece destinate ai dipendenti della società  			ovvero respinte dai destinatari in quanto danneggiate.  			Peraltro la norma in questione include tra i soggetti destinatari  			dell'obbligo anche i depositari delle merci in quanto comunque  			inseriti nella filiera della distribuzione delle merci ai terzi per  			il consumo (in termini Cass. Sez. 3, 6.5.2004 n. 27284, P.M. in proc  			C. Arena, Rv. 229353).
 P.Q.M.
 Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla questione sul  			vincolo relativo ai semirimorchi ed ai relativi accessori, con rinvio  			al Tribunale di Cagliari per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel  			resto.
 Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
 Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011
 
                    




