 Cass. Sez. III n. 24428 del 17 giugno 2011 (CC 25 mag 2011)
Cass. Sez. III n. 24428 del 17 giugno 2011 (CC 25 mag 2011) 
Pres. Petti Est. Gazzara Ric. D'Andrea
Rifiuti. Trasporto abusivo e occasionalità della condotta
Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall'art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona la continuità della attività illecita. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo disposto, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 6 D.L. n. 172 del 2008, conv. con modd. in L. n. 210 del 2008, applicabile nella Regione Calabria in quanto soggetta al regime emergenziale in materia di rifiuti).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. PETTI     Ciro             - Presidente  - del 25/05/2011
 Dott. LOMBARDI  Alfredo M.       - Consigliere - SENTENZA
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - N. 1044
 Dott. ROSI      Elisabetta       - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GAZZARA   Santi            - Consigliere - N. 49242/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 D'Andrea Domenico, nato a Potenza il 18/8/56;
 Avverso la ordinanza, resa dal Tribunale del Riesame di Reggio  			Calabria, in data 23/9/2010;
 Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
 Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Santi  			Gazzara;
 udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore  			Generale, Dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha concluso per il  			rigetto.
 Osserva:
 RITENUTO IN FATTO
 Il Gip presso il Tribunale di Locri con provvedimento del 14/6/2010,  			disponeva il sequestro preventivo del complesso aziendale e dei  			locali della azienda della soeietà Ferro & Acciai Femia s.r.l. dei  			mezzi di trasporto della predetta società, di quelli della ditta  			individuale Femia Francesco, nonché di una serie di mezzi di  			trasporto nella titolarità di altre società, ritenendo sussistente  			il fumus del reato di associazione per delinquere finalizzata alla  			commissione dei delitti concernenti il traffico illecito organizzato  			di rifiuti, nonché dei reati di trasporto illecito di rifiuti di cui  			al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), n. 2, convertito  			in L. n. 210 del 2008, e di attività organizzata per il traffico  			illecito di rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, comma  			1.
 Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, pronunciandosi sulla  			istanza avanzata nell'interesse dell'indagato D'Andrea Domenico,  			con ordinanza del 23/9/2010, ha confermato la misura cautelare  			applicata sulla motrice targata CW265VF e sul rimorchio con targato  			AB 58207.
 Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto con i seguenti  			motivi:
 - difetta l'elemento soggettivo del reato, in quanto il D'Andrea ha  			effettuato un solo trasporto del materiale ritenuto ritinto,  			regolarmente documentato, ne' è stato evidenziato alcun nesso  			strumentale tra il veicolo sequestrato e la perpetrazione del reato  			sulla base di elementi denotanti la consapevolezza da parte del  			trasportatore della illegittimità della condotta degli altri  			soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti:
 - la ditta D'Andrea era autorizzala al trasporto di materia prima  			secondaria e non era tenuta ad ulteriori obblighi involgenti la  			natura del trasporto da eseguire:
 La difesa dell'indagato ha inoltrato in atti memoria nella quale  			specifica le ragioni poste a sostegno dei motivi di ricorso.  			CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è infondato e va rigettato.
 La ordinanza impugnata si palesa logicamente e correttamente  			motivata.
 Con il ricorso si censura l'omessa vantazione, da parte del  			Tribunale, circa il ritenuto fumus sia in relazione alle concrete  			risultanze processuali, sia in merito agli elementi forniti dalle  			parti.
 Il decidente osserva che nella verifica dei presupposti per la  			emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma  			1, il giudice del riesame deve valutare il fumus commissi delicti  			tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva  			situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, non  			occorrendo la sussistenza degli indizi di colpevolezza o la loro  			gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della  			sussistenza del reato ipotizzato (Cass. 15/7/08, n. 37695).  			In altre parole non occorre la prova della riferibilità del reato  			all'indagato, essendo per contro sufficiente la sussistenza di gravi  			indizi in ordine alla esistenza del fatto materiale oggetto di  			contestazione.
 Il Tribunale, di poi, richiama le informative redatte nell'ambito del  			procedimento iscritto al n. 1445/08 RGNR, Tribunale di Lucri, dai  			militari del Corpo Forestale dello Stato-Comando Provinciale di  			Reggio Calabria, in particolare quella finale, trasmessa con nota del  			21/12/09. n. 13120, da cui emergono elementi dai quali inferire un  			rilevante quadro indiziario a carico di Femia Francesco e degli  			altri indagati in relazione ad una attività di traffico illecito di  			rifiuti speciali, in specie, veicoli fuori uso e rifiuti ferrosi,  			facente capo alla ditta Ferro & Acciai Femia s.r.l..
 In seguito alla installazione di sistemi di video sorveglianza nei  			pressi del piazzale della predetta società, ove avviene la gestione  			dei rifiuti, il 21/10/08 si predisponeva un servizio di osservazione,  			controllo e pedinamento, finalizzalo alla sorveglianza di un  			autoarticolato, poiché dalle immagini si evinceva che il mezzo era  			stato caricato di rifiuti ferrosi, che non avevano subito alcun  			trattamento di recupero.
 Si accertava che il detto automezzo (motrice targata CW265VF e  			rimorchio con targa AB58207).
 carico di rifiuti ferrosi, usciva dalla azienda e si dirigeva in  			direzione nord, raggiungendo l'acciaieria Ferriere Nord s.p.a.. sita  			in Potenza.
 Durante il tragitto il mezzo veniva fermalo dalla Polizia Stradale di  			Lamezia Terme e al controllo risultava che il conducente era tale  			Carlucci Cataldo e che la motrice e il rimorchio erano intestati a  			D'Andrea Domenico; la esibizione dei documenti confermava che il  			carico era accompagnato da DDT le non da FIR.
 Da tali elementi il Tribunale ha tratto la convinzione della  			ricorrenza del fumus in relazione alla ipotesi del reato di cui al  			D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), che sanziona  			chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,  			smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in difetto della  			prescritta autorizzazione, iscrizione, o comunicazione, rilevando la  			natura dei rifiuti, come pericolosi o non solo ai fini della sanzione  			applicabile.
 Dopo quanto evidenzialo il giudice di merito rileva che il D.Lgs. n.  			152 del 2006, art. 259, comma 2 prevede, con riferimento ai reati di  			traffico illecito o di trasporto illecito di rifiuti, ex art. 256 e  			art. 258, comma 4, la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto a  			seguito di sentenza di condanna.
 Pertanto, trattandosi di sequestro di cose di cui è consentita la  			confisca, ex art. 321 c.p.p., comma 2, l'autorizzazione al trasporto,  			sopravvenuta nella specie con effetto dal novembre 2008 non elimina  			la necessità di ricorrere alla misura reale, che va eseguita non in  			dipendenza della pericolosità intrinseca della cosa, ma per la  			funzione dissuasiva e general preventiva attribuitale dal legislatore  			(Cass. 28/1/09, n. 10710).
 Priva di pregio si rivela la doglianza, formulata in ricorso, con cui  			si evidenzia che il D'Andrea abbia effettuato un solo trasporto del  			materiale ritenuto rifiuto, in quanto la norma contestata pulisce;
 anche la condotta illecita occasionale, a differenza di quanto  			previsto dall'art. 260 stesso decreto, che sanziona la continuità  			della attività illecita.
 Da quanto osservato emerge che il discorso giustificativo, sviluppato  			dal Tribunale a sostegno del mantenimento della misura cautelare  			reale è totalmente esente da vizi ed in piena assonanza con i  			principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di  			applicazione del sequestro preventivo in ipotesi di reato ex D.Lgs.  			n. 152 del 2006, art. 256, comma 1.
 P.Q.M.
 la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il  			ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
 Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011
 
                    




