SEZ. 3 SENT.  14461  DEL 28/03/2003  (UD.07/02/2003) RV.  224468
     PRES. Toriello F                 REL. Fiale A                COD.PAR.342
     IMP. Carparelli G        PM. (Conf.) Aizzo G 
  BELLEZZE  NATURALI  (PROTEZIONE  DELLE)  -  IN  GENERE - Reato di cui       all'art.  163  del  D.L.G.  490  del 1999 - Natura - Reato di pericolo       astratto - Condotte penalmente rilevanti - Individuazione. 
L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 
D. L. DEL 27/6/1985 NUM. 312 ART. 1 SEXIES 
D. LG. DEL 29/10/1999 NUM. 490 ART. 163                  COST. 
    Il  reato  di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490,  che  ha sostituito il previgente art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985,
convertito  con  legge  8  agosto 1985 n. 431, ha natura di reato di pericolo astratto  e,  pertanto,  per la sua configurabilita' non e' necessario un
effettivo  pregiudizio  per  l'ambiente,  potendosi  escludere dal novero delle condotte  penalmente  rilevanti  soltanto quelle che si prospettano inidonee,
pure  in  astratto,  a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore  degli edifici, atteso che nelle zone paesisticamente vincolate e'
inibita  ogni modificazione dell'assetto del territorio attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma di qualunque genere. 
SEZ. 3       SENT.  14461  DEL 28/03/2003  (UD.07/02/2003)        RV.  224469
     PRES. Toriello F                 REL. Fiale A                COD.PAR.342
     IMP. Carparelli G        PM. (Conf.) Izzo G 
    In  materia paesaggistica la previsione della necessita' della preventiva
autorizzazione  per  la  realizzazione  di  opere di qualsiasi genere in zone sottoposte  a  vincolo  intende  assicurare una immediata informazione ed una
preventiva  valutazione  da parte della pubblica amministrazione dell'impatto sul  paesaggio degli interventi intrinsecamente idonei a comportare
modificazioni  ambientali  e paesaggistiche, atteso che la fattispecie incriminatrice
di  cui  all'art.  163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che ha sostituito  il  previgente art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312,
convertito  in legge 8 agosto 1985 n. 431, e' rivolta a tutelare sia direttamente  l'ambiente, sia l'interesse a che la pubblica amministrazione preposta al
controllo  venga  posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente  tale  funzione; ne consegue che l'offensivita' del reato deve essere
in  primis  correlata al rispetto del bene intermedio stante la situazione di astratta  idoneita' lesiva della condotta rispetto al bene finale (ambiente).
Fonte CED CASSAZIONE
 
                    




