 Cass.Sez. III n. 14033 del 7 aprile 2011 (Ud.10 mar.2011)
Cass.Sez. III n. 14033 del 7 aprile 2011 (Ud.10 mar.2011) 
Pres. De Maio Est. Lombardi Ric. Antelmi.
Beni Ambientali. Reato paesaggistico e ignoranza del vincolo
L'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici) non è escluso dall'ignoranza del vincolo paesaggistico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di informarsi presso la P.A. prima di intraprendere un'attività rigorosamente disciplinata dalla legge.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. DE MAIO   Guido            - Presidente  - del 10/03/2011
 Dott. PETTI     Ciro             - Consigliere - SENTENZA
 Dott. LOMBARDI  Alfredo Maria    - Consigliere - N. 552
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ROSI      Elisabetta       - Consigliere - N. 38626/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Avv. Labate Franco, difensore di fiducia di Antelmi Salvatore, n. a  			Carovigno il 16.11.1934;
 avverso la sentenza in data 22.4.2010 della Corte di Appello di  			Lecce, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Brindisi,  			sezione distaccata di Ostuni, in data 1.7.2008, venne condannato alla  			pena di giorni venti di arresto ed Euro 11.000,00 di ammenda, quale  			colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181;
 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
 Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDI  			Alfredo Maria;
 Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott.  			D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del  			ricorso.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato  			la pronuncia di colpevolezza di Antelmi Salvatore in ordine al  			reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, a lui ascritto per  			avere realizzato un manufatto in zona sottoposta a vincolo  			paesaggistico senza il permesso dell'amministrazione preposta alla  			tutela del vincolo.
 Il giudice di primo grado aveva, invece, emesso pronuncia di non  			doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di  			cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), perché estinto ai  			sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 2, per effetto del  			pagamento dell'oblazione dovuta a titolo di condono edilizio.  			La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali  			l'appellante aveva dedotto carenza di motivazione in ordine  			all'esistenza dell'elemento psicologico del reato; dedotto  			l'estinzione anche del reato paesaggistico per effetto del  			procedimento di condono e chiesto la riduzione della pena inflitta.  			In particolare la Corte territoriale ha osservato che il reato di cui  			alla pronuncia di condanna si estingue solo a seguito dell'effettivo  			rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi della L. n.  			47 del 1985, art. 32.
 Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato,  			che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.  			MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando  			violazione ed errata applicazione della legge penale, ripropone la  			questione della carenza di motivazione in ordine all'elemento  			psicologico del reato.
 Si deduce, in sintesi, che nella specie non è stata acquisita prova  			della effettiva condotta dolosa dell'imputato, che deve essere  			caratterizzata dall'aver posto in essere artifizi o raggiri. Si  			aggiunge che la condotta dell'Antelmi non può essere assolutamente  			considerata dolosa, in quanto l'imputato ignorava che la zona in cui  			è ubicato il manufatto fosse soggetta a vincolo paesaggistico; ne'  			vi è stata da parte di questi coscienza e volontà di perseguire  			l'evento vietato dalla norma penale, tanto che lo stesso Antelmi ha  			inoltrato presso gli uffici competenti del Comune di Carovigno  			richiesta di condono edilizio, ottenuto in data 7.12.2003, che ha  			determinato l'estinzione del reato per la violazione edilizia per  			effetto del pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione.  			Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia manifesta  			illogicità della motivazione. Con il motivo di gravame si ripropone  			la doglianza in ordine alla misura della pena inflitta, da ritenersi  			eccessiva anche in considerazione dei criteri stabiliti dall'art. 62  			bis c.p., richiamati dal giudice di primo grado, e delle modestissime  			dimensioni del manufatto abusivo, peraltro risalente nel tempo.  			Il ricorso è manifestamente infondato.
 La sentenza impugnata ha puntualmente rilevato che l'elemento  			psicologico del reato è costituito dalla consapevolezza di  			realizzare un manufatto in zona vincolata, senza le prescritte  			autorizzazioni.
 La sentenza, peraltro, ha correttamente osservato che, in ogni caso  			(in quanto il punto non aveva neppure formato oggetto di  			contestazione nella sede di merito), non giova all'imputato addurre  			l'eventuale ignoranza del vincolo, trattandosi di reato  			contravvenzionale nel quale l'elemento psicologico è costituita  			anche dalla mera colpa, da ravvisarsi nel non aver ottemperato al  			dovere di informazione presso la pubblica amministrazione prima di  			intraprendere un'attività rigorosamente disciplinata dalla legge.  			Anche in ordine alla misura della pena la sentenza risulta  			correttamente motivata, mentre la doglianza del ricorrente è di  			natura fattuale e, perciò, inammissibile in sede di legittimità.  			Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi  			dell'art. 606 c.p.p., u.c..
 La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude a questa  			Corte la possibilità di rilevare l'eventuale esistenza di cause di  			non punibilità ex art. 129 c.p.p..
 Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al  			pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle  			ammende.
 P.Q.M.
 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente  			al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro  			1.000,00 alla Cassa delle ammende.
 Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 10 marzo 2011.  			Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011
 
                    




