Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Arcamone
Beni Ambientali..Ipotesi di sanatoria
In virtù dell'art. 1, comma 36, letto c), della legge 15.12.2004 n. 308 (delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), nella parte in cui ha introdotto i commi 1 ter, l quater e 1 quinques all'art. 181 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, l'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'autorità tutoria, previo parere vincolante della soprintendenza, configura una causa di non punibilità della contravvenzione ambientale prevista dal comma primo del predetto art. 181, quando questa consista in lavori non autorizzati di minima entità (in particolare: a) non comportanti la creazione di superfici utili o volumi; b) o consistenti in impiego di materiali difformi da quelli autorizzati; c) o di manutenzione ordinaria o
straordinaria). Ove poi si tratti di lavori ultimati prima del 30.9.2004, in virtù della norma transitoria di cui al comma 37 dell'anzidetto art. 1, l'accertamento di compatibilità paesaggistica comporta l'estinzione del menzionato reato contravvenzionale e di ogni altro reato in materia paesaggistica, purché si tratti di tipologie edilizie assentite dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o comunque compatibili con il contesto paesaggistico, e purché il contravventore abbia provveduto al versamento di determinate sanzioni pecuniarie previste dalla legge (c.d. minicondono ambientale).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. GRASSI    Aldo             - Presidente  - del 17/01/2007
 Dott. ONORATO   Pierluigi   - est. Consigliere - SENTENZA
 Dott. PETTI     Ciro             - Consigliere - N. 51
 Dott. SQUASSONI Claudia          - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. LOMBARDI  Alfredo Maria    - Consigliere - N. 43171/2006
 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
 nel procedimento cautelare contro:
 ARCAMONE Silvano, nato a Ischia il 7.2.1970;
 avverso la ordinanza resa il 25.9.2006 dal tribunale per il riesame  			di Napoli.
 Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
 Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere  			Dott. Pierluigi Onorato;
 Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore  			Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo dichiararsi   			inammissibile il ricorso;
 Udito il difensore dell'indagato, avv. Lorenzo Bruno Molinaro, che ha   			depositato memoria difensiva, chiedendo dichiararsi inammissibile il  			ricorso e in subordine il rigetto del medesimo.
 Osserva:
 IN FATTO E IN DIRITTO
 1 - Con ordinanza del 25.9.2006, il tribunale di Napoli, quale  			giudice del riesame, ha annullato il decreto del 28.6.2006 con cui il   			g.i.p. dello stesso tribunale aveva disposto il sequestro preventivo  			di una strada sterrata (parallela e sottostante alla strada  			provinciale già SS270) costruita in zona soggetta a vincolo  			paesaggistico, tra il molo di levante del porto di Casamicciola Terme   			e la testa di una scogliera preesistente, ravvisando il reato di cui  			al D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146 e 181 a carico di Arcamone  			Silvano, responsabile unico del procedimento di appalto del comune di   			Casamicciola d'Ischia.
 Al riguardo, il tribunale ha accertato e osservato che:
 - nel corso dei lavori appaltati dal comune di Casamicciola d'Ischia  			per l'ampliamento del porto, regolarmente autorizzati D.Lgs. n. 42  			del 2004, ex art. 146 con provvedimento comunale n. 9 del 27.4.2004,  			era stata realizzata la predetta strada, non prevista nel progetto  			autorizzato, e destinata al passaggio di autocarri, per consentire il   			trasporto dei massi necessari alla cd. rifioritura di una  			preesistente scogliera frangiflutti, che invece era prevista nel  			progetto;
 - in data 21.9.2006 la Soprintendenza di Napoli, aveva rilasciato un  			certificato di compatibilità paesaggistica, sul rilievo: a) che la  			strada si era resa necessaria in via provvisoria per ripascere la  			scogliera semisommersa, stante la impraticabilità della via marina a  			causa dei bassi fondali prossimi alla scogliera; b) che l'opera aveva   			carattere temporaneo, dovendo essere rimossa con la chiusura del  			cantiere, e non comportava incrementi di volume o di superficie;
 - per conseguenza, considerata la provvisorietà della pista di  			cantiere e la sua accertata compatibilità paesaggistica, esulava  			ogni pregiudizio al bene ambientale protetto.
 2 - Avverso l'ordinanza, il pubblico ministero ha proposto ricorso  			per cassazione, deducendo violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt.   			142 e 181.
 Sostiene che la precarietà dell'opera è rilevante per la disciplina  			urbanistica, ma non per quella ambientale, atteso che il reato  			paesaggistico è di pericolo astratto e come tale prescinde dalla  			concreta alterazione dello stato dei luoghi. Aggiunge che anche la  			immutazione temporanea del luogo può recare pregiudizio  			all'ambiente.
 Infine, sostiene in subordine che la costruzione di una strada con la   			distruzione o la spaccatura di massi non può definirsi precaria.  			3 - Il procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi  			inammissibile il ricorso, così come il difensore dell'indagato, che  			in subordine ha concluso per il rigetto.
 4 - Il Pubblico Ministero ricorrente coglie nel segno laddove  			sostiene che la precarietà dell'opera non rileva ai fini della  			sussistenza del reato ambientale. Ma cade in errore laddove non  			considera gli effetti prodotti dall'accertamento di compatibilità  			paesaggistica rilasciato in data 21.9.2006.
 In virtù della L. 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 36, lett.  			c), (delega al Governo per il riordino, il coordinamento e  			l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di  			diretta applicazione), nella parte in cui ha introdotto dal D.Lgs. 22   			gennaio 2004, n. 42, art. 181, commi 1 ter, 1 quater e 1 quinques,  			l'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato  			dall'autorità tutoria, previo parere vincolante della  			soprintendenza, configura una causa di non punibilità della  			contravvenzione ambientale prevista dal comma primo del predetto art.   			181, quando questa consista in lavori non autorizzati di minima  			entità (in particolare: a) non comportanti la creazione di superfici  			utili o volumi; b) o consistenti in impiego di materiali difformi da  			quelli autorizzati; c) o di manutenzione ordinaria o straordinaria).  			Ove poi si tratti di lavori ultimati prima del 30.9.2004, in virtù  			della norma transitoria di cui al comma 37 dell'anzidetto art. 1,  			l'accertamento di compatibilità paesaggistica comporta l'estinzione  			del menzionato reato contravvenzionale e di ogni altro reato in  			materia paesaggistica, purché si tratti di tipologie edilizie  			assentite dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o comunque  			compatibili con il contesto paesaggistico, e purché il  			contravventore abbia provveduto al versamento di determinate sanzioni   			pecuniarie previste dalla legge (cd. minicondono ambientale).  			Orbene, nel caso di specie, non risulta in linea di fatto se  			sussistono le condizioni temporali e quelle pecuniarie necessarie per   			l'applicazione del minicondono ambientale, così come d'altra parte  			non sembra ricorrere una causa di non punibilità del reato. E  			tuttavia, anche se allo stato degli atti sembra permanere il fumus  			del reato ipotizzato, sicuramente è venuto meno il periculum in  			mora.
 Infatti, il parere della soprintendenza napoletana che ha attestato  			la compatibilità paesaggistica della costruzione della pista di  			cantiere di cui trattasi, non potendo essere disapplicato dal giudice   			penale se non invadendo arbitrariamente la sfera della  			discrezionalità tecnica riservata all'autorità amministrativa, fa  			venir meno il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa  			aggravare o protrarre la le conseguenze del reato ambientale. Invero,   			le conseguenze di tale reato, che si identificano nella offesa  			all'equilibrio paesaggistico che è oggetto finale della tutela della  			norma, sono positivamente escluse dal parere legittimamente  			rilasciato dall'autorità amministrativa competente, che il giudice  			penale non può che rispettare nel suo merito proprio. (Per un caso  			analogo, v. Cass. Sez. 3^, n. 2637 del 20.1.2006, c.c. 13.10.2005,  			Ziri, non propriamente massimata sul punto).
 Del resto, non si può fare a meno di notare che, trattandosi di una  			pista di cantiere strettamente funzionale al ripascimento della  			scogliera, il sequestro dell'opera richiesto dal pubblico ministero  			non farebbe venir meno l'asserito danno ambientale, mentre il  			dissequestro e la conseguente possibilità di portare a termine il  			ripascimento e di chiudere il cantiere porterebbero al ripristino  			della situazione paesaggistica autorizzata col provvedimento comunale   			del 27.4.2004.
 P.Q.M.
 La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del Pubblico  			Ministero.
 Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2007.
 Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2007
 
                    




