 Cons. Stato Sez. VI sent. 538 del 5 febbraio 2010
Cons. Stato Sez. VI sent. 538 del 5 febbraio 2010
 Beni Ambientali. Compatibilità paesaggistica 
 
 Allorché sia stato già espresso in sede di approvazione del piano  attuativo un giudizio favorevole sulla compatibilità paesaggistica, la  valutazione di compatibilità paesaggistica richiesta ai fini del  rilascio dell’autorizzazione dei singoli interventi edilizi rientranti  nell’ambito del piano già approvato è limitata al modo di essere ed alle  concrete modalità esecutive del manufatto da realizzare
REPUBBLICA ITALIANA
 
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 
 Il Consiglio di Stato
 
 in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
 
 ha pronunciato la presente
 
 
 DECISIONE
 
 
 Sul ricorso numero di registro generale 6468 del 2009, proposto da:
 Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni  architettonici e paesaggistici della Sardegna, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
 
 contro
 
 Nuova Iniziative Coimpresa Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro  Corda, Andrea Manzi, Antonello Rossi, con domicilio eletto presso  Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri N.5; Comune di Cagliari,  rappresentato e difeso dall'avv. Carla Curreli, con domicilio eletto  presso Viviana Callini in Roma, via Arenula, 21; Regione Autonoma della  Sardegna, Italia Nostra Associazione Onlus;
 
 per la riforma
 
 della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II n. 00542/2009,  resa tra le parti, concernente ATTUAZIONE PAESAGGISTICA PER ATTUAZIONE  PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA.
 
 
 Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
 
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nuova Iniziative Coimpresa  Srl;
 
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari;
 
 Viste le memorie difensive;
 
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il Cons.  Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Corda, Rossi,  Manzi,Currelli e l'Avv. dello Stato Sabelli;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
 
 FATTO
 
 
 Con la sentenza gravata è stato accolto il ricorso proposto dalla  società odierna appellata avverso il decreto con cui il Soprintendente  per i beni architettonici e paesaggistici della Sardegna ha annullato  l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Cagliari in  relazione al progetto di intervento edilizio per la realizzazione del  quartiere giardino unità insediativa E3, prossimità via Is Maglias, su  area compresa nell’area di Tuvixeddu - Tuvumannu, interessato dal  “Progetto di Riqualificazione Urbana ed Ambientale dei Colli di San  Avendrace”, oggetto di due accordi di programma (stipulati tra la  Regione, il Comune ed i privati interessati), di un “Progetto Norma” e  di uno strumento urbanistico attuativo e della relativa convenzione.
 
 Come ricostruito dal primo giudice, l’area dei colli di Tuvixeddu -  Tuvumannu, su cui insistono importanti reperti archeologici di epoca  fenicio-punica, fu per la prima volta sottoposta a vincolo paesaggistico  ai sensi dell’art. 1, nn. 3 e 4, r.d. 1497/1939, per effetto della  proposta formulata in data 16 ottobre 1997 della Commissione Provinciale  delle Bellezze Naturali.
 
 Successivamente, all’esito di una complessa attività programmatoria  d’iniziativa pubblico-privata, volta al recupero dell’area ed alla  contestuale realizzazione di alcuni insediamenti abitativi, sulla base  del “Progetto di riqualificazione urbana ed ambientale dei Colli di S.  Avendrace”, intervenne l’approvazione del “Programma Integrato d’Area  CA17 Sistema dei Colli” (rientrante nel più ampio “Progetto di  riqualificazione” sopra citato), con deliberazione 30 agosto 1997, n.  3218, della Giunta Regionale, su cui si espresse favorevolmente il  Consiglio comunale di Cagliari con deliberazione 1 ottobre 1997, n. 169;  seguì il rilascio, da parte dell’Assessorato regionale della pubblica  istruzione della Regione Sardegna, dell’autorizzazione paesaggistica 27  maggio 1999, prot. 3015, avente ad oggetto l’intero “Progetto di  riqualificazione”, nonché in data 15 settembre 2000 la stipulazione di  un Accordo di Programma tra il Comune di Cagliari, la Regione Sardegna  ed i vari soggetti privati interessati (tra cui Coimpresa s.r.l.), in  uno all’approvazione del conseguente Piano di attuazione.
 
 In data 3 ottobre 2000 fu poi stipulato un secondo Accordo di Programma,  specificamente rivolto all’attuazione del Programma relativo al “PIA  CA17 Sistema dei Colli”, cui fece seguito, con deliberazione 20 febbraio  2003 della Giunta comunale di Cagliari, l’approvazione del progetto  esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria inerenti lo stesso “PIA  CA17 Sistema dei Colli”, in virtù dei pareri favorevoli espressi - in  seno ad apposite conferenze di servizi istruttorie - dal Comune, dalla  Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e  storici, dalla Soprintendenza per i beni archeologici e dall’Ufficio  regionale di tutela del paesaggio.
 
 A valle della illustrata attività amministrativa sono state adottate le  autorizzazioni paesaggistiche relative alle singole parti del Programma,  tra cui quella annullata dal Soprintendente per i beni architettonici e  paesaggistici della Sardegna con il provvedimento impugnato in primo  grado di cui giova riportare testualmente la parte motiva: “VISTO che la  Commissione Edilizia (di cui si ignora la formazione e se, in  particolare, contempli la presenza di un esperto, come prescritto dalla  L.R. 28/98, art. 4, comma 5) nella seduta del 15.11.2006, si limita -  pur in presenza di un intervento di rilevantissime dimensioni - ad  esprimere il proprio parere “Favorevole a condizione che sia fornita  dimostrazione del rispetto delle altezze minime e medie in  corrispondenza dei vani con copertura inclinata a tetto, sia corretto il  calcolo del volume e tutte le incongruenze grafiche rilevate”… che  alcuna valutazione è stata effettuata dalla Commissione in ordine alla  pur asserita compatibilità paesaggistica dell’intervento con le  peculiarità del sito, con i vincoli gravanti sull’area, né, tanto meno,  con le prescrizioni introdotte dal PPR per il corrispondente ambito di  paesaggio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 2, della  norme tecniche di attuazione... che non è possibile ricostruire l’iter  logico che ha portato la Commissione Edilizia Comunale ad esprimere il  suindicato parere favorevole. Rilevato che l’autorizzazione in argomento  è stata rilasciata dal Dirigente del Servizio su “elaborati  integrativi” prodotti in data 27.03.2008 in ottemperanza alle condizioni  espresse dalla C.E. nella seduta del 15.11.2006 ma che non è dato  conoscere l’entità delle modificazioni introdotte nel progetto  successivamente all’esame effettuato da parte della Commissione Edilizia  né se tali modifiche avrebbero reso necessario un nuovo esame da parte  della stessa C.E. PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio afferma la  compatibilità dell’intervento con il contesto urbano sulla base di  proprie argomentazioni superficiali (“modelli insediativi ad alta  sostenibilità ambientale”) e non pertinenti (“fonti energetiche  alternative – uso di pannelli solari”) ma non fornisce alcuna  motivazione relativa al contesto, alla interversibilità delle previsioni  edificatorie con i luoghi vincolati, alla morfologia dell’area, che  possa giustificare l’asserito mancato contrasto del poderoso intervento  con i riconosciuti “pregevoli valori paesaggistici tutelati”;CONSIDERATO  che gli elaborati trasmessi sono notevolmente carenti rispetto a quanto  esplicitamente richiesto dall’allegato al D.P.C.M. 12.12.05 e che, in  particolare, risulta del tutto mancante ogni riferimento ai livelli di  tutela operanti nell’area e a quanto in proposito prescritto dal vigente  PPR, anche se la relazione paesaggistica, in appositi paragrafi,  sembrerebbe affrontare (senza però farlo davvero) la verifica di  conformità alle prescrizioni dei piani paesaggistici e l’accertamento  delle compatibilità ai valori paesaggistici riconosciuti dal  vincolo;…che la località interessata…ricade all’interno dell’ambito 1  del Golfo di Cagliari così come definito dall’art. 14 delle norme  tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale….che la  cartografia dell’ambito 1 individua…l’area di Tuvixeddu…come Bene  Paesaggistico ex art. 143 D.Lgs. 42/04….che detta incontrovertibile  individuazione cartografica integra quanto previsto dagli artt. 47, 48  delle norme tecniche di attuazione del PPR, ai fini della sussistenza  delle misure di salvaguardia di cui all’art. 49, nonché del vincolo  paesaggistico ex artt. 142 e 143 del D.Lgs. 42/04… che, per quanto sopra  esposto, l’area interessata…è da ritenere sottoposta a tutte le  disposizioni della parte terza del Codice approvato con D.Lgs.  42/04…PRESO ATTO che con provvedimento n. 3015 del 27.05.1999 (risalente  peraltro ad oltre cinque anni orsono)…fu rilasciato il parere di cui  all’art. 12 della legge 1497/1939 (non trasmesso a quest’ufficio per gli  adempimenti di competenza) per il “Progetto di riqualificazione urbana e  ambientale dei colli di S. Avendrace”…che il parere previsto dall’art.  12 dell’allora vigente legge 1497/1939 era esplicitamente finalizzato  alla approvazione dei piani regolatori o d’ampliamento dell’abitato e  non a quella di piani particolareggiati e strumenti urbanistici  attuativi ad essi assimilati, per i quali risultava vigente quanto in  proposito stabilito dall’art. 16, comma 3, della legge 1150 del  1942…che, per costante giurisprudenza, il parere di cui al citato art.  16…deve essere reso con le modalità fissate per il rilascio della  autorizzazioni paesaggistiche e che, pertanto, l’autorizzazione n. 3015  del 27.05.1999…avrebbe dovuto essere rimessa all’esame di questa  Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti di quanto all’epoca disposto  dalla legge 431/1985, n. 1; …che il mancato inoltro della citata  autorizzazione paesaggistica n. 3015 del 27.05.1999 ha impedito a questo  Ufficio di esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge,  determinando, nei fatti, l’improprio consolidamento di un atto  destinato, in quanto autorizzante un piano attuativo, a produrre effetti  in ordine ad una pluralità di interventi edilizi quale quello in  esame;…che tale esiziale ed insanabile vizio nell’iter di  autorizzazione…non consente di ritenere che ricorra la fattispecie  prevista dalle norme tecniche di attuazione del PPR all’art. 15 comma  3…e che pertanto risulti applicabile quanto previsto dall’art. 49…, che  al comma 1 vieta esplicitamente qualunque edificazione nelle more  dell’adeguamento dei piani urbanistici al PPR… CONSIDERATO che dalla  data di rilascio dell’autorizzazione 3015…sono intervenute - stante la  crescente sensibilità per la tutela del paesaggio - numerose modifiche  della normativa di settore, quali l’emanazione del T.U. delle  disposizioni in materia di beni culturali e del paesaggio e delle sue  modifiche, nonché del D.P.C.M. 12.12.2005, in materia di relazione  paesaggistica…che la Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze, ottobre  2000) - ratificata con legge 9.1.06, n. 14 - segna evidentemente  un’ulteriore evoluzione del concetto di paesaggio….che la zona di  Tuvixeddu-Tuvumannu rivesta…per le sue peculiarità di carattere  paesaggistico e storico-culturale e per l’elevato livello di  panoramicità, un rilevantissimo interesse pubblico, peraltro già  ampiamente ed unanimamente riconosciuto da una pluralità di atti e di  provvedimenti amministrativi e, finanche, dall’autorizzazione  paesaggistica in esame…che l’intervento assentito prevede la costruzione  di un grande complesso edificato…che l’intervento, particolarmente  visibile da numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico, a causa  delle alterazioni delle alterazioni della morfologia del terreno, delle  conseguenti opere di contenimento (non tutte adeguatamente  rappresentate) delle opere di urbanizzazione estese su un’amplissima  superficie, tende a trasformare integralmente l’immagine dell’area,  introducendo un elemento di irreversibile degrado, tale da compromettere  gravemente la qualità dei luoghi ed impedirne la riqualificazione  peraltro prevista e disposta dal vigente PPR…che con deliberazione n.  47/1 del 4.9.2008 la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha  sospeso, nelle more dell’avvio di un nuovo procedimento di dichiarazione  di notevole interesse pubblico, tutte le trasformazioni di destinazione  d’uso e l’edificazione sulle aree pubbliche e private dell’area di  Tuvixeddu-Tuvumannu…che per quanto sopra esposto il citato provvedimento  n.839/PT…. del comune di Cagliari sia viziato da eccesso di potere  sotto il profilo della carenza sia di istruttoria che di motivazione e  da violazione di legge perché in contrasto con le disposizioni: delle  norme tecniche di attuazione del vigente PPR e, in particolare, con gli  artt. 48 e 49, nonché con le analitiche prescrizioni contenute nella  scheda tecnica relativa all’ambito 1 del golfo di Cagliari; della L.R.  28/98, art. 3, comma 1, punto c); della Parte Terza del D.Lgvo  22/01/2004 n. 42 in quanto suscettibile di determinare l’irreversibile  degrado dei beni paesaggistici tutelati, costituendo, nei fatti,  l’impropria revoca delle sussistente disposizioni vincolistiche  contenute nell’allegato al D.P.C.M. 12.12.05, stante l’acclarata grave  carenza della relazione paesaggistica….”.
 
 Volendo sinteticamente riassumere, le ragioni poste dalla Soprintendenza  a fondamento del disposto e contestato annullamento possono essere  illustrate nei termini di seguito indicati:
 
 1. carenza di motivazione del parere espresso, a fini paesaggistici,  dalla Commissione edilizia;
 
 2. carenza della relazione paesaggistica, destinata a costituire parte  integrante del progetto approvato;
 
 3. adozione dell’autorizzazione paesaggistica sulla base di  documentazione diversa da quella presa in esame dalla Commissione  edilizia;
 
 4. illegittimità derivata dell’autorizzazione paesaggistica annullata  essendo a monte stato impropriamente approvato il “progetto di  riqualificazione urbana e ambientale del colli di S. Avendrace”, con  autorizzazione n. 3015 del 27 maggio 1999, rilasciata ai sensi dell’art.  12, dell’art. 1497/1939 (e non trasmesso alla Soprintendenza per gli  adempimenti di competenza), anziché ai sensi dell’art. 16, comma 3,  della legge 1150 del 1942, riguardante l’approvazione di piani  particolareggiati e strumenti urbanistici attuativi ad essi assimilati;
 
 5. vigenza del divieto previsto dalle norme tecniche di attuazione del  P.R.G., in specie dall’art. 49, comma, 1, di edificazione nelle more  dell’adeguamento dei piani urbanistici al P.R.G.
 
 Con il ricorso proposto in primo grado la società odierna appellata ha  censurato tutti i surriportati passaggi giuridici e motivazionali posti a  base del provvedimento impugnato.
 
 Quanto all’omesso invio alla Soprintendenza, ai fini del controllo, del  nulla osta n. 3015/1999, avente ad oggetto il Piano attuativo relativo  all’intera area di Tuvixeddu-Tuvumannu, il primo giudice ha condiviso la  censura con la quale la società oggi appellata ha dedotto che quel  nulla osta fosse comunque ben noto da tempo alla Soprintendenza, che  avrebbe potuto esaminarlo (ed eventualmente contestarlo) nelle diverse  sedi in cui si è sviluppato il complesso iter procedimentale di cui i  citati provvedimenti costituiscono la fase finale.
 
 Più nel dettaglio, in disparte la ritenuta non applicabilità al caso di  specie dell’art. 16, comma 3, della legge 1150 del 1942, il primo  giudice ha sostenuto, quanto all’argomento sopra esposto sub n. 3, che  l’Amministrazione statale, ancorché investita più volte della vicenda,  non ha mai ritenuto di dover intervenire, non esplicitando alcun rilievo  sul progetto all’Amministrazione regionale.
 
 Quanto, invece, al difetto di motivazione dell’autorizzazione  paesaggistica annullata (argomento sopra indicato sub n. 1), il giudice  di primo grado ha sostenuto che la stessa autorizzazione comunale  avrebbe dovuto essere esaminata dalla Soprintendenza esclusivamente in  relazione ad aspetti non già compiutamente predeterminati in sede di  pianificazione; ha, al riguardo, richiamato l’indirizzo  giurisprudenziale che attribuisce alle autorizzazioni paesaggistiche su  interventi compresi nell’ambito di un piano attuativo già approvato  funzione di mera verifica dei soli aspetti di dettaglio non già definiti  in sede di autorizzazione “a monte”.
 
 Propone gravame l’Amministrazione ritenendo l’erroneità della sentenza  impugnata di cui chiede l’annullamento.
 
 All’udienza del 24 novembre 2009 la causa è stata trattenuta per la  decisione.
 
 
 DIRITTO
 
 
 Il ricorso va accolto.
 
 Se, invero, appare al Collegio non agevolmente superabile quanto dal  primo giudice sostenuto in merito alla conoscenza aliunde che in plurime  occasioni la Soprintendenza ha avuto del nulla osta n. 3015/1999,  avente ad oggetto il Piano attuativo relativo all’intera area di  Tuvixeddu-Tuvumannu, risulta fondato e meritevole di accoglimento il  terzo motivo di gravame, con cui si contesta la sentenza impugnata per  aver ritenuto l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado  nella parte in cui ha valorizzato, a fondamento del disposto  annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, l’inadeguatezza  motivazionale della stessa.
 
 Più nel dettaglio, quanto al profilo della conoscenza aliunde del nulla  osta n. 3015/1999, assumono rilievo decisivo:
 
 • il verbale della conferenza di servizi istruttoria 27 giugno 2000,  convocata ai fini della verifica di V.I.A. sul “Progetto di  riqualificazione urbana ed ambientale dei colli di S. Avendrace PIA CA  17 Sistema dei Colli”, dal quale risulta che alla stessa partecipò la  Soprintendenza ai beni ambientali e paesaggistici (rappresentata dal  prof. arch. Pulvirenti), concorrendo quindi ad esaminare il “nulla osta  dell’Assessorato della pubblica istruzione beni culturali informazione  spettacolo e sport, ufficio tutela del paesaggio n. 3015 del 27.05.99”;
 
 • i due verbali del 17 maggio e del 27 maggio 2002, relativi ad una  successiva conferenza di servizi istruttoria, avente ad oggetto l’esame  del Progetto delle opere di urbanizzazione previste nell’area  interessata, in seno alla quale la Soprintendenza espresse parere  favorevole alla realizzazione delle opere, aventi per presupposto il  Piano attuativo oggetto del più volte citato nulla osta n. 3015/1999.
 
 Passando all’esame del terzo motivo di gravame, giova premettere che,  come correttamente ha osservato il primo giudice, allorché sia stato già  espresso in sede di approvazione del piano attuativo un giudizio  favorevole sulla compatibilità paesaggistica, la valutazione di  compatibilità paesaggistica richiesta ai fini del rilascio  dell’autorizzazione dei singoli interventi edilizi rientranti  nell’ambito del piano già approvato è limitata al modo di essere ed alle  concrete modalità esecutive del manufatto da realizzare (in termini,  Cons. Stato, 1 ottobre 2008, n. 4726).
 
 Fermo, dunque, che, a valle rispetto all’approvazione del piano, occorre  pur sempre una valutazione di compatibilità paesaggistica del singolo  intervento edilizio adeguatamente motivata con riguardo al modo di  essere ed alle concrete modalità esecutive del manufatto da realizzare,  giova considerare che -nell’apprezzare la concreta portata dei limiti  che la formulazione a monte di una valutazione paesaggistica espressa  all’atto dell’approvazione del piano finisce per produrre sulla  delimitazione degli spazi entro cui quella valutazione può essere svolta  con riferimento ai singoli interventi- non possono non assumere  decisivo rilievo le concrete modalità ed in specie il livello di  dettaglio con cui la prima valutazione di coerenza paesaggistica è in  concreto resa.
 
 Detto altrimenti, tanto più puntuale e dettagliato è il giudizio di  compatibilità paesaggistica reso in sede di approvazione del piano tanto  più ridotti saranno i margini di ulteriore valutazione che è consentito  svolgere con riguardo ai singoli interventi rientranti nel piano  stesso; viceversa, a fronte di una valutazione meno dettagliata, se non  generica, resa a monte, si impone un più incisivo apprezzamento di  coerenza paesaggistica a valle, volto a verificare, dandone  adeguatamente conto in sede motivazionale, se con le ragioni di tutela  sottese all’apposizione del vincolo siano coerenti quelle modalità  realizzative dei singoli interventi edilizi non dettagliatamente prese  in considerazione nel giudizio sul piano.
 
 Orbene, nel caso di specie il giudizio di compatibilità paesaggistica  espresso nell’atto annullato dalla Soprintendenza con il provvedimento  impugnato in primo grado poggia su un apparato motivazionale davvero  stringato.
 
 Come rimarcato nel provvedimento della Soprintendenza, invero, la  Commissione Edilizia si limita - pur in presenza di un intervento di  rilevanti dimensioni - ad esprimere il proprio parere “favorevole a  condizione che sia fornita dimostrazione del rispetto delle altezze  minime e medie in corrispondenza dei vani con copertura inclinata a  tetto, sia corretto il calcolo del volume e tutte le incongruenze  grafiche rilevate”, senza dunque attendere ad una pur minima valutazione  in ordine alla pur asserita compatibilità paesaggistica dell’intervento  con le peculiarità del sito, con i vincoli gravanti sull’area, oltre  che con le prescrizioni introdotte dal P.P.R. per il corrispondente  ambito di paesaggio; lo stesso Direttore del servizio, del resto afferma  “la compatibilità dell’intervento con il contesto urbano sulla base di  argomentazioni superficiali (“modelli insediativi ad alta sostenibilità  ambientale”)”, senza spendere, quindi, alcuna motivazione relativa “al  contesto, alla interversibilità delle previsioni edificatorie con i  luoghi vincolati, alla morfologia dell’area, che possa giustificare  l’asserito mancato contrasto del poderoso intervento con i riconosciuti  “pregevoli valori paesaggistici tutelati”.
 
 Manca del tutto, pertanto, la benché minima valutazione di compatibilità  paesaggistica dell’intervento edilizio specifico, anche per quel che  attiene al “modo di essere ed alle concrete modalità esecutive” dei pur  consistenti manufatti da realizzare.
 
 D’altra parte, a fronte della illustrata stringatezza ed estrema  genericità dell’apparato motivazionale volto a supportare la valutazione  di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio specifico, non è  dato riscontrare, nel nulla osta paesaggistico n. 3015/1999, reso in  sede di approvazione del piano, un livello di dettaglio tale da  giustificare una sostanziale omissione, a valle, di ogni ulteriore  impegno istruttorio, valutativo e motivazionale.
 
 Invero, in quella nota, dopo la descrizione dei luoghi e la descrizione  della storia del progetto, vi è un apprezzamento del “riconoscimento  definitivo della centralità dell’area a forte concentrazione culturale,  storica e paesistica di Tuvixeddu” del “cambiamento di approccio verso i  luoghi”, della “viabilità di attraversamento”, delle “tipologie  edilizie”, della “scelta di utilizzare il verde come tessuto connettivo,  continuo e accessibile”, della “distribuzione dei servizi nei comparti C  e M”.
 
 Manca una valutazione di compatibilità paesistica più dettagliatamente  attenta alle specifiche modalità costruttive da osservare in sede di  realizzazione dei singoli interventi edilizi, oltre che, per esempio,  alle altezze, all’organizzazione dei singoli edifici, alle volumetrie.
 
 Né può, al riguardo, sostenersi ragionevolmente che siffatta valutazione  sia insita nel passaggio del suddetto nulla-osta nel quale si afferma  che “tutte le regole insediative, le prescrizioni generali e quelle  particolari contenute nel progetto norma, riguardanti il trattamento del  suolo, le volumetrie, le altezze massime, le disposizioni  planimetriche, la composizione architettonica, le tipologie annesse,  l’organizzazione dei singoli edifici, delle infrastrutture e dei  servizi, costituiscono parte integrante del presente provvedimento”.
 
 Invero, l’attitudine dell’autorizzazione paesaggistica resa con  riferimento al piano a circoscrivere i confini esterni entro i quali va  resa la valutazione di coerenza paesaggistica dei singoli interventi  ricompresi nel piano non può certo discendere da una mera elencazione,  peraltro generica e di chiusura, delle caratteristiche che quegli  interventi presenteranno, essendo viceversa necessario un effettivo (ed  adeguatamente motivato) apprezzamento di compatibilità di quelle stesse  caratteristiche con le ragioni sottese all’apposizione del vincolo.
 
 Altrimenti opinando, si introdurrebbe una troppo agevole modalità  elusiva del sistema di controllo, tanto più significativa in  considerazione di quanto sopra illustrato in merito alla mancata,  specifica sottoposizione al vaglio statuale della autorizzazione  paesaggistica resa in ordine al piano.
 
 Alla stregua delle esposte ragioni, assorbita la valutazione degli  ulteriori motivi di gravame, va pertanto accolto il gravame con la  conseguente riforma della sentenza impugnata e la reiezione del ricorso  di primo grado.
 
 Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le  parti delle spese di giudizio.
 
 
 P.Q.M.
 
 
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per  l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso  proposto innanzi al TAR..
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre  2009 con l'intervento dei Signori:
 
 Giuseppe Barbagallo, Presidente
 
 Domenico Cafini, Consigliere
 
 Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
 
 Bruno Rosario Polito, Consigliere
 
 Manfredo Atzeni, Consigliere
 
 
 L'ESTENSORE                      IL PRESIDENTE
 
 Il Segretario
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 05/02/2010
 
                    




