T.a.r. Toscana Sez. III sent. 4527 del 22 settembre 2005
Area demaniale adibita a "spiaggia libera di uso pubblico"
 
 
REPUBBLICA ITALIANA. 
In nome del Popolo Italiano 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
PER LA TOSCANA – 
III SEZIONE
ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA 
sul ricorso n. 2276/04 proposto da Delegazione di Massa della LEGA 
NAVALE ITALIANA, in persona del Presidente pro-tempore, 
rappresentata e difesa dagli avv.ti Abeniacar Francesca e Daniela 
Scaravilli ed elettivamente domiciliata presso quest’ultima in Firenze, 
via dei Servi n. 12 
contro 
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro 
pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ 
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze con doniiciio presso la 
stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; 
- Comune di Massa, in persona del Sindaco pro-tempore, 
rappresentato e difeso dagli avv.ti Manuela Pellegrini e Francesca 
Panesi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Elisa 
Burlamacchi in Firenze, via Lamarmora n. 14; 
PER L’ANNULLAMENTO 
- quanto al ricorso principale: 
del decreto n. 33/2004 del 3.08.04 del capo del Compartimento 
marittimo di Marina di Carrara, nonché della concessione demaniale marittima 
eventualmente rilasciata al Comune di Massa e, per quanto occorrer possa 
dei pareri n. 16243/04 e 21601/04 rispettivamente dell’Ufficio urbanistica del 
Comune e della delegazione di spiaggia del Comune; 
- quanto ai motivi aggiunti: 
della concessione n. C4/04 del registro concessioni anno 2004 rilasciata al 
Comune di Massa. 
Visto il ricorso e la relativa documentazione; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e del Comune; Visti i 
motivi aggiunti notificati il 5 maggio 2005; 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli 
atti tutti della causa; 
Uditi, alla pubblica udienza dell’8 luglio 2005 - relatore il Consigliere Rita 
Cerioni -, gli a’vv.ti F. Abeniacar, U. Casali, avvocato dello Stato, M. 
Pellegrini e F. Panesi. 
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: 
FATTO e DIRITTO 
1. La ricorrente ha chiesto con istanza del 29.12.01 che le fosse assegnata una 
aera demaniale riconosciuta “di preminente interesse nazionale in relazione agli 
interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione 
marittima” (v. art. 59 DPR 616/77), ricadente nel Comune di Massa, per adibirla 
a propria sede. 
L’area in questione, dopo una procedura che ha coinvolto più soggetti 
interessati, è stata assegnata al Comune di Massa perché sia adibita a “spiaggia 
libera” ad uso pubblico. 
La ricorrente reputa i provvedimenti impugnati illegittimi in quanto, a suo 
parere, la concessione al Comune non soddisferebbe le esigenze di 
cui all’art. 59 del DPR 6 16/77 né quel “più rilevante interesse — pubblico” che 
l’Amministrazione dovrebbe perseguire ai sensi 
dell’art. 37 del codice della navigazione; in relazione a ciò il provvedimento 
non sarebbe sufficientemente motivato; ed i pareri rilasciati da organi comunali 
alla Capitaneria di porto denuncerebbero un evidente conflitto di interessi. 
Secondo la ricorrente non doveva essere applicato alla fattispecie l’art. 22 
delle NTA, e comunque vi sarebbe stata una erronea attribuzione di fmalità 
sociale a detta area. 
Infine, i criteri di assegnazione non sarebbero stati predeterminati in 
violazione dell’ art. 12 della legge 240/91. 
La ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno in via equitativa. 
Con motivi aggiunti la Lega Navale ha impugnato la concessione rilasciata al 
Comune deducendo i medesimi motivi di cui al ricorso. 
Si sono costituiti in giudizio il Ministero ed il Comune che reputano il ricorso 
infondato. 
2. La ricorrente lamenta sostanzialmente che il Compartimento marittimo di 
Marina di Carrara, nel rilasciare la concessione al Comune di Massa per 
l’utilizzo a spiaggia libera - di un tratto di litorale di proprietà demaniale 
non trasferito alla Regione, non abbia da un lato tenuto conto della 
qualificazione di detto arenile e dall’altro non abbia correttamente valutato i 
requisiti degli aspiranti  concessionari al fine di perseguire nel miglior 
modo le esigenze prospettate dall’art. 59 del DPR 616/77 e quel preminente 
interesse pubblico di cui all’art. 37 del codice della navigazione. 
La ricorrente, infatti, sostiene che in virtù delle sue finalità statutarie 
avrebbe maggiori possibilità che non il Comune di Massa di realizzare 
l’interesse alla sicurezza dello Stato e le esigenze della navigazione 
marittima, che sarebbero gli scopi per i quali l’arenile demaniale in questione 
sarebbe stato sottratto al trasferimento alla Regione. 
Secondo il Collegio, a prescindere dalla circostanza che la Capitaneria di porto 
da tempo aveva chiesto di depennare l’area da quelle di cui all’elenco del DPCM 
2 1.12.95, lo scopo prospettato nella domanda di concessione di adibire l’area a 
sede della Lega e a deposito natanti (v. lettera del 12.9.02) a beneficio 
esclusivo dei soci non può ricondursi né all’interesse della sicurezza dello 
Stato né ad esigenze della navigazione marittima. La ricorrente non ha prodotto 
in giudizio il proprio statuto dal quale poter individuare gli scopi 
dell’Associazione; tuttavia dalla documentazione agli atti non sembra evincersi 
che ad essa siano affidati compiti di difesa dello Stato e in tema di 
navigazione marittima di cui all’art. 59 (che ovviamente non va intesa come 
navigazione da diporto). 
In ogni caso il Collegio ritiene che l’area demaniale in questione, seppure 
ancora iscritta nell’elenco di cui al DPCM sopra ricordato, tuttavia non debba 
assolvere agli scopi richiamati più volte dalla ricorrente nel momento in cui 
l’Amministrazione competente ha deciso di non utiljzzarla e di cederla in 
concessione: in altre parole il concessionario non deve perseguire i medesimi 
scopi che lo Stato sarebbe tenuto a realizzare. 
La decisione di assegnare l’area in concessione seguirà pertanto le regole 
dettate dall’art. 37 del codice della navigazione secondo il quale, tra più 
domande di concessione è preferito il richiedente che, a giudizio 
dell’Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, e sarà 
data la preferenza a quell’utilizzo che non comporti attrezzature fisse. 
In questo senso la scelta operata dal Ministero, insindacabile nel merito, non 
appare né illogica né irragionevole, ed anche sufficientemente motivata. 
L’ambito di discrezionalità, previsto dalla normativa, è molto elevato in 
materia di concessioni dernaniali; tale discrezionalità d’altra parte non è 
riconducibile, come vorrebbe la ricorrente, nell’alveo dell’art. 12 della legge 
241/90 dato che nella fattispecie non si ricade in concessione di contributi, 
sussidi, sovvenzioni etc.; la predeterminazione dei criteri peraltro sarebbe 
necessaria solo ove l’Amministrazione intendesse fare ricorso alla licitazione 
privata secondo quanto previsto nell’inciso finale dell’art. 37. 
Del pari non condivisibile è la censura relativa alla inapplicabilità delle 
norme urbanistiche, in particolare dell’art. 22 delle NIA (che peraltro risulta 
in palese contraddizione con quanto affermato nel fax del marzo 2004) dal 
momento che l’utilizzo a spiaggia libera può rientrare a pieno titolo in un 
utilizzo sociale e dato che il provvedimento è sorretto da più motivazioni. 
Né i pareri formulati dagli organi del Comune possono avere provocato “un 
conflitto di interessi” visto che sono stati resi in modo favorevole a tutti i 
richiedenti e quindi non hanno influito in alcun modo sulla scelta del 
concessionario. 
In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti. Ne segue altresì 
il rigetto della conseguenziale domanda risarcitoria. Sussistono tuttavia 
ragioni per compensare tra le parti le spese di lite. 
P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, 
definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe ed i motivi 
aggiunti, nonchò la conseguenziale domanda risarcitoria. Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 
Così deciso in Firenze, l’8 luglio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale 
della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: 
Dott. Eugenio LAZZERI .- Presidente 
Dott. Filippo Musilli - Consigliere 
Dott. Rita Cerioni - Consigliere, est. 
 
    
        
        
                                        Beni Ambientali. Demanio e spiaggia libera
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