 Cass. Sez. III n. 18536 del 17 maggio 2010 (Cc.16 mar. 2010)
Cass. Sez. III n. 18536 del 17 maggio 2010 (Cc.16 mar. 2010)
Pres. Petti Est. Franco Ric. Dmitrenko
Urbanistica. Lottizzazione abusiva sequestro e buona fede
Ogni questione sulla buona fede è irrilevante allorquando il sequestro preventivo per il reato di lottizzazione sia stato emesso al fine di impedire la protrazione o l’aggravamento delle conseguenze del reato.
UDIENZA del 16.03.2010
SENTENZA N. 455
REG. GENERALE N. 39717/2009
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
 1. Dott. Ciro Petti                           Presidente
 2. Dott. Aldo Fiale                          Consigliere
 3. Dott. Amedeo Franco                 (est.) Consigliere
 4. Dott. Silvio Amoresano               Consigliere
 5. Dott.ssa Guida I. Mulliri              Consigliere
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - sul ricorso proposto da Dmitrenko Svetlana, nata a Pervomaisk  Nikolaevsk  (Russia) il xx.xx.xxxx;
 - avverso l'ordinanza emessa il 16.6.2009 dal tribunale del riesame di  Roma;
 - udita nella udienza in camera di consiglio del 16 marzo 2010 la  relazione  fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
 - udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore  Generale  dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per l'annullamento con rinvio  della  ordinanza impugnata;
 - udito il difensore avv. Stefano Maccioni;
 Svolgimento del processo
 Il tribunale del riesame di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, confermò  il  decreto del GIP di Roma del 13.3.2009, di sequestro preventivo - in  relazione  agli artt. 349 cod. pen. e 31 e 44, lett. c), d.p.R. 6 giugno 2001, n.  380 - di  un manufatto sito in Pomezia già di proprietà di Molina Cristina e già  sottoposto a sequestro il 22.1.2005, sul quale erano stati realizzati  senza  titolo abilitativo ulteriori lavori ed in particolare era stato  suddiviso in tre  unità abitative, di cui una ceduta alla attuale ricorrente.
 Osservò, tra l'altro, il tribunale:
- che gli interventi edilizi realizzati concretavano una lottizzazione abusiva di un terreno agricolo con edificazione di 5 fabbricati, in violazione dell'art. 44, lett. c), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- che tale reato non era suscettibile di sanatoria;
- che sussisteva il periculum in mora.
 Dmitrenko Svetlana propone ricorso per cassazione deducendo:
 1) mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente perché il  tribunale  del riesame non ha tenuto conto della mancanza dello elemento soggettivo  del  reato. La ricorrente invero aveva dimostrato la sua buona fede perché  aveva  acquistato l'immobile il 22.10.2008 e la perizia eseguita dalla sua  banca per la  concessione del mutuo ne aveva attestato la conformità agli strumenti  urbanistici. Aveva anche prodotto istanza di condono edilizio del 1993 e  due  permessi di costruire in sanatoria rilasciati dal comune di Pomezia.  L'immobile  era appartenuto a due diversi proprietari prima di essere venduto a lei.  Il  tribunale del riesame ha omesso di esprimersi su tali doglianze.
 2) in secondo luogo lamenta mancanza di motivazione sul periculum in  mora essendosi il tribunale del riesame limitato a fare riferimento al carico   urbanistico ed ambientale senza una valutazione in concreto della  pericolosità  dell'utilizzazione della cosa.
 Motivi della decisione
 Ritiene il Collegio che il primo motivo sia infondato.
 Secondo quanto già affermato in precedenti decisioni di questa Corte,  nel caso  di reato di lottizzazione abusiva, «l'acquirente risponde per una  semplice  adesione al disegno criminoso concepito dal venditore, posta in essere  anche  attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di  specifici  doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta  esplicazione dei  doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. L'acquirente,  dunque, non  può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo  estraneo" al  reato di lottizzazione abusiva. Egli tuttavia può dimostrare di avere  agito in  buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la  necessaria  diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e  conoscenza -  di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione ... In  conclusione, il  compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la  legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di  inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo  causale  all'attività illecita del venditore» (Sez. III, 17.3.2009, n. 17865,  Quarta).  Nel caso di sequestro preventivo, poi, una posizione di buona fede che  possa  escludere il fumus del reato può essere fatta valere dinanzi al  giudice del  riesame solo quando essa sia immediatamente evidente, non essendo a tal  fine  sufficiente la sola circostanza che il soggetto non sia allo stato  indagato,  perché ben potrebbe assumere tale qualità in seguito ad ulteriori e più  approfonditi accertamenti (ivi).
 Nel caso di specie non solo la ricorrente risulta personalmente indagata   essendole stato contestato il concorso nel reato di lottizzazione  abusiva, ma  comunque non ha nemmeno dedotto la sussistenza di circostanze tali che  rendessero immediatamente evidente la sua estraneità al reato o una sua  posizione di buona fede per aver fatto tutto il possibile per accertare  la  corrispondenza dell'immobile acquistato agli strumenti urbanistici e  l'inesistenza di ipotesi di lottizzazione abusiva. L'istanza di condono  del 1993  e i permessi di costruire in sanatoria sono irrilevanti se non altro  perché è  stata contestata la recente esecuzione di ulteriori lavori diretti alla  suddivisione del manufatto in più unità abitative, tanto che è stato  contestato  anche il reato di violazione dei sigilli. Non può poi determinare una  situazione  di immediata evidenza di buona fede il solo fatto che l'istituto  bancario della  ricorrente avesse fatto eseguire una perizia per la concessione del  mutuo,  trattandosi di perizia avente diverse finalità e che non può da sola far   ravvisare una situazione di buona fede, almeno in questa fase cautelare.
 Del resto, a ben vedere, ogni questione sulla buona fede della  ricorrente è  nella specie ed allo stato irrilevante. Dalla ordinanza impugnata,  infatti, non  risulta che nella specie il sequestro preventivo sia stato emesso ai  sensi  dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., cioè che sia finalizzato ad una  futura  confisca, bensì ai sensi dell'art. 321, comma 1, al fine di impedire la  protrazione o l'aggravamento delle conseguenze del reato. Nella specie  quindi  non vengono in rilievo le considerazioni svolte dalla Corte di  Strasburgo e da  alcune decisioni di questa Corte in relazione al sequestro finalizzato  alla  confisca dei beni nel reato di lottizzazione abusiva.
 E' infondato, a parere del Collegio, anche il secondo motivo perché non  può  ritenersi che manchi una motivazione in ordine alla sussistenza del periculum  in  mora. Il tribunale del riesame ha invero accertato che la libera  disponibilità  delle opere in capo agli indagati è chiaramente idonea a protrarre o  aggravare  le conseguenze del contestato reato di lottizzazione abusiva, e ciò  perché  l'utilizzo dell'opera aggrava di fatto il carico urbanistico ed  ambientale.  Basta pensare, del resto, all'incidenza della lottizzazione abusiva  sulla  pianificazione urbanistica nonché al fatto che, trattandosi di zona  agricola con  bassi indici di urbanizzazione, la costruzione abusiva di edifici  destinati ad  uso residenziale può comportare la necessità di adeguamento e di  modifica degli  standard.
 Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna della   ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 Per questi motivi
 La Corte Suprema di Cassazione
 rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese  processuali.
 Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 16  marzo  2010.
 
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  17 MAG. 2010
 
                    




