SEZ. 3       SENT.  29099  DEL
06/08/2002  (UD.21/06/2002)        RV. 
222109
     PRES. Savignano G               
REL. Gentile M             
COD.PAR.342
     IMP. P.M. in proc. Capuzzi C       
PM. (Parz. Diff.) D'Ambrosio L     
515001  BELLEZZE  NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Zona di
interesse archeologico  - Individuazione ai sensi della legge n. 1089 del
1939 - Necessita' - Esclusione- Fattispecie:"tratturi".                     
L. DEL 1/6/1939 NUM. 1089                                                   
D. L. DEL 27/6/1985 NUM. 312 ART. 1                                         
L. DEL 8/8/1985 NUM. 431                                                    
D. LG. DEL 29/10/1999 NUM. 490 ART. 146                                     
D. LG. DEL 29/10/1999 NUM. 490 ART. 163                 
COST.              
    In  materia  paesaggistica la individuazione di una
zona di interesse archeologico,  ai sensi dell'art. 1 lett m) della legge 8
agosto 1985 n.431, ora  sostituito  dall'art. 146 lett m) del decreto
legislativo 29 ottobre 1999 n.  490, non presuppone necessariamente
l'avvenuto accertamento dell'interesse  archeologico  ai sensi della
legge 1 giugno 1939 n. 1089 o di altre leggi speciali,  potendosi 
riconoscere  tale interesse anche per il suo valore intrinseco. 
Conseguentemente vanno sottoposti alla disciplina di cui al citato decreto 
n.  490  i "tratturi", che costituiscono la diretta
sopravvivenza di strade  formatesi  in  epoca protostorica e che
hanno pertanto la duplice valenza  di  strade  destinate  al
passaggio del bestiame e di testimonianza di passate civilta'. CON
MOTIVAZIONE                                                          
 
   
  SENTENZA N.
  29099/2002
  
  
   
  
  
                          
  REPUBBLICA ITALIANA
  
  
                      
  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  
  
                    
  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
  
  
                         
  SEZIONE TERZA PENALE
  
  
  Composta dagli
  Ill.mi Sigg.ri Magistrati:       
  
  
  
    
  Dott. GIUSEPPE  SAVIGNANO   
  - Presidente  - 
  
  
  
  1. Dott. ANTONIO  
  ZUMBO       
  - Consigliere -  
  
  
  2. Dott. AMEDEO   
  POSTIGLIONE  - Consigliere
  -  
  
  
  3. Dott. MARIO    
  GENTILE      -
  Consigliere -  
  
  
  4. Dott.
  FRANCESCO NOVARESE     -
  Consigliere -  
  
  
  ha pronunciato la
  seguente
  
  
                               
  SENTENZA
  
  
  sul ricorso
  proposto da
  
  PM presso il Tribunale di Bari
  
  avverso  Ordinanza 
  del  Tribunale di Bari,
  emessa  il 
  25/02/02  nel
  
  procedimento n. 1972/2000 R.G.N.R. pendente nei confronti di 
  Capuzzi
  
  Consilia, nata a Gravina di Puglia il 18/09/1951.
  
  
  Visti gli atti,
  la sentenza denunziata ed il ricorso
  
  
  Sentita la
  relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile
  
  
  Udito 
  il  Pubblico Ministero in
  persona del Dott. Loreto  D'Ambrosio
  
  che ha concluso per: Annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
  
  
  Udito 
  il  difensore Avv. Vendola
  Onofrio, difensore  di 
  fiducia  di
  
  Capuzzi Consilia.
  
  
                       
  Svolgimento del processo
  
  
  Il 
  Tribunale del Riesame di Bari, con ordinanza emessa il 
  25/02/02,
  
  in  parziale 
  accoglimento del ricorso proposto il 
  05/02/02  avverso
  
  l'ordinanza del Gip del Tribunale di Bari in data 21/12/01 -  con 
  la
  
  quale era stato disposto il sequestro di aree ed edifici in danno 
  di
  
  Capuzzi  Consilia 
  - annullava il sequestro preventivo 
  limitatamente
  
  alle  particelle 
  n. 1148, 1154, 1155 del foglio  di 
  mappa  n. 
  106,
  
  confermando il medesimo in relazione alle residue particelle n. 
  1147
  
  e 1152.
  
  
  Avverso 
  la citata ordinanza, il PM proponeva ricorso per Cassazione,
  
  deducendo:
  
  
  Motivo 
  Unico: Inosservanza o erronea applicazione della legge penale
  
  o  di 
  altre  norme 
  giuridiche  delle 
  quali  si 
  deve  tener 
  conto
  
  nell'applicazione   della 
  legge  penale.  
  Violazione   ed  
  erronea
  
  applicazione degli artt. 2, 3 e 4 e L. 20/12/1908 n. 746 e 
  di  altre
  
  norme  (art. 9 Reg. n. 2801 del
  29/12/1927, artt. 1, 2, 4, 5 e 12  L.
  
  1089/39; DM 16/06/76; DM 20/03/80; DM 22/12/83).
  
  
  Nella 
  zona in questione sussisteva il vincolo archeologico, 
  nonche'
  
  il   vincolo  
  paesistico,  per 
  la  presenza 
  dei  "tratturi",  
  che
  
  costituivano  diretta 
  sopravvivenza di  strade 
  formatesi  in 
  epoca
  
  protostorica  in 
  relazione  a 
  forme  di 
  produzione  fondate 
  sulla
  
  pastorizia.
  
  
  Orbene il vincolo
  archeologico sussisteva per la natura oggettiva del
  
  bene  costituente 
  i  tratturi 
  a prescindere  dalla 
  proprieta'  del
  
  terreno  dove 
  insistevano gli stessi. Nella specie le 
  aree  su 
  cui
  
  insistevano  i 
  tratturi  appartenevano 
  al  Capitolo 
  Cattedrale  di
  
  Gravina.  Ricorreva 
  pertanto il fumus del  reato 
  anche  per 
  quanto
  
  atteneva alle particelle 1148, 1154, 1155 del foglio di mappa 
  n.106,
  
  di  cui 
  l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari aveva disposto
  
  la restituzione alla indagata, Capuzzi Consilia.
  
  
  Tanto  
  dedotto,  il 
  PM  ricorrente 
  chiedeva  l'annullamento 
  della
  
  ordinanza impugnata.
  
  
  Il 
  P.G.  della Cassazione,
  nella udienza in Camera di Consiglio  del
  
  21/06/02,   ha  
  chiesto  l'annullamento 
  con  rinvio 
  dell'ordinanza
  
  impugnata.
  
  
                        
  Motivi della decisione
  
  
  Il 
  ricorso  proposto dal PM
  preso il Tribunale di  Bari 
  va  accolto
  
  perche' fondato.
  
  
  In 
  via  preliminare, ai fini
  di una completa intelligibilita'  della
  
  vicenda  in 
  esame, e' opportuno precisare i termini 
  fattuali  della
  
  fattispecie.
  
  
  Capuzzi 
  Consilia era titolare della concessione edilizia 
  n.  190/98
  
  del  Comune di Gravina di Puglia;
  con la quale stava provvedendo alla
  
  realizzazione di un intervento di edilizia residenziale 
  pubblica  ai
  
  sensi dell'art. 51 L. 865/71, avente per oggetto la esecuzione di 
  un
  
  complesso di 84 alloggi nel Comune di Gravina in Puglia ubicati nelle
  
  aree  di 
  cui  alle 
  particelle n. 30 e 44  del 
  f.  106; 
  intervento
  
  edilizio approvato dal Consiglio Comunale di Gravina con delibere 
  n.
  
  14/98 e 21/99. La citata area era stata successivamente identificata,
  
  a  seguito di nuovo
  accatastamento, con le particelle n. 1147, 
  1148,
  
  1152, 1154, 1155.
  
  
  Le 
  particelle  n. 
  1148,  1154 
  e 1155,  risultavano 
  acquisite  per
  
  usucapione dal capitolo della Cattedrale di Gravina con sentenza 
  del
  
  Pretore di Gravina del 05/03/1997.
  
  
  In 
  data  02/07/1999 
  il predetto Capitolo cedeva volontariamente 
  il
  
  citato  suolo 
  al  Comune di Gravina che,
  contestualmente  lo 
  cedeva
  
  all'impresa  costruttrice di
  Capuzzi Consilia, che lo  utilizzava 
  ai
  
  fini  della 
  realizzazione delle suindicate opere. L'area 
  costituita
  
  dalle predette particelle 1148, 1154 e 1155, avente una superficie di
  
  circa  mq 
  19250, rientrava nel demanio armentizio in quanto 
  facente
  
  parte del tratturo Melfi - Castellaneta. Detta area era stata oggetto
  
  di liquidazione da parte del Ministero, dell'Agricoltura e Foreste in
  
  favore  del legale rappresentante
  del Beneficio Parrocchiale  di 
  San
  
  Giovanni  Battista 
  (verbale 29/03/41); che,  a 
  sua  volta, 
  l'aveva
  
  ceduta  in permuta alla Chiesa
  ex-conventuale di Sant'Agostino  (atto
  
  del  14/03/1981), 
  da  cui 
  era  stata trasferita, 
  con  la 
  predetta
  
  sentenza  del 
  Pretore di Gravina del 05/03/1997, al citato 
  capitolo
  
  della cattedrale di Gravina (che a sua volta l'aveva ceduta al Comune
  
  di  Gravina che l'aveva poi
  alienata alla Capuzzi, come gia' riferito
  
  sopra).
  
  
  L'altra 
  area  su cui insisteva il
  complesso edilizio in  esame, 
  era
  
  contraddistinta  dalle 
  residue  particelle 
  1147,  1152, 
  avente  la
  
  superficie  di 
  mq  750, 
  era  compresa 
  nel  Regio 
  Tratturo  Melfi-
  
  Mastellaneta e ricadeva nel demanio regionale.
  
  
  Il 
  PM  presso 
  il  Tribunale di Bari,
  ravvisando nella  condotta 
  di
  
  Capuzzi  Consilia, relativa alla
  realizzazione del  citato 
  complesso
  
  residenziale, i reati di cui agli artt. 139, 146 lett. m),  162, 
  163
  
  D.Lvo  29/10/99 n. 490; 20 lett.
  c) L. 47/85; 1, comma  2^ 
  lett.  g)
  
  L.R.  30/90, 21 - 27 L.R. 56/80
  (capi a) e b) della rubrica); 18,  20
  
  lett.  c) 
  L.  47/85 (capo c)); 20,
  lett. a) L. 47/85;  1 
  sexies  L.
  
  431/85  (capo 
  d)); 734 cp (capo e)), presentava richiesta, 
  in  data
  
  14/12/01,  di sequestro preventivo
  delle citate aree e degli  edifici
  
  ivi realizzati.
  
  
  Il 
  Gip,  con decreto del
  21/12/01, disponeva il richiesto  sequestro
  
  preventivo.
  
  
  Il 
  Tribunale del Riesame di Bari, a seguito di gravame 
  proposto  da
  
  Capuzzi  Consilia, con ordinanza
  del 25/02/02, annullava il sequestro
  
  preventivo disposto dal Gip presso il Tribunale di Bari il 
  21/12/01,
  
  limitatamente alle particelle n. 1148, 1154, 1155 del foglio di mappa
  
  n.  106, confermava il sequestro
  in relazione alle residue particelle
  
  n. 1147, 1152.
  
  
  Tanto premesso in
  fatto, va immediatamente evidenziato e ribadito 
  in
  
  diritto   che,  
  ai  fini 
  della  verifica 
  della  legittimita'  
  del
  
  provvedimento  con il quale e'
  stato ordinato il sequestro  prevenivo
  
  di  un 
  bene  pertinente 
  ad  uno 
  o  piu' 
  reati  e' 
  preclusa  ogni
  
  valutazione  sulla sussistenza
  degli indizi di colpevolezza  e 
  sulla
  
  gravita'  degli 
  stessi. la' sufficiente la presenza del 
  fumus  boni
  
  juris,  ovvero 
  l'ipotizzabilita' in astratto della 
  commissione  del
  
  reato,  con conseguente
  possibilita' di sussumere il fatto attribuito
  
  ad  un 
  soggetto  in una
  determinata ipotesi di reato (Giurisprudenza
  
  consolidata,  Cass. Sez. Unite
  Sent. N. 4 del 23/04/93 (cc  25/03/93)
  
  rv 193117; Cass. Sez. 3^ Sent. N. 1656 del 09/06/99 (cc 04/05/99) 
  rv
  
  213736;  Cass. 
  Sez. 1^ Sent. N. 2181 del 06/06/96 (cc 
  03/04/96)  rv
  
  202615;  Cass. 
  Sez. 6^ Sent. n. 741 del 06/10/99 
  (cc  24/02/99) 
  rv
  
  214626;  Cass. 
  Sez. 6^ Sent. n. 2672 del 05/09/99 (cc 
  09/07/99)  rv
  
  214185;  Cass. 
  Sez. 5^ Sent. n. 2108 del 20/10/95 (cc 
  24/09/95)  rv
  
  203009).
  
  
  Orbene 
  il  Tribunale del Riesame
  di Bari ha escluso, in  riferimento
  
  alla  fattispecie 
  in  esame il fumus commissi
  delicti,  poiche' 
  non
  
  ritiene che sussista sull'area interessata all'attivita' edificatoria
  
  il vincolo archeologico.
  
  
  In particolare,
  secondo il Tribunale del Riesame, mancano i requisiti
  
  soggettivi ed oggettivi, in relazione alle aree contraddistinte dalle
  
  particelle 1148, 1154, 1155, richieste dalla normativa che regola 
  la
  
  materia   in  
  esame,  in 
  specie  il 
  DM  22/12/1983. 
  Trattasi   di
  
  affermazione  errata in diritto.
  Orbene i "Tratturi", secondo  quanto
  
  ribadito  nel DM 15/06/76,
  costituiscono la diretta sopravvivenza  di
  
  strade  formatesi 
  in  epoca protostorica in 
  relazione  a 
  forme  di
  
  produzione  fondata 
  sulla  pastorizia; tali 
  strade  sono 
  perdurate
  
  nell'uso   ininterrotto,  
  attraverso  ogni 
  successivo   svolgimento
  
  storico,   come 
  risultante  dalle 
  testimonianze  archeologiche  
  di
  
  insediamenti preromani, di centri urbani di epoca romana, di 
  abitati
  
  longobardi  e 
  normanni ed infine dalla presenza 
  di  centri 
  tuttora
  
  esistenti,  i 
  quali  fino 
  ad  epoca recentissima 
  hanno  tratto 
  le
  
  fondamentali risorse economiche dalla transumanza.
  
  
  I 
  "tratturi",  pertanto,
  hanno una duplice  valenza 
  e  ossia 
  quali
  
  strade  destinate al passaggio del
  bestiame (L. 20/12/1908 n.  746 
  e
  
  successive  integrazioni) 
  e  quale 
  vestigia  e 
  tracce  di 
  passate
  
  civilta'.
  
  
  Sotto 
  il  primo profilo, la
  verifica dell'appartenenza  attuale 
  dei
  
  tratturi  costituiti dalle aree
  contraddistinte dalle  particelle 
  n.
  
  1148,  1154 
  e 1155, al sistema di strade, disciplinato dalla 
  citata
  
  normativa  (ossia la sussistenza
  dei cosiddetti requisiti  soggettivi
  
  ed  oggettivi) costituisce
  accertamento di fatto ancora da completare
  
  tenuto conto degli strumenti urbanistici vigenti nella zona in esame.
  
  
  Per 
  quanto  attiene 
  al secondo profilo, non  vi 
  e'  dubbio 
  che  i
  
  tratturi   in 
  esame,  ricadenti 
  nelle  aree 
  contraddistinte   alle
  
  particelle  1148, 
  1154  e 
  1155 (a prescindere  dalla 
  loro  attuale
  
  utilizzabilita' come strade) - quali espressioni di vestigia e tracce
  
  di   remote 
  civilta'  passate 
  ed  in 
  considerazione  del  
  rilievo
  
  costituzionale dei beni culturali come ribadito nella 
  recente  Legge
  
  Costituzionale  18/10/01 
  n. 3 art. 2 -  costituiscono 
  una  zona 
  di
  
  interesse  archeologico 
  per  il loro 
  valore  intrinseco, 
  ai  sensi
  
  dell'art.  1, 
  lett. m L. 431/85 (norma riprodotta nei 
  suoi  termini
  
  sostanziali nell'art. 146 lett. m D.Lvo 29/10/99 n. 490). 
  La  citata
  
  disciplina  dispone che sono
  sottoposte a vincolo  paesaggistico, 
  ai
  
  sensi della L. 29/06/39 n. 1497, le zone di interesse archeologico.
  
  
  All'uopo 
  va  precisato - secondo un
  indirizzo giurisprudenziale  che
  
  questa  Corte 
  condivide  - 
  che la individuazione  di 
  una  zona 
  di
  
  interesse archeologico, ai sensi dell'art. 1 lett. m della L. 431/85,
  
  non presuppone necessariamente l'avvenuto accertamento dell'interesse
  
  archeologico  ai sensi della L.
  1089/1939 o di leggi speciali.  Dette
  
  ultime  normative 
  si riferiscono a cose e non a zone, 
  imponendo  un
  
  vincolo indiretto al terreno circostante ex art. 21 L. 1089/39.
  
  
  Le zone di
  interesse archeologico, come indicate nell'art. 1 lett. 
  m
  
  L.   431/85, 
  invece,  possono 
  essere  individuate 
  per  il  
  valore
  
  intrinseco,  sia 
  da  una 
  norma di carattere  generale 
  (statale  lo
  
  regionale),  sia 
  da  strumenti 
  urbanistici  previsti 
  dalla   legge
  
  regionale  (vedi sul punto Cass.
  Sez. 3^ Sent. n. 1066  del 
  12/05/99
  
  (ud 30/03/99) ricorrente Cattapan; contra Cass. Sez. 3^ Sent. n. 2786
  
  del 07/08/96 Rao. rv 205796).
  
  
  La individuazione
  delle aree di cui alle particelle 1148, 1154, 1155,
  
  quali  zone 
  di interesse archeologico, comporta anche la sussistenza
  
  del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39.
  
  
  Le 
  considerazioni finora svolte, tenuto conto del fatto che trattasi
  
  di  cognizione limitata al
  controllo della legittimita' di  sequestro
  
  preventivo,  sono assorbenti e
  determinanti ai fini dell'affermazione
  
  della  sussistenza del fumus
  commissi delicti, in relazione ai  reati
  
  ipotizzati  dal 
  PM  nella richiesta di
  sequestro preventivo  e 
  come
  
  sopra  riportati (ossia intervento
  edilizio eseguito  in 
  assenza  di
  
  legittima   concessione 
  edilizia,  in 
  zona  sottoposta 
  a   vincolo
  
  paesaggistico  ed 
  archeologico, senza le prescritte 
  autorizzazioni;
  
  lottizzazione abusiva; deturpamento di bellezze naturali).
  
  
  In 
  altri termini la fattispecie concreta e' sussumibile, allo 
  stato
  
  degli  atti, 
  nei reati contestati a Capuzzi Consilia. L'accertamento
  
  definitivo  degli elementi
  costitutivi (oggettivi e  soggettivi) 
  dei
  
  reati  ipotizzati 
  nella richiesta di sequestro  preventivo, 
  nonche'
  
  della  sussistenza 
  in concreto di vincoli assoluti  /o 
  relativi  di
  
  inedificabilita'  - 
  tenuto conto anche degli  strumenti 
  urbanistici
  
  vigenti  nella zona in esame, come
  previsti dalla specifica normativa
  
  regionale  e 
  come  attuati dai
  competenti  Organi 
  Amministrativi  -
  
  costituiscono  indagini in punto
  di fatto, demandate  ai 
  giudici  di
  
  merito,  che 
  provvederanno  a tali
  accertamenti  nel 
  prosieguo  del
  
  procedimento.
  
  
  Va  
  annullata,   pertanto,  
  senza  rinvio  
  l'ordinanza   impugnata
  
  limitatamente alla statuizione concernente le particelle 1148, 1154 e
  
  1155,  per 
  violazione  di 
  legge, con conseguente  ripristino 
  sulle
  
  stesse del provvedimento di sequestro del Gip in data 21/12/01.
  
  
                                
  P.Q.M.
  
  
  La Corte
  
  Annulla  senza 
  rinvio  l'ordinanza 
  impugnata,  limitatamente  
  alla
  
  statuizione   concernente  
  le  particelle  
  1148,   1154  
  e   1155,
  
  ripristinando sulla stessa il provvedimento di sequestro del 
  Gip  in
  
  data 21/12/2001.
  
  
  Cosi' deciso in
  Roma, il 21 giugno 2002.
  
  Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2002