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SEZ. 3 SENT.  48695  DEL 19/12/2003  (UD.04/11/2003) RV.  226866
 PRES. Papadia U                  REL. Rizzo A                COD.PAR.342
 IMP. Viglietta        PM. (Parz. Diff.) Albano A 
 576001  PATRIMONIO  ARCHEOLOGICO,  STORICO  O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA'  E  D'ARTE)  -  IN  GENERE - Reato di contraffazione di opere       d'arte  - Previgente disposizione di cui alla Legge n. 1082 del 1971 -
 Nuove  disposizioni  di  cui  al D.Lgs. n. 490 del 1999 - Continuita'       normativa. 
 D. LG. DEL 29/10/1999 NUM. 490 ART. 127 
 L. DEL 20/11/1971 NUM. 1062 ART. 3
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 L'ipotesi di reato di cui all'art. 127 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, contraffazione  di  opere d'arte nelle diverse fattispecie di cui al comma 1, si  pone  in  continuita'  normativa  con  la  previgente disposizione di cui all'art.  3  della  Legge 20 novembre 1971 n. 1082, atteso che trattasi dello stesso  precetto,  con  eguale  sanzione,  con  l'unica differenza che non si
 richiede  piu'  che il fine di trarne profitto debba essere illecito, essendo sufficiente  che il fatto sia stato commesso per trarne comunque un profitto.
 
 SEZ. 3       SENT.  48695  DEL 19/12/2003  (UD.04/11/2003)        RV.  226867
 PRES. Papadia U                  REL. Rizzo A                COD.PAR.342
 IMP. Viglietta        PM. (Parz. Diff.) Albano A 
 576001  PATRIMONIO  ARCHEOLOGICO,  STORICO  O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'AN-
 TICHITA'  E  D'ARTE)  -  IN  GENERE - Contraffazione di opere d'arte - Condizioni  per  la  non  punibilita' - Legge n. 1082 del 1971 - Nuove disposizioni  di cui al D.L.gs. n. 490 del 1999 - Specificazione della non autenticita'. 
 L. DEL 20/11/1971 NUM. 1082 ART. 3 
 L. DEL 20/11/1971 NUM. 1082 ART. 8 
 D. LG. DEL 29/10/1999 NUM. 490 ART. 127 
 D. LG. DEL 29/10/1999 NUM. 490 ART. 128 
 In  tema  di  contraffazione  di  opere  d'arte, punita dall'art. 127 del D.L.gs.  29  ottobre 1999 n. 490, la non punibilita' del fatto e' esclusa, ex art.  128 dello stesso decreto, soltanto in caso di dichiarazione espressa di non  autenticita'  mediante  annotazione scritta sull'oggetto, analogamente a quanto  previsto  nella previgente disposizione di cui all'art. 8 della Legge
 20 novembre 1971 n. 1082.
Fonte CED Cassazione
 
                    




