MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA\' CULTURALI DECRETO 24 settembre 2008, n. 182
Disciplina dei criteri e delle modalita\' per l\'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita\' culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture.
(GU n. 270 del 18-11-2008 )
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA\' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l\'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, di istituzione del Ministero per i beni e le attivita\'
culturali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 41, 42 e 43, recanti
istituzione, attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche\' gli
articoli 52, 53 e 54, recanti attribuzioni, aree funzionali e
ordinamento del Ministero per i beni e le attivita\' culturali;
Visto l\'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare
l\'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i
beni e le attivita\' culturali a norma dell\'articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto l\'articolo 10, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come
sostituito dall\'articolo 2, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e
modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con
modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128, che ha autorizzato
il Ministro per i beni e le attivita\' culturali a costituire una
societa\' per azioni denominata «Societa\' per lo sviluppo dell\'arte,
della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.a.»;
Visto l\'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture e\' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi
a favore dei beni e delle attivita\' culturali e che con regolamento
del Ministro per i beni e le attivita\' culturali, da emanare ai sensi
dell\'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i
criteri e le modalita\' per l\'utilizzo e la destinazione di tale quota
percentuale;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell\'adunanza del 24 luglio 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell\'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con note n. 14868 dell\'8 agosto 2008 e n. 16772 del
17 settembre 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita\' per
l\'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore
dei beni e delle attivita\' culturali della quota percentuale degli
stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all\'articolo 60,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a partire dal
programma degli interventi per l\'anno 2008.
2. I criteri e le modalita\' di cui al comma 1 si applicano altresi\'
agli interventi, da finanziare con le risorse relative all\'anno 2007,
non ancora programmati.
Art. 2.
Individuazione degli stanziamenti
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno:
a) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell\'economia e delle finanze, sentito il Ministro
per i beni e le attivita\' culturali, individua, con proprio decreto,
gli stanziamenti previsti per le infrastrutture per i quali va
calcolata l\'aliquota del tre per cento da destinare a interventi a
favore dei beni e delle attivita\' culturali, ai sensi
dell\'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) il Ministro dell\'economia e delle finanze, d\'intesa con i
Ministri interessati, sentito il Ministro per i beni e le attivita\'
culturali, individua, con proprio decreto, gli ulteriori stanziamenti
previsti per infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi
da quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i
quali va parimenti calcolata l\'aliquota del tre per cento da
destinare a interventi a favore dei beni e delle attivita\' culturali,
ai sensi del predetto articolo 60, comma 4.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate alla realizzazione
degli interventi inclusi nel programma approvato con il decreto
interministeriale di cui all\'articolo 3, comma 1.
Art. 3.
Programma degli interventi
1. Gli interventi ammessi al finanziamento sono inclusi in un
apposito programma annuale, approvato con decreto del Ministro per i
beni e le attivita\' culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, all\'esito del procedimento di cui
all\'articolo 4.
2. Ai fini della predisposizione del programma di interventi
annuale di cui al comma 1, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con
atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attivita\' culturali e
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati gli
obiettivi di prioritario interesse ed i criteri per la selezione
degli interventi nell\'ambito delle seguenti finalita\':
a) promuovere interventi di sostegno e riqualificazione del
patrimonio culturale statale, non statale e religioso, attraverso
azioni od interventi in relazione all\'incidenza delle infrastrutture
esistenti nel contesto di riferimento, in misura non inferiore al
cinquanta per cento delle risorse disponibili;
b) assicurare interventi di ripristino e tutela paesaggistica
finalizzati alla salvaguardia e conservazione degli aspetti e
caratteri peculiari del paesaggio, cosi\' come individuati ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, anche in relazione alle trasformazioni del territorio
derivanti dalla realizzazione di infrastrutture nel contesto di
riferimento, in misura non inferiore al trenta per cento delle
risorse disponibili;
c) promuovere altri interventi a favore delle attivita\' culturali
e dello spettacolo ai sensi dell\'articolo 10 della legge 8 ottobre
1997, n. 352, come sostituito dall\'articolo 2 della legge 16 ottobre
2003, n. 291, in misura non superiore al venti per cento delle
risorse disponibili;
d) assicurare idonee forme di compartecipazione di altri soggetti
pubblici o privati per l\'integrazione delle risorse finanziarie
necessarie.
Art. 4.
Predisposizione delle proposte
1. Al fine della predisposizione del programma di cui
all\'articolo 3, entro il 30 aprile di ciascun anno, la Direzione
generale per il bilancio e la programmazione economica, la
promozione, la qualita\' e la standardizzazione delle procedure del
Ministero per i beni e le attivita\' culturali, acquisite le proposte
dalle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, la
competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province, i comuni e le persone giuridiche pubbliche e private senza
fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, trasmettono le proposte di interventi di rispettiva
competenza ad Arcus S.p.a. che provvede agli adempimenti di cui al
comma 4.
2. Ai fini della valutazione della proposta per la selezione degli
interventi da ammettere al finanziamento, il soggetto proponente
allega la relativa documentazione istruttoria consistente in una
puntuale relazione per ciascun intervento proposto ed in uno schema
riepilogativo complessivo. La predetta documentazione da\' conto delle
caratteristiche di ciascuna proposta e della coerenza con le
finalita\' indicate nell\'atto di indirizzo di cui all\'articolo 3,
comma 2, in modo da consentire di evidenziare per ciascuna proposta
gli elementi di concreta fattibilita\' tecnica ed economica, sulla
base di costi previamente documentati e congruamente definiti, ed i
risultati attesi. Dalla predetta documentazione deve emergere,
altresi\', ogni eventuale possibile integrazione o connessione con
proposte gia\' presentate o interventi in corso di realizzazione.
3. La documentazione istruttoria, relativa alle proposte inoltrate
e pervenute alla societa\' Arcus S.p.a., e\' redatta utilizzando
modelli informatici sulla base di una scheda resa accessibile sul
sito internet di Arcus S.p.a. e su quello del Ministero per i beni e
le attivita\' culturali.
4. Al fine di assicurare la omogenea verificabilita\' delle proposte
e garantire l\'organica armonizzazione delle stesse, anche evitando
possibili duplicazioni o sovrapposizioni di interventi, Arcus S.p.a.
provvede alla raccolta di tutte le proposte presentate ed alla
relativa istruttoria, per il profilo finanziario, tecnico-economico
ed organizzativo, da ultimare e trasmettere entro il 31 maggio alle
Direzioni generali di cui al comma 5 al fine delle valutazioni di
competenza per la selezione degli interventi.
5. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione
economica, la promozione, la qualita\' e la standardizzazione delle
procedure del Ministero per i beni e le attivita\' culturali e la
competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, provvedono alla motivata selezione degli interventi
nel rispetto degli obiettivi e dei criteri fissati con l\'atto di
indirizzo di cui all\'articolo 3, comma 2. Entro il 30 giugno di
ciascun anno, con il decreto di cui all\'articolo 3, comma 1, del
Ministro per i beni e le attivita\' culturali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, viene approvato il
programma contenente l\'elenco di interventi finanziabili. Il
programma e\' annualmente aggiornato, tenuto conto della durata
pluriennale degli interventi inclusi.
6. Limitatamente al programma degli interventi per l\'anno 2008 ed
agli interventi di cui all\'articolo 1, comma 2, le scadenze di cui
all\'articolo 3, comma 2, ed al comma 1 del presente articolo sono
fissate al 30 novembre 2008, le scadenze di cui ai commi 4 e 5 del
presente articolo sono fissate, rispettivamente, al 15 dicembre ed al
31 dicembre 2008.
Art. 5.
Accesso agli atti e trasparenza
1. Le proposte raccolte da Arcus S.p.a. sono consultabili da parte
dei soggetti di cui all\'articolo 4, comma 1, nei termini e con le
modalita\' definiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Resta salva la tutela dei diritti di proprieta\'
intellettuale e delle esigenze di riservatezza di interessi
commerciali o industriali dei soggetti presentatori.
2. Le proposte ed i relativi atti istruttori sono resi consultabili
sul sito internet della societa\' Arcus S.p.a. dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
interministeriale di cui all\'articolo 3, comma 1.
3. Sul sito internet di Arcus S.p.a. sono resi disponibili:
a) la scheda, corredata di ogni utile nota esplicativa, per la
presentazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, delle proposte da
parte dei soggetti interessati; la scheda e\' articolata in piu\'
sezioni a seconda della tipologia di iniziativa;
b) il presente regolamento ed eventuali modifiche, integrazioni,
note esplicative o interpretative, nonche\' altri atti comunque
rilevanti;
c) l\'atto di indirizzo di cui all\'articolo 3, comma 2;
d) l\'indicazione delle somme rese disponibili ai sensi
dell\'articolo 2 ovvero comunque rivenienti dalle annualita\'
pregresse;
e) l\'illustrazione delle modalita\' istruttorie compresa
l\'indicazione dei tempi prescritti, il nominativo del responsabile
delle istruttorie e del funzionario incaricato di fornire chiarimenti
ed informazioni;
f) il repertorio, periodicamente aggiornato, di tutte le proposte
presentate nei precedenti diciotto mesi ai sensi dell\'articolo 4,
comma 1, recante l\'esatta denominazione del soggetto richiedente, la
denominazione della proposta, l\'importo totale dell\'iniziativa e
quello richiesto per il finanziamento, l\'eventuale finanziamento gia\'
intervenuto;
g) lo stato di avanzamento di tutti gli interventi gia\'
finanziati.
Art. 6.
Modalita\' per la realizzazione degli interventi
1. Per conseguire obiettivi di maggiore economicita\', efficienza ed
efficacia del processo realizzativo degli interventi inclusi nel
programma annuale di cui all\'articolo 3, comma 1, possono essere
affidati alla societa\' Arcus S.p.a. i compiti e le attivita\'
necessari perche\' essa assicuri, in conformita\' con gli scopi
statutari, il sostegno, la promozione, nonche\' l\'assistenza tecnica e
finanziaria relativi alle diverse proposte ed iniziative ammesse al
finanziamento, ferme restando le competenze delle Amministrazioni
pubbliche in materia di progettazione ed esecuzione di opere, lavori
pubblici, tutela, manutenzione e restauro di beni culturali.
2. Nello svolgimento dei compiti e delle attivita\' di cui al
comma 1, Arcus S.p.a. provvede in particolare a:
a) segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti,
ostacoli o ritardi nell\'attuazione degli interventi, nonche\' quegli
interventi per i quali fossero venuti meno i requisiti di attualita\'
o le condizioni di fattibilita\', per l\'assunzione delle opportune
iniziative correttive di riprogrammazione o di rimodulazione degli
interventi. Analogamente dovra\' procedere qualora l\'attivita\' di
competenza abbia raggiunto i suoi scopi;
b) assicurare un continuo flusso di dati informativi verso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i
beni e le attivita\' culturali, anche al fine della valutazione delle
modalita\' di impiego dei finanziamenti pubblici, nonche\' degli
obiettivi conseguiti con gli interventi realizzati;
c) adottare tutte le misure piu\' appropriate per conseguire la
maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell\'esecuzione delle
proprie attivita\';
d) consentire ed agevolare il concreto espletamento delle
verifiche disposte dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministero per i beni e le attivita\' culturali
nell\'esercizio dei poteri di cui al comma 3, nonche\' conformarsi alle
prescrizioni eventualmente date all\'esito dell\'esercizio di tali
poteri;
e) fornire gratuitamente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed al Ministero per i beni e le attivita\' culturali la
collaborazione e la documentazione necessarie per l\'espletamento
delle attivita\' di vigilanza e per le eventuali verifiche di
cantiere.
3. La societa\' Arcus S.p.a. assicura, riferendo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero per i beni e le
attivita\' culturali sui risultati dei riscontri eseguiti, il
controllo e il monitoraggio costante sullo stato di realizzazione
degli interventi ammessi al finanziamento al fine di verificare
l\'esatto adempimento delle condizioni e degli obblighi richiesti.
Art. 7.
Disposizioni finanziarie
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente
regolamento, Arcus S.p.a. puo\' chiedere al Ministero per i beni e le
attivita\' culturali l\'avvio del procedimento di cui all\'articolo 4,
comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto
dall\'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
volto a disporre l\'utilizzo mediante attualizzazione dei contributi
pluriennali individuati ai sensi dell\'articolo 2. Il Ministero per i
beni e le attivita\' culturali attiva la relativa procedura in
conformita\' con quanto stabilito dal Ministero dell\'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Arcus S.p.a. e\' autorizzata, ottenuta la concessione al termine
della procedura di cui al comma 1, a contrarre mutui e ad effettuare
operazioni finanziarie a valere sui contributi pluriennali, secondo
le modalita\' stabilite dal decreto emanato ai sensi dell\'articolo 4,
comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo
esperimento di gara per l\'individuazione dell\'istituto finanziatore.
3. Al pagamento dei lavori relativi agli interventi previsti dal
programma di cui all\'articolo 3 provvede Arcus S.p.a. a seguito
dell\'emissione da parte del soggetto aggiudicatario delle
certificazioni di legge.
Art. 8.
Controllo e vigilanza
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro
per i beni e le attivita\' culturali esercitano, ciascuno per la parte
di rispettiva competenza, il controllo e la vigilanza sulle attivita\'
svolte dalla Arcus S.p.a. ai sensi del presente regolamento.
Art. 9.
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro per i beni e le attivita\' culturali presenta
annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati
mediante l\'utilizzo delle risorse finanziarie per gli stessi
appositamente assegnate, secondo i criteri e le modalita\' di cui al
presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 24 settembre 2008
Il Ministro per i beni e le attivita\' culturali
Bondi
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 10




