 Cass. Sez. III n. 10236 del 5 marzo 2013 (Ud 24 gen. 2013)
Cass. Sez. III n. 10236 del 5 marzo 2013 (Ud 24 gen. 2013)
Pres. Fiale Est. Andreazza Ric. Predielis
Caccia e animali. Prescrizione del reato e confisca richiamo
Nel caso di caccia con il mezzo vietato del richiamo elettroacustico previsto ex art. 21 lett. r) e 30 lett. m) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, la estinzione del reato per intervenuta prescrizione non esclude la confisca dei richiami, giacché il giudizio di pericolosità è contenuto nella stessa norma penale incriminatrice che ne vieta in modo assoluto l'uso e la detenzione; né si può invocare una diversa e ipotetica utilizzazione della cosa per evitare la confisca stessa
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. FIALE     Aldo             - Presidente  - del 24/01/2013
 Dott. GRILLO    Renato           - Consigliere - SENTENZA
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - N. 232
 Dott. GAZZARA   Santi            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDREAZZA Gastone     - rel. Consigliere - N. 22710/2012
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 Predielis Cristiano, n. a Este il 04/05/1967;
 Schenato Gianfranco, n. a Lonigo il 26/04/1962;
 avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo, sez. dist. di Adria, in  data 24/10/2011;
 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
 udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto  Procuratore generale dott. GAETA Pietro che ha concluso per  l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
 RITENUTO IN FATTO
 1. Con sentenza del 24/10/2011 il Tribunale di Rovigo, sez. dist. di  Adria, ha condannato Predielis Cristiano e Schenato Gianfranco  alla pena di Euro 700,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui alla  L. n. 157 del 1992, art. 21, lett. r) e art. 30, lett. h) per avere  usato a fini di richiamo un diffusore acustico a funzionamento  elettromagnetico riproducente il canto degli anatidi.  2. Hanno proposto ricorso gli imputati tramite il proprio difensore.  Dopo avere premesso le caratteristiche del richiamo elettroacustico,  con un primo motivo incentrato su violazione di legge e difetto di  motivazione deduce che, sulla base degli elementi emersi, ed in  particolare delle deposizioni del teste Veronese (che aveva  riferito di non avere visto il richiamo), il giudice avrebbe dovuto  ritenere provato che il richiamo non era esposto all'esterno del  capanno e quindi non era in funzione; così come avrebbe dovuto  ritenere che, stante quanto riferito dal teste Fusaro (che aveva  detto di avere udito "il suono di richiami acustici") vi erano in  funzione più richiami elettroacustici. Contesta infine, sotto il  profilo del ragionevole dubbio, che il giudice abbia valorizzato, ai  fini della dimostrazione dell'uso del richiamo da parte degli  imputati, il fatto che il coimputato Bragante abbia gettato in  acqua una componente dell'apparecchio.
 Con un secondo motivo deduce il travisamento della prova; dopo avere  riepilogato brani del contenuto di dichiarazioni testimoniali rese in  giudizio in particolare in ordine alla distanza degli agenti  accertatori dagli appostamenti dei cacciatori, e considerazioni del  consulente tecnico Girotto, si lamenta del fatto che il giudice  abbia interpretato e riportato le stesse in sentenza in maniera  difforme dal loro contenuto effettivo. Evidenzia poi una serie di  circostanze emerse a favore degli imputati e non considerate dal  Tribunale (mancato rinvenimento di batterie, amplificatori o  mangianastri ovvero del cono del richiamo; mancata perquisizione  personale e mancato sequestro dei fucili e della selvaggina; mancata  contestazione di alcunché in loco; mancata redazione del verbale di  elezione di domicilio; sequestro della sola cassa acustica del  diffusore).
 Con un terzo motivo, di violazione di legge, contesta la  configurabilità del concorso di persone nei reati contravvenzionali  puniti a titolo di colpa, posto che, riferendosi l'art. 113 c.p. ai  soli delitti, l'art. 110 c.p. dovrebbe essere interpretato  estensivamente.
 Con un quarto motivo contesta la mancata assunzione di prova decisiva  per avere il giudice di primo grado rigettato la richiesta di  assunzione del parere documentale di un tecnico esperto di suono  relativamente alle problematiche attinenti la propagazione del suono  sul presupposto della mancata nomina di un consulente tecnico, quando  invece avrebbe dovuto essere fatta applicazione dell'art. 121 c.p.p..  Con un quinto motivo lamenta la mancata assunzione della prova  decisiva consistente nell'esame della funzionalità o meno della  cassa acustica del diffusore sequestrato.
 Con un sesto motivo, di violazione dell'art. 194 c.p.p., censura la  intervenuta utilizzabilità di giudizi tecnici riportati da  testimoni, in particolare con riferimento alla provenienza del suono  del richiamo quale fatto di natura tecnica e soggettiva.  Con un settimo motivo, infine, lamenta l'intervenuta prescrizione del  reato in data 09/11/2011.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 3. Il ricorso può essere apprezzato solo con riferimento a quella  parte del primo motivo con cui si censura la motivazione della  sentenza impugnata sul punto della sussistenza della condotta di  "uso" del richiamo da parte degli imputati. Sono infatti  inammissibili tutte le censure di merito (segnatamente dedotte con il  primo ed il secondo motivo di ricorso) con cui si richiede a questa  Corte una lettura dei fatti diversa da quella già resa dalla  sentenza impugnata o si contesta, fondamentalmente, la valutazione  delle prove operata dal Tribunale. Va infatti ribadito che, anche  dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 all'art. 606  c.p.p., lett. e), il sindacato della Cassazione resta quello di sola  legittimità sì che continua ad esulare dai poteri della stessa  quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento  della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una  diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali  (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv.  236893).
 Ciò posto, mentre va ritenuto manifestamente infondato il terzo  motivo con cui si sostiene, in diritto, la inapplicabilità  dell'istituto del concorso di persone alle contravvenzioni (l'art.  110 c.p., nel richiamare espressamente il concorso di persone nel  "reato", non esclude affatto la possibilità di ravvisare, nella  ricorrenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo, un  concorso anche nelle contravvenzioni), è invece non manifestamente  infondato il motivo ricordato in premessa laddove si censura la  motivazione sulla ritenuta addebitabilità ai due imputati dell'uso  del richiamo attraverso la illogica valorizzazione di un elemento,  ovvero la condotta di Bragante Livio, visto dagli operanti mentre  si disfaceva del diffusore gettandolo in acqua, non riconducibile al  piano, ne' materiale, ne' psicologico, proprio dei due ricorrenti. Va  infatti ricordato che, in caso di presenza dell'imputato alla  esecuzione del delitto, da altri materialmente commesso, il giudice  deve valutare con rigore logico il di lui comportamento onde cogliere  gli aspetti sintomatici atti a giustificare la condotta del presunto  concorrente come partecipazione criminosa piuttosto che semplice  connivenza o mera adesione morale (Sez. 1, n. 12431 del 25/10/1994,  p.c. in proc. Soldano, Rv. 199890); la sola presenza fisica di un  soggetto allo svolgimento dei fatti non assume invero univoca  rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o  connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperazione delittuosa  allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un  rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da  agevolare la sua opera, sempre che il concorrente morale si sia  rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso  esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore  materiale (Sez. 1, n. 12089 del 11/10/2000, Moffa e altri, Rv.  217347).
 Conseguentemente, la ammissibilità del ricorso, introducendo un  valido rapporto d'impugnazione, consente a questa Corte di prendere  atto della causa di estinzione del reato rappresentata dalla  prescrizione maturata, in data 09/11/2011 (ovvero alla scadenza dei  cinque anni a decorrere dalla data di consumazione del fatto del  09/11/2006 in assenza di cause di sospensione), successivamente alla  sentenza impugnata, con conseguente immediata statuizione, ostativa  di regresso del processo alla fase di merito, di annullamento senza  rinvio di quest'ultima.
 Va peraltro confermata la disposta confisca del diffusore acustico:
 infatti, nel caso di caccia con il mezzo vietato del richiamo  elettroacustico previsto della L. 11 febbraio 1992, n. 157, ex art.  21, lett. r) e art. 30, lett. m) la estinzione del reato per  intervenuta prescrizione non esclude la confisca dei richiami,  giacché il giudizio di pericolosità è contenuto nella stessa norma  penale incriminatrice che ne vieta in modo assoluto l'uso e la  detenzione; ne' si può invocare una diversa e ipotetica  utilizzazione della cosa per evitare la confisca stessa (Sez. 3, n.  10553 del 02/07/1999, P.M. in proc. Conversano, Rv. 214350).
 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato  			estinto per prescrizione. Conferma la disposizione di confisca.  			Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
 Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013
 
                    




