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Corte di Giustizia (Seconda Sezione) sent. 14 luglio 2006 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia - Italia) - WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo
(GOL), Lega abolizione della caccia (LAC), Lega antivivisezionista (LAV) /
Regione Lombardia.
Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Deroghe al regime
di protezione
 
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  (Causa C-60/05)
 
  (Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Deroghe al
  regime di protezione)
 
  Lingua processuale: l'italiano
 
  Giudice del rinvio
 
  Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 
  Parti nella causa principale
 
  Ricorrenti: WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL), Lega abolizione
  della caccia (LAC), Lega antivivisezionista (LAV)
 
  Convenuta: Regione Lombardia
 
  Interveniente: Associazione migratoristi italiani
 
  Oggetto
 
  Domanda di pronuncia pregiudiziale - Tribunale Amministrativo Regionale per la
  Lombardia - Interpretazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile
  1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L
  103, pag. 1) - Condizioni per l'esercizio del potere degli Stati membri di
  derogare al divieto di uccidere o di catturare specie protette - Specie del
  fringuello e del fringuello del nord
 
  Dispositivo
 
  L'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979,
  79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, impone agli
  Stati membri, indipendentemente dalla ripartizione interna delle competenze
  determinata dall'ordinamento giuridico nazionale, di garantire, nell'adottare
  le misure di trasposizione di tale disposizione, che, in tutti i casi di
  applicazione della deroga ivi prevista e per tutte le specie protette, i
  prelievi venatori autorizzati non superino un tetto - da determinarsi in base
  a dati scientifici rigorosi - conforme alla limitazione, imposta da tale
  disposizione, dei detti prelievi a piccole quantità.
 
  Le disposizioni nazionali di recepimento relative alla nozione di
  "piccole quantità" enunciata all'art. 9, n. 1, lett. c), della
  direttiva 79/409 devono consentire alle autorità incaricate di autorizzare
  prelievi in deroga di uccelli di una determinata specie di fondarsi su indici
  sufficientemente precisi quanto ai quantitativi massimi da rispettare.
 
  Nel recepire l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409, gli Stati
  membri sono tenuti a garantire che, indipendentemente dal numero e
  dall'identità delle autorità incaricate, nel loro ambito, di dare attuazione
  a tale disposizione, il totale dei prelievi venatori autorizzati, per ciascuna
  specie protetta, da ciascuna delle dette autorità non superi il tetto,
  conforme alla limitazione di tali prelievi a "piccole quantità",
  fissato per la detta specie per tutto il territorio nazionale.
 
  L'obbligo incombente agli Stati membri di garantire che i prelievi di uccelli
  siano effettuati solo in "piccole quantità", a norma dell'art. 9,
  n. 1, lett. c), della direttiva 79/409, esige che i procedimenti
  amministrativi previsti siano organizzati in modo tale che tanto le decisioni
  delle autorità competenti di autorizzazione dei prelievi in deroga, quanto le
  modalità di applicazione di tali decisioni siano assoggettate ad un controllo
  efficace effettuato tempestivamente.
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