Corte di Giustizia (Seconda Sezione) sent. 18 maggio 2006 
«Inadempimento di uno Stato –Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Tutela delle 
specie – Caccia tramite l’uso di lacci con dispositivo di arresto in riserve 
private di caccia – Castiglia e Leon»
 
Nella causa C‑221/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, 
proposto il 27 maggio 2004,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e 
M. van Beek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dal sig. F. Díez Moreno, in qualità di agente, 
con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sigg. C. W. A. Timmermans, presidente di Sezione, J. Makarczyk, R. 
Schintgen, P. Kūris (relatore) e G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott,
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 
1º dicembre 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 
dicembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di 
dichiarare che, avendo le autorità della Castiglia e Leon consentito la 
collocazione di lacci con dispositivo di arresto in diverse riserve private di 
caccia, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai 
sensi dell’art. 12, n. 1, e dell’allegato VI della direttiva del Consiglio 21 
maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in 
prosieguo: la «direttiva»).
Contesto normativo
2 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva, scopo della stessa è «contribuire 
a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat 
naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo 
degli Stati membri al quale si applica il trattato».
3 L’art. 12, n. 1, della direttiva dispone quanto segue:
«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime 
di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), 
nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie 
nell’ambiente naturale;
(…)».
4 L’allegato IV della direttiva, intitolato «Specie animali e vegetali di 
interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa», alla lett. a), 
sotto il titolo «Animali», menziona la Lutra lutra (in prosieguo: la «lontra»).
5 L’allegato VI della direttiva, intitolato «Metodi e mezzi di cattura e di 
uccisione nonché modalità di trasporto vietati», alla lett. a), sotto il titolo 
«Mezzi non selettivi», menziona, per quanto riguarda i mammiferi, le «[t]rappole 
non selettive quanto al principio o alle condizioni d’uso».
6 Ai sensi dell’art. 15 della direttiva:
«Per quanto riguarda la cattura o l’uccisione delle specie faunistiche 
selvatiche elencate nell’allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi 
all’articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l’uccisione delle 
specie di cui all’allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i 
mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di 
perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in 
particolare:
a) l’uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell’allegato VI, 
lettera a);
(…)».
7 L’art. 16 della direttiva prevede quanto segue:
«1. A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non 
pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle 
popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, 
gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 
13, 14 e 15, lettere a) e b):
(…)
b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai 
boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
(…)».
Fatti e procedimento precontenzioso
8 A seguito di una denuncia depositata nel 2000, la Commissione, il 19 aprile 
2001, ha indirizzato al Regno di Spagna una lettera di diffida con cui sosteneva 
che tale Stato membro, avendo autorizzato la collocazione di lacci con 
dispositivo di arresto in una riserva di caccia in cui sono presenti alcune 
specie animali menzionate negli allegati II e IV della direttiva, era venuto 
meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 12 e dell’allegato VI 
di tale direttiva. Le autorità spagnole hanno risposto con una lettera 
circostanziata datata 29 giugno 2001.
9 Il 21 dicembre 2001, la Commissione, avendo ricevuto, nel corso del 2001, due 
nuove denunce relative ad alcune autorizzazioni per la collocazione di lacci con 
dispositivo di arresto, ha inviato una lettera di diffida integrativa alle 
autorità spagnole, che hanno risposto con lettera del 25 febbraio 2002.
10 Il 3 aprile 2003, la Commissione, ritenendo persistenti le violazioni della 
direttiva, ha inviato al Regno di Spagna un parere motivato relativo al 
rilascio, da parte delle autorità spagnole, di autorizzazioni per la 
collocazione, in varie riserve di caccia, di lacci con dispositivo di arresto, i 
quali non rappresentano un metodo di caccia selettivo. Essa ha invitato tale 
Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a detto 
parere entro un termine di due mesi dal ricevimento dello stesso.
11 Nella sua lettera del 15 luglio 2003, il governo spagnolo dichiarava che la 
Commissione aveva violato le disposizioni dell’art. 226 CE, menzionando nel suo 
parere motivato un’autorizzazione del 13 dicembre 2002 non figurante né 
nell’iniziale lettera di diffida né in quella integrativa. Inoltre, detto 
governo contestava nuovamente gli addebiti mossi dalla Commissione.
12 La Commissione, ritenendo persistente l’inadempimento del Regno di Spagna 
rispetto ad alcuni obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva, ha 
proposto il presente ricorso.
13 Detto ricorso verte su tre autorizzazioni per l’utilizzo di lacci con 
dispositivo di arresto per la caccia alla volpe, rilasciate dalle autorità di 
Castiglia e Leon il 10 gennaio 2000, il 24 maggio 2001 ed il 13 dicembre 2002 
(in prosieguo: le «autorizzazioni controverse»). Le autorizzazioni controverse 
riguardano due riserve di caccia (in prosieguo: le «riserve interessate»), ossia 
la riserva AV-10.198, situata nel territorio del Comune di Mediana de la Voltoya, 
nella Provincia d’Avila, a cui corrisponde l’autorizzazione del 24 maggio 2001, 
e la riserva SA-10.328, situata nel territorio del Comune d’Aldeanueva de la 
Sierra, nella Provincia di Salamanca, a cui fanno riferimento le autorizzazioni 
del 10 gennaio 2000 e del 13 dicembre 2002.
Sulla ricevibilità del ricorso
14 Il governo spagnolo solleva due eccezioni di irricevibilità. La prima è 
relativa alla modifica dell’oggetto del ricorso e, in via subordinata, alla sua 
mancanza di precisione, e la seconda è inerente all’insufficiente motivazione 
del ricorso.
Sull’eccezione d’irricevibilità relativa alla modifica dell’oggetto del ricorso
15 Il governo spagnolo sostiene, in via principale, che la Commissione ha 
modificato l’oggetto del ricorso successivamente al suo deposito, nella parte in 
cui fa valere l’errato recepimento della direttiva, mentre, nella corrispondenza 
precedente, essa si era limitata ad addebitare al Regno di Spagna una violazione 
della direttiva causata dal rilascio delle autorizzazione controverse.
16 A parere della Commissione, si tratta di un’affermazione erronea, in quanto 
il ricorso per inadempimento avrebbe ad oggetto solo la censura di dette 
autorizzazioni.
17 Dagli atti del fascicolo risulta che la discussione sull’errato recepimento 
della direttiva è stato originato dalla posizione assunta dal governo spagnolo 
nel suo controricorso, consistente nel giustificare le autorizzazioni 
controverse in forza delle deroghe previste dalla direttiva.
18 È giocoforza constatare che il presente ricorso non verte su un’eventuale 
trasposizione scorretta, nel diritto spagnolo, di tale direttiva, quanto 
sull’asserita violazione della stessa a causa del rilascio delle autorizzazioni 
controverse. Pertanto, occorre respingere tale eccezione d’irricevibilità quale 
formulata in via principale.
19 In subordine, il governo spagnolo sostiene che la Commissione non ha 
precisato a sufficienza l’oggetto del ricorso. Al riguardo, detto governo adduce 
cinque argomenti.
20 Con il suo primo argomento, il governo spagnolo si oppone all’estensione 
dell’oggetto del ricorso alle autorizzazioni del 24 maggio 2001 e del 13 
dicembre 2002. Infatti, da un lato, l’autorizzazione del 24 maggio 2001 sarebbe 
stata annullata dalle autorità competenti il 29 maggio 2001 e, quindi, sarebbe 
completamente priva di qualsiasi effetto o valore giuridico. Dall’altro, 
l’autorizzazione del 13 dicembre 2002 sarebbe stata menzionata per la prima 
volta nel parere motivato, così privando detto governo della possibilità di 
presentare le proprie osservazioni.
21 La Commissione ribatte, innanzi tutto, che il governo spagnolo non ha provato 
che l’autorizzazione del 24 maggio 2001 sia stata annullata. A suo parere, tale 
autorizzazione prova la persistenza della prassi amministrativa consistente nel 
rilascio di autorizzazioni di caccia tramite l’uso di lacci con dispositivo di 
arresto nelle riserve di caccia in cui si trova la lontra e, in tal senso, essa 
deve essere presa in considerazione nonostante sia stata concessa solo per un 
periodo molto breve. Per quanto riguarda l’autorizzazione del 13 dicembre 2002, 
essa sarebbe stata richiesta e rilasciata in quanto proroga dell’autorizzazione 
del 10 gennaio 2000.
22 Occorre ricordare che dal disposto stesso dell’art. 226, secondo comma, CE 
risulta che la Commissione può adire la Corte con un ricorso per inadempimento 
solo qualora lo Stato membro interessato non si sia conformato al parere 
motivato entro il termine impartitogli dalla Commissione a tale scopo (v., in 
particolare, sentenze 31 marzo 1992, causa C‑362/90, Commissione/Italia, Racc. 
pag. I‑2353, punto 9, e 27 ottobre 2005, causa C‑525/03, Commissione/Italia, 
Racc. pag. I‑9405, punto 13).
23 Peraltro, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento 
deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si 
presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in 
particolare, sentenze 31 marzo 1992, Commissione/Italia, cit., punto 10; 4 
luglio 2002, causa C‑173/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑6129, punto 7; 10 
aprile 2003, causa C‑114/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑3783, punto 9, e 
27 ottobre 2005, Commissione/Italia, cit., punto 14).
24 Nel caso di specie, risulta che l’autorizzazione del 24 maggio 2001 sia stata 
rilasciata per un periodo limitato, scaduto il 15 giugno 2001, ossia prima 
dell’invio del parere motivato.
25 Orbene, non è stato provato che detta autorizzazione abbia continuato a 
produrre effetti giuridici dopo la scadenza del termine fissato nel parere 
motivato.
26 Ne deriva che il ricorso è irricevibile nella parte in cui verte 
sull’autorizzazione rilasciata il 24 maggio 2001.
27 Per quanto riguarda l’autorizzazione del 13 dicembre 2002, si rileva che essa 
è stata rilasciata in quanto proroga di quella del 10 gennaio 2000.
28 Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante 
della Corte, l’oggetto della controversia può estendersi a fatti verificatesi 
successivamente al parere motivato purché questi abbiano la stessa natura di 
quelli considerati in detto parere e siano costitutivi dello stesso 
comportamento (v., in tal senso, sentenze 22 marzo 1983, causa 42/82, 
Commissione/Francia, Racc. pag. 1013, punto 20, e 4 febbraio 1988, causa 113/86, 
Commissione/Italia, Racc. pag. 607, punto 11).
29 Nel caso concreto, occorre rilevare che l’autorizzazione del 13 dicembre 2002 
ha la stessa natura dell’autorizzazione del 10 gennaio 2000, precisandone le 
condizioni relative all’uso e alla collocazione dei lacci con dispositivo di 
arresto, senza modificarne il senso, né la portata, e che il rilascio di tali 
due autorizzazioni è costitutiva del medesimo comportamento. Pertanto, la 
circostanza che detta autorizzazione del 13 dicembre 2002 sia stata citata, a 
titolo di esempio, dalla Commissione nel parere motivato e che essa figuri anche 
nel presente ricorso, non ha privato il Regno di Spagna dei diritti ad esso 
conferiti dall’art. 226 CE. Detta autorizzazione rientra quindi perfettamente 
nell’oggetto del ricorso.
30 Con il suo secondo argomento, il governo spagnolo sostiene che la Commissione 
non ha precisato gli obblighi a cui sarebbe venuto meno il Regno di Spagna.
31 Tuttavia, dal ricorso della Commissione risulta manifestamente che essa 
addebita al Regno di Spagna un inadempimento relativo agli obblighi concreti ad 
esso incombenti in forza dell’art. 12, n. 1, lett. a), e dell’allegato VI della 
direttiva, ossia, da un lato, l’obbligo di istituire un regime di rigorosa 
tutela delle specie animali menzionate all’allegato VI, lett. a), di tale 
direttiva, tra le quali figura la lontra, con il divieto di qualsiasi forma di 
cattura o uccisione deliberata, e, dall’altro, l’obbligo di vietare mezzi di 
cattura e di uccisione non selettivi quanto al principio o alle condizioni 
d’uso. Pertanto, il Regno di Spagna era a conoscenza degli obblighi rispetto ai 
quali gli viene addebitato l’inadempimento.
32 Con il suo terzo e il suo quarto argomento, il governo spagnolo rimprovera 
alla Commissione di aver circoscritto l’oggetto dell’inadempimento. Infatti, in 
sede di procedimento precontenzioso, essa avrebbe fatto valere, da un lato, 
oltre alla protezione della lontra, quella di altre cinque specie animali e, 
dall’altro, un insieme di mezzi di caccia e non solo l’uso dei lacci con 
dispositivo di arresto.
33 Come giustamente rilevato dalla Commissione, occorre ricordare che la Corte 
ha già dichiarato che è possibile restringere l’oggetto della controversia nella 
fase del procedimento contenzioso (v. in tal senso, in particolare, sentenze 16 
settembre 1997, causa C‑279/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑4743, punti 24 
e 25; 25 aprile 2002, causa C‑52/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑3827, 
punto 44; 11 luglio 2002, causa C‑139/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑6407, 
punti 18 e 19, nonché 14 luglio 2005, causa C‑433/03, Commissione/Germania, 
Racc. pag. I‑6985, punto 28). Quindi, nel suo ricorso, la Commissione ha potuto 
limitare l’oggetto degli inadempimenti dedotti ad una delle specie menzionate in 
sede di procedimento precontenzioso nonché ad un solo mezzo di caccia.
34 Con il suo quinto argomento, il governo spagnolo sostiene che la Commissione 
ha utilizzato il procedimento precontenzioso come mezzo per determinare 
progressivamente il motivo dell’inadempimento. Orbene, un tale modo di procedere 
comporterebbe una violazione dei principi di certezza del diritto e dei diritti 
fondamentali della difesa.
35 La Commissione ritiene che tale argomento si richiami, da un lato, alla 
restrizione dell’oggetto del ricorso e, dall’altro, all’assenza, nella lettera 
di diffida, di indizi sufficienti per giustificare l’avvio di una procedura 
d’infrazione.
36 Al riguardo occorre però rilevare che siffatti elementi non sembrano idonei 
ad inficiare la ricevibilità del ricorso. Infatti, da un lato, la Commissione 
era autorizzata a circoscrivere l’oggetto della controversia in sede di 
procedimento contenzioso, come ricordato al punto 33 della presente sentenza. 
Dall’altro, secondo la giurisprudenza della Corte, il procedimento 
precontenzioso ha lo scopo di dare allo Stato interessato l’opportunità, da un 
lato, di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario e, 
dall’altro, di sviluppare un’utile difesa contro gli addebiti formulati dalla 
Commissione (sentenza 29 aprile 2004, causa C‑117/02, Commissione/Portogallo, 
Racc. pag. I‑5517, punto 53). Peraltro, la diffida non deve soddisfare requisiti 
di esaustività rigidi quanto quelli previsti per il parere motivato, dato che 
tale diffida può, necessariamente, consistere solo in un primo e succinto 
riassunto degli addebiti (v., in tal senso, sentenza 16 settembre 1997, 
Commissione/Italia, cit., punto 15).
37 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, 
benché sia vero che la lettera di diffida ha lo scopo di circoscrivere l’oggetto 
del contendere, è altresì vero che la Commissione deve indicare con precisione, 
nel parere motivato, le censure da essa già fatte valere in maniera più generale 
nella lettera di diffida. Ciò non le impedisce tuttavia di circoscrivere 
l’oggetto del contendere, né di estenderlo a provvedimenti successivi che 
coincidano essenzialmente con quelli contestati in sede di diffida.
Sull’eccezione d’irricevibilità relativa all’insufficiente motivazione del 
ricorso
38 La seconda eccezione sollevata dal governo spagnolo è relativa, da un lato, 
alla violazione dell’art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della 
Corte e, dall’altro, all’insufficiente motivazione del ricorso nonché 
all’assenza di prove relativamente agli inadempimenti addebitati.
39 Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre dichiarare che il ricorso 
soddisfa i requisiti di cui all’art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di 
procedura della Corte relativamente all’oggetto della controversia e 
all’esposizione sommaria dei motivi.
40 Quanto al secondo punto, occorre constatare che, come affermato dalla 
Commissione, la censura così dedotta rientra nell’esame del merito del ricorso. 
Ne consegue che tale eccezione d’irricevibilità non può essere accolta.
41 Tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare che il ricorso è 
irricevibile nella parte in cui si fonda sull’autorizzazione del 24 maggio 2001 
relativa alla riserva di caccia AV-10.198, situata nel territorio del Comune di 
Mediana de la Voltoya, nella Provincia d’Avila, e ricevibile per il resto.
Sulla fondatezza del ricorso
42 Occorre quindi esaminare se l’autorizzazione del 13 dicembre 2002 (in 
prosieguo: l’«autorizzazione controversa»), che riguarda la riserva di caccia 
SA-10.328, situata in Aldeanueva de la Sierra, nella Provincia di Salamanca (in 
prosieguo: la «riserva interessata»), sia stata rilasciata dalle autorità 
spagnole in violazione della direttiva.
43 La Commissione deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso. Innanzi tutto, 
l’autorizzazione per l’uso di lacci con dispositivo di arresto nella riserva 
interessata implicherebbe la cattura o l’uccisione deliberata della lontra, in 
violazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva. In secondo luogo, la 
Commissione sostiene che il Regno di Spagna ha anche violato le disposizioni 
dell’allegato VI, lett. a), della direttiva dato che detta autorizzazione 
riguarda un mezzo di caccia non selettivo quanto al principio o alle condizioni 
d’uso.
Sul motivo relativo alla violazione dell’allegato VI, lett. a), della direttiva
44 Con il suo secondo motivo, che occorre esaminare in via prioritaria, la 
Commissione sostiene che l’autorizzazione per l’uso dei lacci con dispositivo di 
arresto costituisce una violazione dell’allegato VI, lett. a), della direttiva 
poiché si tratterebbe di un mezzo di caccia non selettivo quanto al principio o 
alle condizioni d’uso.
45 Dalla direttiva emerge che i metodi ed i mezzi di cattura e di uccisione 
elencati nel suo allegato VI, lett. a), sono vietati solo nei casi menzionati 
nell’art. 15 di tale direttiva, che è il solo articolo a richiamare detto 
allegato.
46 Da tale disposizione risulta che è vietato usare mezzi non selettivi, in 
particolare quelli elencati nell’allegato VI, lett. a), della direttiva, per 
catturare o uccidere le specie faunistiche selvatiche elencate nell’allegato V, 
lett. a), di tale direttiva, qualora deroghe conformi all’art. 16 siano 
applicate per il prelievo, la cattura o l’uccisione delle specie di cui 
all’allegato IV, lett. a), di detta direttiva.
47 Occorre rilevare che l’autorizzazione controversa è stata rilasciata per la 
caccia alla volpe, specie animale che non figura né nell’allegato IV, lett. a), 
né nell’allegato V, lett. a), della direttiva. Ne deriva che, nel caso di 
specie, non si può opporre alle autorità spagnole il divieto di mezzi di caccia 
non selettivi. Pertanto, si deve respingere il motivo relativo alla violazione 
dell’allegato VI, lett. a), della direttiva.
Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), della 
direttiva
48 Occorre ricordare che, sulla base dell’art. 12, n. 1, lett. a), della 
direttiva, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari atti ad 
istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato 
IV, lett. a), di tale direttiva, nelle loro aree di ripartizione naturale di 
tali specie. Ai sensi di tale disposizione, tale sistema deve vietare qualsiasi 
forma di cattura o uccisione deliberata delle specie indicate.
49 Per valutare la fondatezza del motivo dedotto dalla Commissione, occorre, da 
un lato, verificare se la lontra sia presente nella riserva interessata e, 
dall’altro, determinare le condizioni in presenza delle quelli la cattura o 
l’uccisione di tale specie riveste un carattere intenzionale.
Sulla presenza della lontra nella riserva interessata
– Argomenti delle parti
50 La Commissione sostiene, innanzi tutto, che il governo spagnolo, nella sua 
risposta al parere motivato, ha ammesso la presenza della lontra nella riserva 
interessata, avendo, in tale risposta, affermato che la lontra può essere 
avvistata in quasi tutto il territorio di Castiglia e Leon.
51 In secondo luogo, tale presenza sarebbe confermata dalle schede di 
informazione scientifica «Natura 2000», che il Regno di Spagna ha trasmesso alla 
Commissione per i siti di Quilamas (Salamanca) e Encinares de los ríos Adaja y 
Voltoya (Avila), essendo il sito di Quilamas limitrofo alla riserva interessata.
52 In terzo luogo, alcuni corsi d’acqua, indispensabili all’habitat della 
lontra, attraverserebbero tale zona.
53 Infine, anche la monografia sulla situazione della lontra in Spagna 
confermerebbe la presenza di tale specie nella riserva interessata.
54 Alla luce dell’insieme di tali elementi, la Commissione ritiene che, se il 
governo spagnolo sostiene che la lontra non è presente in tale zona, esso deve 
provarlo presentando uno studio tecnico realizzato sul territorio.
55 Il governo spagnolo sostiene che la lontra è assente nella riserva 
interessata. In risposta al primo argomento dedotto dalla Commissione, esso 
rileva che il fatto di ammettere la presenza di una determinata specie animale 
in un territorio non implica che tale specie abiti la totalità degli habitat di 
tale territorio.
56 Detto governo sottolinea anche che i corsi d’acqua sono indispensabili 
all’habitat della lontra, mentre la riserva interessata non è né una zona 
costiera né una zona limitrofa ad un fiume. Esso aggiunge che i fiumi e i 
ruscelli che attraversano tale riserva hanno una carattere stagionale, essendo 
soggetti a prosciugamento estivo.
57 La monografia prodotta dalla Commissione confermerebbe inoltre l’assenza 
della lontra nella riserva interessata.
58 Infine, il governo spagnolo ritiene che in detta riserva esista una sola 
probabilità della presenza della lontra e che la Commissione non abbia provato 
tale presenza, non disponendo di indizi diretti, quali la cattura di esemplari 
di tale specie, né indiretti, come la presenza di loro tracce.
– Giudizio della Corte
59 Occorre ricordare che, ai sensi di una costante giurisprudenza, nell’ambito 
di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, spetta alla 
Commissione provare l’asserito inadempimento, senza potersi basare su alcuna 
presunzione (v. in tal senso, in particolare, sentenze 25 maggio 1982, causa 
96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1791, punto 6; 29 aprile 2004, causa 
C‑194/01, Commissione/Austria, Racc. pag. I‑4579, punto 34, e 20 ottobre 2005, 
causa C‑6/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑9017, punto 75).
60 Per quanto riguarda le schede di informazione scientifica «Natura 2000», 
occorre constatare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle 
sue conclusioni, che esse sono relative al sito di Quilamas, che ha una 
superficie superiore ai 10 000 ettari. Certamente, la riserva interessata si 
trova subito in prossimità di tale sito, a nord-est. Tuttavia, è pacifico che i 
corsi d’acqua più importanti di detto sito, in particolare l’Arroyo de las 
Quilamas, scorrono verso sud-est e sono separati dalla riserva interessata da 
una catena collinare con un’altitudine di diverse centinaia di metri. Pertanto, 
è poco probabile che lontre delle popolazioni che vivono nella rete idrografica 
del sito di Quilamas si spostino nella riserva interessata.
61 Peraltro, come affermato dal governo spagnolo, che al riguardo non è stato 
contraddetto dalla Commissione, i corsi d’acqua sono indispensabili all’habitat 
della lontra, ma quelli che attraversano la riserva interessata, o scorrono in 
prossimità della stessa, hanno un carattere stagionale.
62 Infine, per quanto riguarda la monografia prodotta dalla Commissione, occorre 
dichiarare che essa contiene affermazioni contraddittorie, di modo che non ne 
discende alcuna certezza relativamente alla presenza della lontra nella riserva 
interessata
63 Da quanto precede deriva che la Commissione non ha provato a sufficienza la 
presenza della lontra nella riserva interessata, dato che gli elementi prodotti 
stabiliscono, tuttalpiù, l’eventualità di una tale presenza.
Sulla natura intenzionale della cattura della lontra
– Argomenti delle parti
64 La Commissione sostiene che la cattura della lontra non può essere 
considerata accidentale e, quindi, che il requisito dell’intenzionalità, 
previsto dall’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva è soddisfatto nel caso in 
cui le autorità spagnole, pur sapendo che la lontra è presente su un territorio, 
vi autorizzino, tuttavia, nell’ambito della caccia alla volpe, l’utilizzo di un 
metodo di cattura non selettivo idoneo ad arrecare pregiudizio alla lontra.
65 Quindi, rilasciando l’autorizzazione controversa, il Regno di Spagna sarebbe 
venuto meno all’obbligo, ad esso incombente in forza dell’art. 12, n. 1, lett. 
a), della direttiva, di prevenire le conseguenze negative per la lontra ed 
avrebbe creato un rischio di cattura deliberata degli esemplari di tale specie.
66 Il governo spagnolo ribatte che l’autorizzazione controversa era stata 
rilasciata per la caccia alla volpe, non alla lontra. Esso riconosce la 
possibilità di un effetto indiretto sulla lontra a condizione che tale specie 
animale sia presente nella riserva interessata, il che però non è stato provato.
67 Inoltre, detto governo sostiene che quello dei lacci con dispositivo di 
arresto è un metodo di caccia selettivo sia quanto al principio, dato che il 
dispositivo di arresto permette di evitare la morte dell’animale catturato, sia 
per quanto riguarda le condizioni d’uso imposte dall’autorizzazione controversa, 
quali il controllo quotidiano dei lacci, l’obbligo di liberare immediatamente 
qualsiasi animale catturato non interessato da detta autorizzazione o le 
modalità precise della collocazione di tali lacci.
– Giudizio della Corte
68 Dalle disposizioni dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva risulta che 
gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per istituire un 
sistema di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lett. 
a), di tale direttiva, nelle loro aree di ripartizione naturale, vietando ogni 
forma di cattura o di uccisione deliberata.
69 Per quanto riguarda il requisito dell’intenzionalità previsto da tale 
disposizione, dalla lettura delle diverse versioni linguistiche della stessa 
emerge che detto carattere intenzionale si riferisce sia alla cattura che alla 
uccisione delle specie animali protette.
70 Occorre peraltro ricordare che la Corte ha qualificato come perturbazione 
deliberata, ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. b), della direttiva, azioni quali 
la circolazione di ciclomotori su una spiaggia, nonostante avvertimenti relativi 
alla presenza di nidi di tartarughe marine protette, e la presenza di pedalò e 
di piccole imbarcazioni nella zona marittima delle spiagge interessate, e ha 
dichiarato che uno Stato membro viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai 
sensi dell’art. 12, n. 1, lett. b) e d), della direttiva qualora non adotti 
tutti i provvedimenti concreti necessari ad evitare, da una parte, che la specie 
animale interessata sia deliberatamente perturbata durante il periodo di 
riproduzione e, dall’altra, il deterioramento o la distruzione dei suoi siti di 
riproduzione. (v. sentenza 30 gennaio 2002, causa C‑103/00, Commissione/Grecia, 
Racc. pag. I‑1147, punti 36 e 39, nonché le conclusioni dell’avvocato generale 
Léger in tale causa, paragrafo 57).
71 Perché il requisito dell’intenzionalità, previsto dall’art. 12, n. 1, lett. 
a), della direttiva, sia soddisfatto, occorre la prova del fatto che l’autore 
dell’atto ha voluto la cattura o l’uccisione di un esemplare di una specie 
animale protetta o che, quanto meno, ha accettato la possibilità di una tale 
cattura o uccisione.
72 Orbene, è pacifico che l’autorizzazione controversa verteva sulla caccia alla 
volpe. Pertanto, di per sé l’autorizzazione non mira a permettere la cattura 
della lontra.
73 Inoltre, occorre ricordare che, non essendo formalmente accertata la presenza 
della lontra nella riserva interessata, non sussiste nemmeno la prova del fatto 
che le autorità spagnole sapessero di rischiare di mettere in pericolo la 
lontra, rilasciando l’autorizzazione controversa per la caccia alla volpe.
74 Occorre quindi dichiarare che gli elementi richiesti ai fini della 
sussistenza del requisito dell’intenzionalità della cattura o dell’uccisione di 
un esemplare di una specie animale protetta, quali definiti al punto 71 della 
presente sentenza, non ricorrono nel caso di specie.
75 Il ricorso della Commissione dev’essere quindi respinto.
Sulle spese
76 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte 
soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché il 
Regno di Spagna ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere 
condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
Firme
 
                    




