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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2003
 Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3315).
Gazzetta Ufficiale N. 236 del 10 Ottobre 2003
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2003 Disposizioni urgenti di protezione civile
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e
 successive modificazioni ed integrazioni, concernente la
 realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di
 monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mirato alla copertura omogenea
 del territorio nazionale;
 Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365,
 che, per l'attuazione del citato programma di potenziamento delle
 reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche, prevede l'adozione di
 ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,
 n. 225;
 Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, decreto-legge 12 ottobre 2000,
 n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000,
 n. 365, con il quale, nell'ambito del potenziamento delle reti di
 monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, e' prevista l'adozione di un
 programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici
 del territorio nazionale;
 Ravvisata la necessita' ed urgenza di completare il programma di
 potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico
 mediante la copertura del territorio nazionale con radar
 meteorologici al fine di assicurare in tempi brevi un sistema
 automatico atto a garantire le funzioni di preallarme ed allarme ai
 fini di protezione civile;
 Considerato che occorre organizzare in modo omogeneo su tutto il
 territorio nazionale le iniziative in materia di rischio
 idrogeologico;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 31 luglio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 ottobre
 2003, lo stato di emergenza nei territori interessati dalla crisi
 idrica che ha determinato una situazione di notevole siccita', con
 pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 19 agosto 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave crisi di
 approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al
 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali
 eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione
 Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio
 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle
 province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre
 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di
 Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il
 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese
 di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia,
 Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di
 approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di
 Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania,
 Siracusa e Ragusa e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2004, con
 contestuale nomina del Presidente della Regione siciliana -
 Commissario delegato;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione
 alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione
 Umbria e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 11 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione
 alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito le regioni
 Puglia e Basilicata e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 13 dicembre 2001, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003,
 dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse
 al sistema delle risorse idriche in Sardegna;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 2 maggio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino all'8 maggio
 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese,
 Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico
 verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 23 maggio 2003, con il quale e' stato prorogato fino al 15 maggio
 2004 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e
 Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel
 periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di
 Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato
 pericolosi spiaggiamenti;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 19 giugno 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 14 giugno
 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di
 Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento
 atmosferico del 5 giugno 2002;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 25 luglio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 giugno
 2004, lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in
 relazione agli eventi atmosferici verificatisi nel periodo
 maggio-agosto 2002;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 7 febbraio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
 2003, lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi
 alluvionali dei giorni 9 e 10 settembre 2000 e per quelli che hanno
 colpito il versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi
 di ottobre 2000;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza derivante da
 calamita' naturali conseguenti ad eventi alluvionali verificatisi nei
 giorni 5 e 6 maggio 1998 nel territorio dei comuni di Sarno,
 Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello e' stato
 prorogato fino al 31 dicembre 2003;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 6 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
 2003, lo stato di emergenza nei territori delle regioni
 Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,
 Toscana, Puglia e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a
 situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali
 verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine a
 situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali
 verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000, che hanno
 interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna,
 Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto,
 Valle d'Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, e'
 stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 6 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
 2003, lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine
 agli eventi sismici del 26 settembre 1997;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 28 marzo 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo
 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi
 connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della
 provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima
 area;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260
 del 27 dicembre 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare
 i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita'
 vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la
 mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento
 e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio
 nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266
 del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a
 fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie,
 derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto
 nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 20 dicembre 2002, con il quale lo stato d'emergenza in ordine alla
 situazione socio-economica ambientale determinatasi nel bacino
 idrografico del fiume Sarno e' stato prorogato fino al 31 dicembre
 2003;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270
 del 12 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2003, recante «Ulteriori
 interventi per fronteggiare l'emergenza socio-economica ambientale
 nel bacino idrografico del fiume Sarno»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3301
 dell'11 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003, recante «Ulteriori
 interventi per fronteggiare l'emergenza socio-economica ambientale
 nel bacino idrografico del fiume Sarno»;
 Vista la nota del 29 luglio 2003 del Commissario delegato -
 Generale Jucci con la quale si chiede di apportare alcune modifiche
 ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile emesse per
 fronteggiare il contesto emergenziale inerente all'emergenza
 socio-economica ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno;
 Vista la nota del 25 luglio 2003 del Presidente della giunta della
 regione Campania, con la quale si esprime l'intesa sulle proposte di
 modifica dell'ordinanza sopra citata formulata dal Commissario
 delegato - Generale Jucci;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 14 febbraio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al
 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attivita' di
 smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio,
 Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di
 massima sicurezza;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267
 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 2003, recante «Disposizioni
 urgenti in relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di
 massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali
 nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle
 regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata,
 nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse
 essenziale della sicurezza dello Stato»;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
 6 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003,
 dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali del 5 e
 6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei comuni di Sarno,
 Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251
 del 14 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 2002, recante
 «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265
 del 21 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2003, recante «Disposizioni
 urgenti di protezione civile»;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 3 luglio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo
 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici
 verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province
 di Campobasso e Foggia;
 Vista la nota del 12 agosto 2003 del sindaco del comune di
 Casalnuovo Monterotaro;
 Vista la nota del sub-commissario delegato per gli eventi sismici
 nella provincia di Foggia;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 6 giugno 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
 nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi
 boschivi;
 Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
 3295 del 19 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2003, e n. 3300
 dell'11 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in
 relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita',
 derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti
 all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275
 del 28 marzo 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
 civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale
 situazione internazionale»;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 7 febbraio 2003, concernente la proroga degli stati di emergenza in
 relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel
 territorio della regione Campania;
 Viste le ordinanze n. 3029 del 18 dicembre 1999 pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre
 1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000, n. 3095 del
 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del
 27 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2001,
 n. 3114 del 19 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001, n. 3124 del 12 aprile
 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
 n. 92 del 20 aprile 2001, n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del
 5 maggio 2001, n. 3144 del 25 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2001;
 Viste le note del 9 giugno e 12 agosto 2003, con la quale il
 vice-commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione
 Campania ha chiesto la proroga dei benefici disposti ai sensi delle
 ordinanze di protezione civile e concernente il contributo per
 l'autonoma sistemazione da corrispondere ai nuclei familiari evacuati
 dall'abitazione principale a seguito dei sopra citati eventi
 calamitosi;
 Vista la nota n. 473 del 17 settembre 2003 della regione Campania
 con la quale viene chiesta la proroga di cui sopra;
 Viste le ordinanze n. 3145 del 25 luglio 2001, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 30 luglio
 2001, n. 3196 del 12 aprile 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, n. 3254 del
 29 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 2002;
 Vista la nota del 10 settembre 2003 dell'Istituto nazionale
 previdenza sociale, area recupero crediti;
 Viste le note del 22 settembre 2003 del presidente della Regione
 siciliana e del 23 settembre 2003 dell'Ufficio territoriale del
 governo di Catania;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311
 del 12 settembre 2003, recante « Ripartizione delle risorse
 finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003,
 n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n.
 62, e ai sensi dell'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge
 27 dicembre 2002, n. 289»;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il
 semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come
 modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del
 Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199
 del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza
 del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre
 2002, nonche' la successiva ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003,
 recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di
 Presidenza italiana della Unione europea»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313
 del 12 settembre 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la
 celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione
 europea»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
 18 luglio 2003, n. 3303 recante «Disposizioni urgenti di protezione
 civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza
 socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo
 interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del
 sistema Gran Sasso»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258
 del 20 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, recante «Primi
 interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i
 danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese
 di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria,
 Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna»;
 Ritenuto che le singole esigenze prospettate sono meritevoli di
 accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione
 utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;
 Vista la nota del 22 settembre 2003 della regione Emilia-Romagna;
 Vista l'ordinanza n. 3187 del 22 marzo 2002, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002,
 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel
 settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della
 distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione
 Basilicata»;
 Vista l'ordinanza n. 3188 del 22 marzo 2002, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002,
 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel
 settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della
 distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Puglia»;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 31 gennaio 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
 emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei
 giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo
 e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della
 regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel
 territorio della provincia di Foggia;
 Vista l'ordinanza n. 3268 del 12 marzo 2003, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2003,
 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a
 fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici
 verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio
 della regione Molise»;
 Viste le note rispettivamente dell'11 luglio, 23 e 25 settembre
 2003 con cui il presidente della regione Molise - Commissario
 delegato ha rappresentato l'esigenza che vengano previste specifiche
 misure in favore di imprese di grandi dimensioni danneggiate che
 hanno subito danni alle proprie strutture produttive in conseguenza
 degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
 medesima regione nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
 Art. 1.
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del
 decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modificazioni, e
 con riferimento alle situazioni d'emergenza richiamate nell'ordinanza
 del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre
 2002, il capo del Dipartimento della protezione civile per il
 perseguimento delle finalita' di cui alla predetta ordinanza, ed
 avvalendosi delle deroghe ivi previste, e' autorizzato ad avvalersi
 di personale specializzato a contratto nel limite massimo di sette
 unita', nonche' di due consulenti anche estranei alla pubblica
 amministrazione; detto personale specializzato e i consulenti sono
 impiegati per le attivita' di pianificazione, valutazione e
 prevenzione dei rischi con particolare riferimento alla necessita' di
 attivare il Centro primario del piano radar nazionale.
 2. I contratti per il personale e per i consulenti di cui al comma
 1, sono conclusi in deroga all'art. 9 del decreto legislativo
 30 luglio 1999, n. 303, ed agli articoli 35 e 36 del decreto
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, anche ai
 fini dell'eventuale rinnovazione.
Art. 2.
1. A valere sull'importo di cui all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza
 del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre
 2002, la somma di Euro 311.180,00 e' assegnata dal Dipartimento della
 protezione civile alle regioni che gestiscono almeno due radar meteo
 operativi, per l'assunzione con contratti a tempo determinato di
 personale specializzato utilizzabile per le operazioni di mosaicatura
 e di proceduralizzazione delle informazioni a scala regionale e
 nazionale con finalita' di protezione civile, avvalendosi
 all'occorrenza delle deroghe previste dall'art. 8 dell'ordinanza del
 Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3260/2002 e dall'art. 12
 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
 3266/2003.
Art. 3.
1. Il commissario delegato - Generale Jucci provvede al compimento
 delle attivita' di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del
 Consiglio dei Ministri n. 3270/2003, con le procedure e con i poteri
 di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n.
 3095 del 23 novembre 2000.
 2. Il presidente della regione Campania - Commissario delegato ai
 sensi dell'ordinanza n. 2787/98, al fine di consentire l'attuazione
 degli interventi previsti dall'ordinanza n. 3270/2003, autorizza
 l'utilizzo senza ulteriori oneri da parte del commissario delegato -
 Generale Jucci delle discariche e dei siti di stoccaggio.
 3. Per l'espletamento degli adempimenti connessi alle attivita' di
 cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
 3270/2003 e n. 3301/2003, il commissario delegato e' autorizzato, nel
 limite massimo annuo di 2.500 euro e nell'ambito delle risorse
 disponibili, ad effettuare spese di rappresentanza.
 4. Il commissario delegato gen. Jucci nell'ambito del contingente
 di personale gia' assegnato ai sensi dell'art. 1, comma 5,
 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n.
 3270/2003, cosi' come integrato dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza
 n. 3301/2003, e' autorizzato ad avvalersi di personale in quiescenza
 delle amministrazioni dello Stato, in possesso di particolari
 capacita' per l'impiego in specifici settori, cui sara' corrisposto,
 per la durata dell'incarico, un compenso lordo mensile calcolato
 sulla base del corrispettivo determinato per prestazioni di lavoro
 straordinario, nel limite massimo di 70 ore, in relazione alla
 qualifica funzionale di appartenenza in essere al momento della
 cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 4.
1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
 Ministri 7 marzo 2003, n. 3267 e' aggiunto il seguente comma: «3. Al
 direttore della struttura di cui al comma 1 compete, per tutta la
 durata dell'incarico, la corresponsione di un emolumento accessorio
 di posizione e di risultato pari a quello previsto per i dirigenti di
 prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
Art. 5.
1. L'operativita' del «Campo base» di protezione civile realizzato
 ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000 in
 localita' «Fontenovella» del comune di Lauro, prorogata fino al
 31 luglio 2003 dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del
 Consiglio dei Ministri n. 3288 del 2003, e' ulteriormente prorogata
 fino al 31 dicembre 2003.
Art. 6.
1. Il commissario delegato - Presidente della regione Puglia e'
 autorizzato ad erogare un contributo straordinario al comune di
 Casalnuovo Monterotaro (Foggia) a compensazione delle minori entrate
 riferite all'anno 2002, con oneri a carico delle risorse finanziarie
 derivanti dai mutui contratti ai sensi dell'ordinanza del Presidente
 del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003.
Art. 7.
1. All'art. 1, comma 2, lettera f), dell'ordinanza del Presidente
 del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275 e' aggiunto il
 seguente periodo: «In tal caso, al personale militare che partecipa
 alla organizzazione dei corsi e' garantito il rimborso per
 prestazioni di lavoro straordinario nei limiti e con le modalita'
 concordate con il commissario delegato».
Art. 8.
1. All'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
 dei Ministri n. 3295/2003 cosi' come introdotto dall'art. 7, comma 1,
 dell'ordinanza n. 3300/2003, dopo le parole «del Corpo forestale
 dello Stato» e' aggiunto il seguente periodo «e del Corpo nazionale
 dei Vigili del fuoco». Agli oneri derivanti dalla predetta
 integrazione normativa si provvede a carico del Fondo della
 protezione civile.
Art. 9.
1. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile
 n. 3029 del 18 dicembre 1999, prorogato da ultimo dall'art. 1, comma
 6, dell'ordinanza n. 3174 del 16 gennaio 2002, e' ulteriormente
 prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il relativo onere e' posto a
 carico delle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3088 del
 3 ottobre 2000.
Art. 10.
1. Sono differiti al 31 marzo 2004 i termini relativi ad
 adempimenti di obblighi tributari, gia' sospesi fino al 31 marzo
 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
 212, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del
 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede
 legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della
 provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del
 vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero, e fino al
 30 giugno 2003, dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del
 Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile
 2003.
 2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle
 sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati dal 1° aprile 2004,
 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della
 sospensione stessa. Gli importi comunque gia' erogati alla data di
 pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili.
 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede a
 carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato -
 Presidente della Regione siciliana che provvede al versamento
 all'entrata del bilancio dello Stato.
 4. Le modalita' previste dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del
 Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002,
 si applicano anche ai soggetti che hanno beneficiato della
 sospensione dei termini previsti dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza
 di protezione civile n. 3145 del 25 luglio 2001, e successivamente
 differiti fino al termine della scadenza dello stato d'emergenza
 dall'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3196 del 12 aprile
 2002.
 5. Nell'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
 Ministri del 12 settembre 2003, n. 3311, relativamente alla regione
 Molise, il duplice riferimento all'importo di «11.000,00» milioni di
 euro e' sostituito dal seguente: «11.100,00» milioni di euro.
Art. 11.
1. In attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del
 Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, il prefetto di Roma e'
 delegato, con funzioni commissariali, all'assunzione di tutti gli
 interventi e delle iniziative finalizzati ad assicurare lo
 svolgimento delle manifestazioni in condizioni di massima sicurezza,
 sulla base di quanto disposto dall'art. 4 dell'ordinanza del
 Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003,
 avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui alla predetta
 ordinanza e di quelle previste rispettivamente nelle ordinanze del
 Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002,
 cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza n. 3247 del
 30 ottobre 2002, e n. 3283 del 18 aprile 2003.
 2. L'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
 dei Ministri n. 3313/2003, e' cosi sostituito: «A fronte
 dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle finalita' di cui
 alla presente ordinanza, al personale di cui al comma 1 e'
 riconosciuta, a far data dall'adozione del presente provvedimento, e
 fino al 5 o 12 ottobre 2003, una speciale indennita' mensile
 operativa onnicomprensiva, anche del trattamento di lavoro
 straordinario e con la sola esclusione dell'eventuale trattamento di
 missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 200 ore di
 straordinario festivo e notturno in relazione alle rispettive
 qualifiche di appartenenza, commisurata ai giorni di effettiva
 presenza. Per il calcolo dell'indennita' a favore del personale
 estraneo alla pubblica amministrazione si applica il trattamento
 economico spettante al personale dell'area C3».
 3. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
 Ministri n. 3313/2003, e' aggiunto il seguente ulteriore comma: «2.
 Per fronteggiare le eccezionali esigenze, anche relative agli aspetti
 della sicurezza, connesse alla celebrazione della Conferenza
 intergovernativa che si terra' il giorno 4 ottobre 2003, e'
 autorizzato il superamento del limite massimo di spesa di cui al
 comma 1 del presente articolo, da approvarsi successivamente da parte
 del Presidente del Consiglio dei Ministri con il decreto di cui
 all'art. 3, comma 4, della presente ordinanza».
 4. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'ordinanza del
 Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283/2003, il comandante
 provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, provvede,
 oltre che con le deroghe previste all'art. 9 della summenzionata
 ordinanza n. 3283/2003, anche in deroga agli articoli 10, 15 e 46 del
 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed
 integrazioni.
Art. 12.
1. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3303/2003 le parole «tre
 esperti» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «cinque esperti».
Art. 13.
1. L'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
 Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 e' cosi' integrato:
 art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive
 modifiche.
 2. L'art. 7 delle ordinanze di protezione civile n. 3187 e n. 3188
 del 2002 e' cosi' integrato:
 art. 19, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
 successive modificazioni.
Art. 14.
1. In relazione alle peculiari situazioni di grave danneggiamento
 che hanno interessato le grandi imprese, cosi' come individuabili ai
 sensi della vigente normativa, a seguito degli eventi meteorologici
 del 23, 24 e 25 gennaio 2003 nella regione Molise, il presidente
 della regione Molise - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza
 n. 3268/2003 e' autorizzato ad erogare alle medesime imprese un
 contributo straordinario commisurato all'entita' dei danni
 effettivamente subiti ed accertati, al netto degli indennizzi
 eventualmente spettanti in presenza di polizze assicurative.
 2. I criteri per la determinazione dell'entita' del contributo di
 cui al comma 1 sono stabiliti dal commissario delegato, acquisito il
 parere favorevole del Ministero delle attivita' produttive.
 3. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse
 finanziarie rese disponibili con carattere di generalita' in
 relazione agli eventi calamitosi in questione.
 La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica italiana.
 Roma, 2 ottobre 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
                    




