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DECRETO-LEGGE 31 maggio 2005, n.90
 Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.
Gazzetta Ufficiale N. 125 del 31 Maggio 2005
 
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 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di incrementare la
 funzionalita' e l'efficienza operativa del Dipartimento della
 protezione civile nell'ambito della gestione delle emergenze e degli
 interventi a tutela della popolazione dalle varie ipotesi di rischio,
 tenuto anche conto dei rilevanti ed accresciuti compiti istituzionali
 attribuiti dalla normativa al Dipartimento;
 Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
 riunioni del 20 e del 27 maggio 2005;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
 concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la
 funzione pubblica e degli affari esteri;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1.
 Lotta agli incendi boschivi
 
 1. Al fine di porre in essere ogni indispensabile azione di
 carattere preventivo in materia di lotta attiva agli incendi
 boschivi, nonche' di garantire il funzionale espletamento delle
 attivita' aeree di spegnimento con la flotta antincendio nella
 disponibilita' del Dipartimento della protezione civile, il
 Presidente del Consiglio dei Ministri individua i tempi di
 svolgimento della predetta attivita' durante i periodi estivo ed
 invernale.
 2. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo
 della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli
 incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile, anche
 sulla base di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma
 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, puo' acquisire, nell'ambito
 delle risorse del bilancio dello Stato previste a legislazione
 vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle
 attivita' e dei compiti di protezione civile, la disponibilita', in
 via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando
 ogni utile sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme
 organizzative ed addestrative.
 3. Per garantire la sicurezza dell'attivita' di volo della flotta
 antincendio dello Stato, nonche' per assicurare elevati livelli di
 prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere
 collocati idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su
 impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possano costituire
 pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione dall'alto delle
 attivita' di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove
 possibile, procedere all'interramento delle predette opere. A tale
 fine il Presidente del Consiglio dei Ministri emana previamente,
 sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le linee guida
 operative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001,
 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
 n. 401, anche individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli
 obblighi di cui al presente comma, che non devono comportare nuovi o
 maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
 Art. 2.
 Emergenza ambientale in Calabria
 
 1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella
 regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri in data 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 2004,
 entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
 decreto, e' nominato il Commissario delegato cui sono attribuiti i
 poteri previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del
 Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio
 2005, e dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
 dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3429, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2005, con
 applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 del
 decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
 2. Il Commissario di cui al comma 1 subentra nella titolarita' dei
 poteri in atto attribuiti al Commissario delegato nominato con
 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre
 2004, n. 3371, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana n. 221 del 20 settembre 2004, anche con riferimento a tutti
 i rapporti in corso, avvalendosi delle disposizioni di cui
 all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
 3. Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei
 pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge
 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 55 milioni di euro.
 
 Art. 3.
 Personale del Dipartimento della protezione civile
 
 1. In relazione alle emergenze di protezione civile in atto,
 nonche' ai contesti di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del
 decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e tenuto conto
 delle specifiche esigenze del Dipartimento della protezione civile,
 il Capo del Dipartimento, su delega del Presidente del Consiglio dei
 Ministri, e' autorizzato, fermo quanto disposto dall'articolo 4
 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio
 2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e stante l'inapplicabilita' del
 disposto di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
 2001, n. 165, a ricoprire i posti di seconda fascia del ruolo
 speciale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sulla base delle procedure di cui
 al comma 2. In relazione alla non fungibilita' delle figure
 professionali occorrenti, le relative assunzioni sono disposte in
 deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
 311, ed i relativi posti sono resi indisponibili; a dette assunzioni
 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del
 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con
 procedure bandite contestualmente, sono ricoperti:
 a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico;
 b) nella misura del quaranta per cento tramite concorso
 riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di ruolo della
 pubblica amministrazione in servizio, alla data di entrata in vigore
 del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile,
 munito di diploma di laurea rilasciato da universita' statali, dotato
 di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di
 specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
 individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
 concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
 ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di
 servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa
 e specifica esperienza nell'ambito professionale di protezione
 civile, prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni
 pubbliche di&,c; protezione civile deputate istituzionalmente ed
 ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata
 mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della
 qualificata esperienza nel predetto ambito professionale, devono
 essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle
 quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
 c) nella misura del venti per cento, in considerazione della
 specificita' del personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del
 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche' avuto riguardo
 alla peculiarita' dei compiti e delle funzioni del Dipartimento della
 protezione civile, mediante corso-concorso selettivo di formazione,
 della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso
 il Dipartimento della protezione civile, alla data di entrata in
 vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui
 all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di
 diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso
 il possesso di abilitazioni professionali, ovvero di pregresse
 esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della
 protezione civile.
 3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il personale non
 dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione
 civile in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata
 in vigore del presente decreto, e' immesso nel ruolo speciale di cui
 all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
 nel limite di ottanta posti, a domanda da prodursi entro trenta
 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa
 valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti
 dai dipendenti di cui al presente comma al momento della
 presentazione della domanda, anche utilizzando le procedure di cui
 all'articolo 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
 esclusione della possibilita' dell'inquadramento soprannumerario. Con
 apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
 proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono
 definite le aree e le posizioni economiche per il successivo
 inquadramento.
 4. In relazione alla specifica professionalita' acquisita
 nell'ambito dei contesti di cui al comma 1 dal personale in servizio,
 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a
 tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile,
 nonche' avuto riguardo alla professionalita' specialistica richiesta
 per il perseguimento delle finalita' istituzionali del Dipartimento
 medesimo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
 presente decreto, il predetto personale e' assunto, nel limite di
 cento unita', nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del
 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia
 acquisito specifica professionalita' in materia di protezione civile
 per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro
 dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di
 apposita domanda.
 5. Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di collaborazione
 con il Dipartimento della protezione civile e con i Commissari
 delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge
 24 febbraio 1992, n. 225, devono intendersi autorizzati per qualsiasi
 attivita' posta in essere per le finalita' istituzionali del medesimo
 Dipartimento.
 6. Ferma restando l'applicazione alla Presidenza del Consiglio dei
 Ministri dell'articolo 1, commi 93 e 95, della legge 30 dicembre
 2004, n. 311, il combinato disposto dei medesimi commi si interpreta
 nel senso che le prescrizioni ed i divieti ivi previsti, non si
 applicano al Dipartimento della protezione civile, in relazione agli
 accresciuti ambiti d'intervento connessi all'implementazione delle
 funzioni del medesimo Dipartimento, unitamente alle disposizioni di
 cui all'articolo 30, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 marzo
 2001, n. 165.
 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati
 in complessivi euro 200.000,00 per l'anno 2005 ed in complessivi euro
 800.000,00 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
 utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di
 cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti
 dall'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede utilizzando le risorse
 finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge
 24 dicembre 2003, n. 350.
 
 Art. 4.
 Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile
 
 1. Al fine di garantire l'uniforme determinazione delle politiche
 di protezione civile, delle attivita' di coordinamento e dei relativi
 poteri di ordinanza, nonche' il conseguenziale, unitario ed efficace
 espletamento delle attribuzioni del Servizio nazionale della
 protezione civile, e' attribuita, ai sensi del disposto di cui
 all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la
 titolarita' della funzione in materia di protezione civile al
 Presidente del Consiglio dei Ministri che puo' delegarne l'esercizio
 ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
 400, fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa
 vigente. Le disposizioni previste dagli articoli 1, limitatamente
 alle politiche di protezione civile, 3, 5, 6-bis del decreto-legge
 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
 9 novembre 2001, n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al
 Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.
 2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero
 degli affari esteri, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
 225, e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001,
 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
 n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del
 Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in
 coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli
 interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio
 1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui
 all'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su
 richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
 3. Al fine di assicurare la migliore efficienza operativa delle
 strutture del Dipartimento della protezione civile, con riferimento
 alla mobilita' sul territorio, realizzando le condizioni per
 l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati
 da contesti emergenziali, e' autorizzato, nell'ambito delle
 disponibilita' del Fondo per la protezione civile, il compimento
 delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento
 della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso, anche sulla
 base di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
 legge 24 febbraio 1992, n. 225.
 4. Al fine di assicurare la piu' economica gestione dei propri
 mezzi aerei adibiti al servizio di lotta attiva contro gli incendi
 boschivi, anche nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dei
 programmi concernenti la sicurezza, il Dipartimento della protezione
 civile, salvaguardando le primarie esigenze connesse al piu' efficace
 assolvimento del predetto servizio, e' autorizzato ad assumere
 iniziative contrattuali d'urgenza con strutture anche di altri Paesi,
 finalizzate all'utilizzo a titolo oneroso di tali mezzi in periodi
 diversi da quello estivo. Eventuali conseguenti introiti sono versati
 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alla
 pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del
 Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del
 Consiglio dei Ministri - Protezione civile. Il Ministro dell'economia
 e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
 occorrenti variazioni di bilancio.
 
 Art. 5.
 Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno
 
 1. Ai fini del completamento delle attivita' in corso per la
 bonifica dei sedimenti inquinati del bacino idrografico del fiume
 Sarno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
 data 28 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, i siti attualmente
 utilizzati e quelli da realizzare nel prosieguo delle attivita', per
 il trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio provvisorio,
 possono essere mantenuti in esercizio, in deroga alla normativa
 vigente, fino al 31 dicembre 2007, assicurando comunque adeguate
 condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale.
 
 Art. 6.
 Ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali
 
 1. Ai contributi di cui all'articolo 1, comma 203, della legge
 30 dicembre 2004, n. 311, si applica il disposto di cui all'articolo
 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto
 dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350
 del 2003.
 
 Art. 7.
 Norme a favore delle vittime delle calamita' naturali
 
 1. Ai soggetti appartenenti alle Amministrazioni, agli enti ed alle
 strutture di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992,
 n. 225, impegnati in attivita' di protezione civile per il
 superamento delle situazioni emergenziali, che abbiano subito una
 invalidita' permanente superiore al settanta per cento, ovvero ai
 familiari o conviventi dei predetti soggetti deceduti nello
 svolgimento delle medesime attivita', puo' essere corrisposta, a
 titolo di indennizzo, una speciale elargizione.
 2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei
 Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
 finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988, n. 400, sono individuati modalita', termini e procedure per
 l'elargizione, nell'ambito della dotazione del Fondo per la
 protezione civile e nel limite delle risorse preordinate allo scopo,
 delle predette somme coerentemente con le previsioni di cui alla
 legge 20 ottobre 1990, n. 302, nonche' l'ammontare che si rende
 possibile utilizzare per le finalita' di cui al presente articolo,
 assicurando il pieno soddisfacimento delle primarie finalita' di
 protezione civile.
 
 Art. 8.
 Indirizzi operativi in materia di volontariato
 
 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare
 l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato
 all'attivita' di protezione civile, predispone i relativi indirizzi
 operativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge
 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
 9 novembre 2001, n. 401.
 
 Art. 9.
 Disposizioni per il Ministero degli affari esteri
 
 1. Per il funzionamento dell'Unita' di crisi del Ministero degli
 affari esteri e' autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni
 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito
 dell'unita' previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero,
 per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della
 Unita' a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati
 interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o
 comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si
 provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
 iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
 dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
 finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
 relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il
 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 Art. 10.
 Entrata in vigore
 
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
 quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
 in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
 nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
 italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
 osservare.
 Dato a Roma, addi' 31 maggio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi, Presidente del Consiglio
 dei Ministri
 Siniscalco, Ministro del-l'economia e
 delle finanze
 Baccini, Ministro per la funzione
 pubblica
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
                    




