Pres. Vitalone Est. Franco Imp. Guccione.
Rifiuti. Gestione dei rifiuti - Nuove disposizioni di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Pregresse disposizioni di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 - Continuità normativa.
In tema di gestione dei rifiuti, sussiste continuità normativa fra le disposizioni di cui all'art. 51, commi primo e secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, e quelle di cui all'art. 256, commi primo e secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006 (attività non autorizzata di gestione dei rifiuti), in quanto il nuovo testo è identico al previgente, come mod. dall'art. 7, comma settimo, D.Lgs. n. 389 del 1997.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di 
consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 15/03/2007
Dott. 
TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere 
- N. 222
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. 
GAZZARA Santi - Consigliere - N. 39190/2006
ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
sul ricorso proposto 
da:
GUCCIONE GIOACCHINO, nato a Palermo il 28 ottobre 1965, in proprio e 
quale legale rappresentante della s.p.a. Manna Villa Igiea;
avverso 
l'ordinanza emessa il 20 settembre 2006 dal Tribunale di Palermo, quale giudice 
del riesame;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 15 marzo 2007 la 
relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO AMEDEO;
udito il Pubblico 
Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI MARIO, 
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con 
provvedimento del 12 agosto 2006 il giudice per le indagini preliminari del 
tribunale di Palermo dispose il sequestro preventivo, in relazione al reato di 
cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: a) di un'area di pertinenza della s.p.a. 
Marina Villa Igieia adibita a porticciuolo turistico; b) di una serie di fusti, 
bidoni e contenitori, alcuni dei quali contenenti verosimilmente oli esausti o 
materiali di risulta; c) di una impastatrice con verosimili residui di olio 
usato; d) di fotocopie di documenti, ritenendo sussistente il fumus che 
sull'area in questione vi fosse stato un deposito incontrollato di rifiuti 
pericolosi.
Il Tribunale del riesame di Palermo con l'ordinanza impugnata 
confermò il provvedimento di sequestro.
Guccione Gioacchino, in proprio e 
quale legale rappresentante della s.p.a. Marina Villa Igiea, propone ricorso per 
cassazione deducendo:
1) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 321 
e 324 c.p.p., perché il Tribunale del riesame ha ritenuto che il proprio 
sindacato non potesse investire la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, ma 
dovesse limitarsi alla verifica della astratta possibilità di ricondurre il 
fatto alla fattispecie di reato ipotizzata dall'accusa senza possibilità di 
valutare la coincidenza degli elementi rappresentati dall'accusa con le reali 
risultanze processuali. Così opinando il Tribunale ha erroneamente omesso del 
tutto di esaminare la concreta fondatezza delle mere ipotesi accusatone e 
persino di esaminare i documenti e le risultanze delle indagini investigative 
presentati dalla difesa e le importanti circostanze allegate. 2) Inosservanza ed 
erronea applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, artt. 255 e 256. Osserva che il decreto di sequestro è stato 
emesso in riferimento al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 2, il 
quale però è stato integralmente abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 
264. Erroneamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che vi sia continuità 
normativa, e ciò perché la norma penale di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, 
art. 51, comma 2, che sanzionava la "attività di gestione rifiuti non 
autorizzata", ha una differente formulazione e riguarda diverse fattispecie 
rispetto al sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 
255 e 256, il quale ora sanziona solo due fattispecie (abbandono o deposito 
incontrollato) mentre non sanziona più la fattispecie della "attività di 
gestione dei propri rifiuti" (già prevista invece dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 
22, art. 51, comma 2). Ora, come risulta dalle prove fornite, la s.p.a. Marina 
Villa Igieia si limita a detenere unicamente propri rifiuti. Inoltre, la nuova 
norma si inserisce in un sistema sanzionatorio differente e maggiormente 
articolato, che ha integralmente ridisegnato la materia della gestione dei 
rifiuti, con conseguente differente applicabilità delle nuove norme 
sanzionatorie.
3) Inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, artt. 183 e 256. Osserva che il Tribunale del riesame ha applicato 
la sanzione di cui all'art. 256, comma 2, cit., per avere ritenuto irregolare il 
deposito in questione a causa del presunto mancato rispetto delle norme 
tecniche, delle norme sul deposito della sostanze pericolose e delle norme sulle 
etichettature e gli imballaggi. Senonché la disposizione in questione si applica 
solo a chi compie attività non autorizzata di gestione di rifiuti, che è 
ravvisabile solo nello stoccaggio, e non anche nel deposito temporaneo dei 
rifiuti, che non è attività di gestione ma attività tipica del produttore del 
rifiuto e che precede la fase di gestione. Nella specie, la Marina Villa Igiea 
si limita ad apprestare un deposito temporaneo dell'olio esausto in attesa che 
un operatore autorizzato lo prelevi. Non vi è perciò irregolare attività di 
gestione dei rifiuti. Invero, l'eventuale irregolarità del deposito temporaneo 
non è sufficiente per trasformarlo in una attività diversa, quale lo stoccaggio 
o la gestione di rifiuti, che del resto non sono normativamente parificati al 
primo. Inoltre, il deposito temporaneo, anche se irregolare, resta distinto 
dalla raccolta e gestione dei rifiuti, ed è incompatibile con il deposito 
incontrollato, perché avviene, per definizione, sotto la sfera di controllo del 
produttore e nello stesso luogo di produzione. Nella specie, poi, non erano 
stati superati i quantitativi previsti, ma il deposito è stato ritenuto 
irregolare solo perché l'area era sporca ed i rifiuti non imballati.
MOTIVI 
DELLA DECISIONE
Il primo motivo non può essere accolto. È vero che il 
Tribunale del riesame ha sostenuto un principio di diritto non condivisibile, 
laddove ha affermato che il suo sindacato non può investire la concreta 
fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi alla verifica della astratta 
possibilità di ricondurre il fatto contestato alla fattispecie di reato 
ipotizzata dall'organo dell'accusa, accertando la sussistenza ad fumus solo 
sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono 
essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali 
risultanze processuali, ma che vanno valutati così come proposti dal Pubblico 
Ministero. Questo principio, che pure a volte è stato affermato dalla 
giurisprudenza di questa Corte, è stato però disatteso innumerevoli volte dalla 
giurisprudenza più recente, alla quale questo Collegio aderisce, secondo cui il 
Tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia che la legge gli 
demanda, non può avere riguardo solo che astratta configurabilità del reato, ma 
deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte 
le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti 
dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli 
indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza 
del fumus del reato contestato (cfr., sez. 1^, 9 dicembre 2003, n. 1885/04, 
Cantoni, n. 227.498, e da ultimo, sez. 3^, 16.3.2006 n. 17751; sez. 3^, 
8.11.2006, Pulcini;
sez. 3^, 9 gennaio 2007, Sgadari).
Tuttavia, nella 
specie, l'inesatta affermazione di principio da cui il Tribunale del riesame è 
partito non ha avuto poi in pratica effetti concreti, perché in realtà il 
Tribunale non si è limitato a valutare la astratta configurabilità sulla base 
dei soli elementi forniti dall'accusa, ma ha preso in considerazione e valutato 
tutte le circostanze processuali a sua disposizione, anche quelle offerte 
dall'indagato. Del resto, la documentazione che secondo il ricorrente non 
sarebbe stata esaminata, è ininfluente, perché il fatto che i rifiuti in 
questione sarebbero stati prodotti dalla stessa soc. Marina Villa Igeia non è 
stato negato dalla ordinanza impugnata, mentre i registri di carico e scarico 
erano irrilevanti non essendo stato contestato il superamento dei limiti 
temporali. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché le disposizioni 
di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, commi 1 e 2, sono state 
integralmente e testualmente trasfuse nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 
256, commi 1 e 2, sicché non può revocarsi in dubbio che vi sia continuità 
normativa tra vecchie e nuove disposizioni in riferimento al reato contestato 
all'indagato. L'assunto del ricorrente - secondo cui D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152, art. 256, commi 1 e 2, avrebbe una diversa formulazione e riguarderebbe 
fattispecie diverse rispetto al precedente art. 51, comma 2, in quanto non 
sanzionerebbe più l'attività di gestione dei propri rifiuti che sarebbe stata 
invece prevista dal previgente art. 51, comma 2, - è manifestamente infondato e 
si basa su una erronea lettura della disposizione richiamata, dal momento che il 
testo dell'art. 51, comma 2, vigente al momento della entrata in vigore del 
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è identico al testo del nuovo art. 256, comma 2, 
giacché il termine "propri" era già stato soppresso dal precedente testo 
dell'art. 51, comma 2, cit., del D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, art. 7, comma 
7.
Ritiene il Collegio che il terzo motivo sia infondato. Ed invero, secondo 
la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, perché un deposito di 
rifiuti possa dirsi controllato deve essere anche temporaneo, ossia deve 
trattarsi di un raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo 
della loro produzione e deve sussistere l'osservanza di tutte le condizioni 
imposte dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6, lett. m). In difetto di uno 
di questi requisiti, e quindi allorché non sussistano tutte le condizioni 
previste dal citato art. 6, lett. m), si realizza un deposito irregolare, ossia 
un deposito preliminare o stoccaggio, ovvero una attività di gestione dei 
rifiuti per la quale è necessaria la autorizzazione o la iscrizione in procedura 
semplificata, con conseguente configurabilità, in mancanza, del reato di cui al 
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 2, (cfr. sez. 3^, 5 dicembre 2005, 
Cascone, m. 233.019; sez. 3^, 29 settembre 2004, De Flammineis, m. 230.078; sez. 
3^, 22 giugno 2004, Frassy, m. 229.474; sez. 3^, 25 febbraio 2004, Eoli, m. 
229.226 e 229.225; sez. 3^, 22 gennaio 2003, Costa m. 224.172).
Nel caso di 
specie, il Tribunale del riesame, con adeguata motivazione (che peraltro in 
questa sede potrebbe essere censurata solo nel caso fosse mancante o meramente 
apparente, e non per incongruità o illogicità) ha ritenuto appunto che 
sussisteva fumus che non fossero state rispettate tutte le condizioni previste 
dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6, lett. m), (ora D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152, art. 183, lett. m)), per aversi un deposito temporaneo, ed in 
particolare perché il deposito non era effettuato per categorie omogenee di 
rifiuti, perché non erano rispettate le relative norme tecniche, perché i 
rifiuti pericolosi non erano tenuti nel rispetto delle norme relative al 
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, e infine perché non erano 
rispettate le norme disciplinanti l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti 
pericoli. Conseguentemente, in modo ineccepibile e con corretta applicazione 
delle disposizioni e dei principi di diritto dianzi ricordati, il Tribunale del 
riesame ha ritenuto sussistente il fumus del reato ipotizzato.
Il ricorso 
deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al 
pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione 
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 
processuali.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2007.
Depositato in 
Cancelleria il 8 maggio 2007 
 
                    




