 Cass. Sez. III n. 12448 del 30 marzo 2010 (Ud. 11 feb. 2010)
Cass. Sez. III n. 12448 del 30 marzo 2010 (Ud. 11 feb. 2010)
Pres. Onorato Est. Squassoni Ric. PG in proc. Onofri
Rifiuti. Abbandono e responsabilità titolare di area adibita ad attività di tiro al volo
Il proprietario di un terreno non può essere ritenuto responsabile per questa sua qualifica o per una eventuale condotta di mera connivenza, dello abbandono di rifiuti che altri hanno collocato nel suo sito ciò in quanto non è riscontrabile una fonte normativa dalla quale dedurre uno specifico dovere di garanzia, di protezione, di controllo per la integrità del bene protetto. La regola della equivalenza della omissione impeditiva alla azione causale può essere applicata sotto un diverso profilo anche al caso nel quale non vi siano terzi che, all’insaputa dello imputato o in assenza di un suo contributo causale, abbiano abbandonato residui sull'area ma la produzione e la giacenza del materiale (da qualificarsi come rifiuto speciale) sia a lui ben nota dal momento che era la naturale conseguenza della attività sportiva del centro di cui era il legale rappresentante. In tale situazione, l’imputato deve rispondere dei reati nella sua qualità di soggetto produttore dei rifiuti che - a sensi della definizione contenuta nell’art.183 c. I lett. b D.Lvo 152/2006 e della interpretazione giurisprudenziale- deve intendersi come la persona, fisica o giuridica, dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti o al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (fattispecie relativa ad attività di tiro al volo)
UDIENZA dell'11.02.2010
SENTENZA N. 319
REG. GENERALE N. 30589/2009
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli  Ill.mi  Sigg.ri Magistrati:
 Dott. PIERLUIGI ONORATO                                 - Presidente -
 Dott. CLAUDIA SQUASSONI                               - Rel. Consigliere -
 Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI                     - Consigliere -
 Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI                  - Consigliere -
 Dott. GIOVANNI AMOROSO                                - Consigliere - 
 
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA nei confronti di:
 1) ONOFRI MAURO N. IL 00/00/0000
 - avverso la sentenza n. 757/2008 TRIBUNALE di TERNI, del 03/06/2009
 - visti gli atti, la sentenza e il ricorso
 - udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2010 la relazione fatta dal  Consigliere  Dott. CLAUDIA SQUASSONI
 - Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco  che ha  concluso per l'annullamento con rinvio
 - Udito, per la parte civile, l'Avv. //
- Uditi i difensori Avv. //
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con sentenza 3 giugno 2009, il Tribunale di Terni ha assolto Onofri  Mauro,  rispettivamente con la formula per non avere commesso il fatto e perché  il fatto  non sussiste, dai reati previsti dagli artt.256 c. 2 D. L.vo 152/2006,  635 cp  contestati per avere abbandonato sul terreno di una società di tiro a  volo,  della quale era il legale rappresentante, rifiuti speciali (frammenti di   piattelli non colpiti nonché borre di plastica dei proiettili) e  collocato tali  materiali in un bosco deteriorandolo.
 In merito alla prima contestazione, il Giudice ha osservato che i  rifiuti erano  stati abbandonati da terzi sul terreno di cui l'imputato aveva la  disponibilità  e non ricorreva la ipotesi dell'art.40 c.2 cp non essendo lo stesso  gravato  dall'obbligo giuridico di impedire l'evento.
 Relativamente al delitto, il Giudice ha evidenziato come mancasse la  consapevolezza, da parte dell'imputato, che privati cittadini avevano  danneggiato l'area boschiva.
 Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il   Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia  deducendo  violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare,  sostenendo:
 - che l'imputato era il produttore dei rifiuti e, pertanto, era  obbligato al  loro smaltimento sia nell'area dell'ente sia in quella confinante;
 - che la attribuibilità all'Onofri del deterioramento del bosco sussiste  a  titolo di responsabilità diretta per la sua qualifica di legale  rappresentante  dell'associazione.
 La prima censura è meritevole di accoglimento.
 
 La giurisprudenza di  legittimità è costante nel rilevare che il proprietario di un terreno  non può  essere ritenuto responsabile, per questa sua qualifica o per una  eventuale  condotta di mera connivenza, dello abbandono di rifiuti che altri hanno  collocato nel suo sito; ciò in quanto non è riscontrabile una fonte  normativa  dalla quale dedurre uno specifico dovere di garanzia, di protezione, di  controllo per la integrità del bene protetto.
La regola della equivalenza  della omissione impeditiva alla azione causale può essere applicata  sotto un  diverso profilo al caso in esame nel quale non vi sono terzi che,  all'insaputa  dello imputato o in assenza di un suo contributo causale, hanno  abbandonato  residui nei siti per cui è processo.
 La produzione e la giacenza del materiale (da qualificarsi come rifiuto  speciale) era ben nota all'Onofri dal momento che era la naturale  conseguenza  della attività sportiva del centro di cui era il legale rappresentante.
 In tale situazione, l'imputato deve rispondere dei reati nella sua  qualità di  soggetto produttore dei rifiuti che - a sensi della definizione  contenuta  nell'art.183 c.1 lett.b DLvo 152/2006 e della interpretazione giurisprudenziale- deve intendersi come la persona,  fisica o  giuridica, dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei  rifiuti o  al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.
Di conseguenza, l'imputato, quale legale rappresentante della società, era tenuto allo adempimento degli oneri su di lui gravanti ed a provvedere perché lo smaltimento dei rifiuti avvenisse secondo la normativa del settore (ad esempio: dando le opportune disposizioni al fine che ditte specializzate e munite di autorizzazione sgombrassero il terreno) ed a vigilare, quale titolare di una posizione di garanzia rispetto alla tutela dell'ambiente, che i propri dipendenti osservassero le prescrizioni date.
 Per tale rilievo, il Collegio annulla la impugnata sentenza con rinvio,  trattandosi di ricorso immediato in Cassazione, alla Corte di Appello di  Perugia  perché i nuovi Giudici riconsideri il problema della responsabilità  dello  imputato per i reati addebitatigli tenendo presente il principio su  indicato.
 PQM
 La Corte annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello  di  Perugia.
 Roma, 11 febbraio 2010
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 30 MAR. 2010
 
                    




