 TAR Puglia (LE) sez. I n. 1034 del 28 aprile 2010
TAR Puglia (LE) sez. I n. 1034 del 28 aprile 2010
Beni Ambientali. Procedimento e proprietari di immobili confinanti
La previsione dell’art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 opera un chiaro riferimento ai soli <<interessati>>, da individuarsi nei soggetti che abbiano richiesto l’autorizzazione paesaggistica sottoposta al controllo della Soprintendenza e non può quindi essere estesa a ricomprendere anche i proprietari di immobili confinanti, in qualche modo interessati alla vicenda; del resto, si tratta di una conseguenza pienamente congruente con la stessa strutturazione del procedimento che si limita alla valutazione di legittimità di un’autorizzazione paesaggistica rilasciata e non alla valutazione (per così dire, “di primo grado”) dell’impatto paesaggistico dell’opera.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01034/2010 REG.SEN.
 N. 00914/2009 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
 Lecce - Sezione Prima
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 914 del 2009, integrato da  motivi  aggiunti, proposto da: 
 Giovanni De Paola, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Ingletti,  con  domicilio eletto presso Raffaele Dell'Anna in Lecce, via S.Trinchese 8;
 contro
 Comune di Castrignano del Capo, rappresentato e difeso dall'avv.  Alessandro De  Matteis, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.sco  Rubichi  23; 
 nei confronti di
 Società Salento Energy Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Biagio De  Francesco, con domicilio eletto presso Walter Umberto Liaci in Lecce,  via  Liborio Romano 45;
 per l'annullamento
 previa sospensione dell'efficacia,
 dell'atto di consenso implicito all'esecuzione dei lavori a seguito di  D.I.A.  presentato al Comune di Castrignano del Capo dalla S.r.l. Salento Energy  in data  23 giugno 2009 n. prot. 7567, per la realizzazione di un campo  fotovoltaico con  potenza inferiore a 1 megawat, da posizionare in frazione Giuliano sulle   particelle 15 e 143 del foglio 27 NCEU; nonché di ogni altro atto  presupposto,  connesso o consequenziale, con speciale riferimento al verbale 7 agosto  2008  della "Commissione Tecnica di valutazione di impatto ambientale e di  valutazione  di incidenza";
 e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 26 novembre 2009,  per  l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'autorizzazione  paesaggistica rilasciata, dal Comune di Castrignano del Capo alla s.r.l.  Salento  Energy in data 16 luglio 2009 prot. n. 7159; del parere favorevole  rilasciato  dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i  beni  architettonici e paesaggistici di Lecce - Brindisi e Taranto in data 15  settembre 2009 prot. n. 15320, per la realizzazione di un campo  fotovoltaico con  potenza inferiore a 1 megawat, da posizionare in frazione Giuliano sulle   particelle 15 e 143 del foglio 27 NCEU.
 Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castrignano del  Capo e  di Società Salento Energy Srl;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010 il dott. Luigi  Viola e  uditi altresì, l’Avv. Ingletti per il ricorrente e l’Avv. Biagio De  Francesco  per la controinteressata Salento Energy s.r.l.;
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Il ricorrente è proprietario del terreno e dell’unità immobiliare sita  in  Castrignano del Capo, via Corsica n. 115, distinti in catasto al foglio  n. 27,  p.lla 163.
 In data 23 giugno 2008, la Salento Energy s.r.l. presentava al Comune di   Castrignano del Capo, una D.I.A. (acquisita al protocollo dell’ente al  n. 7567)  finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza  di kWp  998,2 sul terreno distinto in catasto al foglio n. 27, p.lle 15 e 1143,  posto  nelle vicinanze dell’immobile di proprietà del ricorrente, anche se  dall’altra  parte della strada provinciale n. 192; il ricorrente veniva a conoscenza  della  D.I.A. solo nel successivo momento dell’inizio dei lavori e pertanto  acquisiva,  attraverso la legge sul diritto di accesso, i documenti posti a base del  titolo  autorizzatorio e gli atti al proposito adottati dall’Amministrazione  comunale.
 Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente  per: 1)  violazione di legge, violazione delle norme in materia di vincoli  paesaggistici,  violazione della normativa urbanistica regionale mancato rispetto  dell’autorizzazione paesaggistica, eccesso di potere per carenza di  istruttoria;  2) violazione art. 32 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, eccesso di potere  per  falsa ed erronea presupposizione di fatto, carenza di istruttoria,  difetto di  motivazione; con il ricorso, il ricorrente chiedeva altresì  l’accertamento e la  declaratoria dell’’illegittimità del comportamento tenuto dal Comune di  Castrignano del Capo sulla D.I.A. presentata dalla controinteressata e  la  condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’emanazione dell’atto  impugnato.
 Si costituivano in giudizio l’Amministrazione intimata e la  controinteressata,  controdeducendo sul merito del ricorso; la controinteressata formulava  altresì  eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.
 Alla camera di consiglio del 1° luglio 2009, la Sezione accoglieva, con  l’ordinanza n. 549/2009, l’istanza di tutela cautelare proposta dal  ricorrente e  sospendeva gli effetti della D.I.A. presentata dalla controinteressata,  sulla  base della seguente motivazione: <<ritenuto prima facie la  sussistenza della  legittimazione ad agire da parte del ricorrente; Considerato che, da  quanto  prodotto in giudizio (perizia giurata di parte ricorrente), risulterebbe  che  l’area de qua sia sottoposta a vincolo paesaggistico e che, in ordine a  tale  aspetto, non sarebbe stata preventivamente acquisita la relativa  autorizzazione>>.
 Con i successivi motivi aggiunti depositati in data 26 novembre 2009, il   ricorrente impugnava altresì l’autorizzazione paesaggistica 16 luglio  2009 n.  7159 del Responsabile del Settore IV Urbanistica ed assetto del  Territorio del  Comune di Castrignano del capo e la successiva nota 15 settembre 2009  prot. n.  0015320 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici  per le  Province di Lecce, Brindisi e Taranto; a base dei motivi aggiunti poneva  censure  di: 1) violazione art. 7 l. 241 del 1990 nonché dell’art. 159 del d.lgs.  22  gennaio 2004 n. 42, mancata comunicazione di avvio del procedimento; 2)  violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 2.01, 5.01 comma 7  delle  N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio della Regione Puglia, eccesso di potere  per  carenza di istruttoria e violazione del giusto procedimento; 3)  violazione  dell’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come sostituito  dall’art. 16 del  d.lgs. 24 marzo 2006 n. 157, eccesso di potere per falsa presupposizione  di  fatti e violazione del giusto procedimento.
 Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2009, la Sezione rigettava, con   l’ordinanza n. 921/2009, l’istanza cautelare presentata dal ricorrente,  così  motivando: <<premesso che il ricorrente, residente in area  limitrofa a quella  ove è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza  inferiore  ad 1 MW, impugna le autorizzazioni paesaggistiche propedeutiche alla  formazione  del relativo titolo edilizio; Considerato che, da un esame della parte  del  ricorso in cui vengono le illustrate le ragioni del “periculum in mora”,  non  appaiono sussistere i presupposti di un pregiudizio grave ed  irreparabile>>.
 All'udienza del 24 marzo 2010 il ricorso passava quindi in decisione.
 DIRITTO
 Il primo motivo del ricorso deve essere dichiarato improcedibile per  sopravvenuto difetto di interesse; dopo la proposizione del ricorso è,  infatti,  intervenuta l’autorizzazione paesaggistica 16 luglio 2009 n. 7159 del  Responsabile del Settore IV Urbanistica ed assetto del Territorio del  Comune di  Castrignano del capo (impugnata dal ricorrente con i successivi motivi  aggiunti  depositati in data 26 novembre 2009) ed è quindi ormai da ritenersi  superata la  prima censura, relativa proprio al mancato intervento dell’atto  autorizzatorio  paesaggistico.
 Il secondo motivo di ricorso è poi infondato e deve pertanto essere  rigettato;  la documentazione depositata in giudizio da parte ricorrente non reca,  infatti,  alcun elemento concreto idoneo a contestare il giudizio di <<non  presenza di  impianti similari nelle immediate vicinanze di quelli proposti, tale da  creare  pregiudizio del paesaggio>> posto a base della decisione di  escludere dalla  V.I.A. il progetto in questione; in particolare, non è assolutamente  dimostrata  la presenza di impianti di trasformazione o di altri impianti  fotovoltaici nelle  immediate vicinanze del nuovo intervento in modo da dare vita ad un  quadro  fattuale sostanzialmente diverso da quello posto a base della  motivazione  dell’atto impugnato.
 I motivi aggiunti depositati in data 26 novembre 2009 devono essere, in  parte,  dichiarati inammissibili ed in parte, rigettati, in quanto infondati nel  merito.
 Per quello che riguarda la partecipazione procedimentale, è sufficiente  rilevare  come la previsione dell’art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (e la   giurisprudenza citata da parte ricorrente come T.A.R. Lecce, sez. I, 4  giugno  2009, n. 1369) operi un chiaro riferimento ai soli  <<interessati>>, da  individuarsi nei soggetti che abbiano richiesto l’autorizzazione  paesaggistica  sottoposta al controllo della Soprintendenza e non possa quindi essere  estesa a  ricomprendere, come sostenuto da parte ricorrente, anche i proprietari  di  immobili confinanti, in qualche modo interessati alla vicenda; del  resto, si  tratta di una conseguenza pienamente congruente con la stessa  strutturazione del  procedimento che si limita alla valutazione di legittimità di  un’autorizzazione  paesaggistica rilasciata e non alla valutazione (per così dire, “di  primo  grado”) dell’impatto paesaggistico dell’opera.
 Il secondo motivo di ricorso relativo all’incompetenza della  Soprintendenza a  valutare la legittimità di un’autorizzazione relativa ad un’area  vincolata  esclusivamente dal P.U.T.T./Paesaggio della Regione Puglia (in questo  caso, la  competenza sarebbe, infatti, della Regione, ai sensi della previsione  dell’art.  5.01 delle N.T.A. al P.U.T.T./P) non è poi stato notificato  all’Amministrazione  statale nelle forme di rito e deve pertanto essere dichiarato  inammissibile, con  conseguenziale definitività della nota 15 settembre 2009 prot. n.  0015320 della  Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province  di  Lecce, Brindisi e Taranto (che ha riscontrato la sostanziale mancanza di  ragioni  idonee a determinare l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica  rilasciata  dal Comune di Castrignano del Capo).
 Per quello che riguarda il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente non  ha dato  dimostrazione del fatto che si tratti di lavori ormai del tutto  realizzati e,  quindi, di un’autorizzazione paesaggistica da rilasciare in sanatoria;  il  semplice fatto che la dichiarazione di inizio lavori sia stata acquisita  al  protocollo comunale in data 18 novembre 2008 non è, infatti, idoneo a  dimostrare  il diverso presupposto fattuale costituito dall’effettiva realizzazione  dei  lavori, soprattutto in un contesto caratterizzato dalla proposizione del  ricorso  in questione e dall’intervento della tutela cautelare, in un primo  momento,  concessa dalla Sezione (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord.1° luglio 2009,  n.  549).
 La sostanziale reiezione dell’impugnazione proposta da parte ricorrente,  sia per  quello che riguarda l’azione impugnatoria che per quello che riguarda  l’azione  risarcitoria, permette poi di prescindere dall’esame dell’eccezione  preliminare  di inammissibilità per difetto di legittimazione ed interesse proposta  dalla  società controinteressata; sussistono ragioni per procedere alla  compensazione  delle spese di giudizio tra le parti.
 P.Q.M.
 Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce,  definitivamente pronunciando:
 -dichiara in parte, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse  ed in  parte rigetta, in quanto infondato nel merito, il ricorso, come da  motivazione;
 - dichiara, in parte, inammissibili ed in parte, rigetta, in quanto  infondati  nel merito, i motivi aggiunti depositati in data 26 novembre 2009, come  da  motivazione.
 Compensa le spese di giudizio tra le parti.
 Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010  con  l'intervento dei Signori:
 Aldo Ravalli, Presidente
 Luigi Viola, Consigliere, Estensore
 Massimo Santini, Referendario
 
                    




