 TAR Lombardia (BS) ez. I sent. 1507 8 aprile 2010
TAR Lombardia (BS) ez. I sent. 1507 8 aprile 2010
Beni Ambientali. Sovrintendenza e procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
L'art. 159 del Codice dei beni culturali prevede che la Soprintendenza non sia onerata della comunicazione d’avvio, purchè peraltro l’autorità comunale abbia inviato comunicazione all’interessato del rilascio dell’autorizzazione, che per espressa disposizione di legge fa funzioni di comunicazione d’avvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01507/2010 REG.SEN.
 N. 00268/1999 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 
 sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 268 del 1999, proposto da:
 BOTTINO PIETRO, CREMONESI VITTORINO, RATTO OSVALDO, VENTURINI LORENZO;
 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini,
 con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mauro Ballerini in  Brescia, v.le  Stazione, 37 (Fax=030/46565);
 
 contro
 
 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - SOPRINT. BENI AMB.LI ED  ARCH.CI DI  BRESCIA,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
 domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);
 
 nei confronti di
 
 COMUNE DI LIMONE SUL GARDA,
 rappresentato e difeso dall'avv. Fiorenzo Bertuzzi,
 con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fiorenzo Bertuzzi in  Brescia,  via Diaz, 9;
 
 per l'annullamento
 
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 del decreto del 26.1.1999, n. 787, recante annullamento  dell’autorizzazione  paesaggistica rilasciata dal Comune.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni  Culturali e  Ambientali;
 
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Limone Sul Garda;
 
 Viste le memorie difensive;
 
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2010 il dott. Carmine  Russo e  uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO
 Gli odierni ricorrenti impugnano il provvedimento del 26. 1. 1999 con  cui la  Soprintendenza per i beni architettonici ha annullato l’autorizzazione  paesaggistica rilasciata il 30. 9. 1998 dal Comune di Limone sul Garda  per la  realizzazione di un edificio a destinazione artigianale.
 
 
 I motivi di ricorso sono i seguenti:
 
 1. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 7 l.  241/90 per  mancanza di comunicazione d’avvio di inizio del procedimento;
 
 2. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 82  d.p.r.  616/77 e dell’art. 1 l. 241/90 per intervenuto decorso del termine di 60  gg.  entro cui la Soprintendenza può annullare un’autorizzazione  paesaggistica;
 
 3. il provvedimento sarebbe illegittimo per ulteriore violazione  dell’art. 82  d.p.r. 616/77 perché la Soprintendenza avrebbe effettuato una  valutazione di  merito, e non di mera legittimità dell’autorizzazione rilasciata.
 
 
 Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva  l’infondatezza  dei motivi di ricorso.
 
 Si costituiva altresì il Comune di Limone sul Garda che sosteneva le  ragioni dei  ricorrenti, riportandosi alle medesime argomentazioni.
 
 
 Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del  provvedimento impugnato.
 
 Con ordinanza del 31. 3. 1999, n. 234 il Tribunale accoglieva l’istanza  cautelare motivando sulla mancanza di comunicazione d’avvio.
 
 Con ordinanza del 27. 8. 1999, n. 1597 il Consiglio di Stato confermava  l’ordinanza cautelare emessa dal giudice di primo grado.
 
 
 Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 10. 3. 2010,  all’esito  della quale veniva trattenuto in decisione.
 DIRITTO
 Il ricorso è fondato.
 
 
 E’ noto che la questione dell’obbligo di comunicazione d’avvio nel  procedimento  di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica ha vissuto vicende  alterne in  quanto più volte è cambiata la normativa di riferimento.
 
 In particolare, in un primo momento, a fronte di un orientamento  giurisprudenziale maggioritario che aveva ritenuto sussistere nel caso  in esame  l’obbligo di comunicazione d’avvio per effetto dell’applicazione dei  principi  generali degli artt. 7 e ss. l. 241/90, posto che nella disciplina  speciale dei  beni paesaggistici non esisteva alcuna disposizione derogatoria delle  norme  generali della l. 241/90, interveniva il Ministro per i beni culturali  con il  d.m. 19 giugno 2002, n. 495, che, all’art. 2, modificando l’art. 4, co. 1  bis,  d.m. 13 giugno 1994 n. 495, stabiliva che “la comunicazione prevista dal  comma 1  non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in  particolare,  per quelli disciplinati dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 41,  43, 50,  51, 53, 55, 56, 59, 66, 68, 69, 72, 86, 102, 107, 108, 109, 113, 114,  151, 154 e  157 del d.lgs. 490/99, anche quando l'istanza è stata previamente  valutata da  una diversa amministrazione, in applicazione di norme di legge o di  regolamento”.
 
 Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e  dell’annullamento ministeriale della stessa, era disciplinato dall’art.  151  d.lgs. 490/99, e, pertanto, rientrava nell’ambito di applicazione del  decreto  ministeriale.
 
 In tempi ancora più recenti l’intera materia veniva riscritta dal Codice  dei  beni culturali, intervenuto con d.lgs. 42/04, il cui art. 159, co. 2,  stabiliva  – stavolta con norma di fonte legislativa, e non con decreto  ministeriale - che  “l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà  immediata  comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate,  trasmettendo  la documentazione prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli  accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata  contestualmente  agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di  procedimento”.
 
 Nell’interpretare tale ultima disposizione il Consiglio di Stato  riteneva  superata la disciplina del d.m. 495/02 affermando che “alla stregua di  siffatta  scelta legislativa deve, quindi, considerarsi abrogato, per  incompatibilità con  una norma sopravvenuta di rango superiore, l'art. 4, comma 1 bis, del  d.m. 13.  06. 1994, n. 495, come modificato dal d.m. 165/02” (Cons. Stato, sez.  VI, sent.  n. 30 del 07. 01. 2008).
 
 Il cambiamento di fonte non ha cambiato, peraltro, la regolamentazione  sostanziale della materia perché anche il predetto art. 159 del Codice  dei beni  culturali prevede che la Soprintendenza non sia onerata della  comunicazione  d’avvio, purchè peraltro l’autorità comunale abbia inviato comunicazione   all’interessato del rilascio dell’autorizzazione, che per espressa  disposizione  di legge fa funzioni di comunicazione d’avvio (in questo senso cfr.  Cons. Stato,  sez. VI, sent. n. 771 del 13. 02. 2009, secondo cui “si deve ritenere  che, nel  sistema successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 42/04, la  comunicazione di  avvio del procedimento finalizzato all'annullamento del nulla osta  paesaggistico  da parte del competente organo statale non richieda più la previa  comunicazione  ex art. 7 l. 241/90; e ciò in quanto il detto d.lgs. dispone  espressamente,  all'art. 159, che la comunicazione relativa all'avvenuto rilascio del  nulla osta  da parte dell'ente a ciò competente costituisce avviso di inizio di  procedimento”).
 
 
 Ricostruito in tal modo il sistema, occorre rilevare che nel caso di  specie si è  in presenza di un provvedimento emesso nel 1999, cui devono essere,  pertanto,  applicate, ratione temporis, le norme vigenti nel momento in cui lo  stesso è  stato emanato.
 
 Tali norme non prevedevano ancora disposizioni derogatorie all’obbligo  generalizzato di comunicazione d’avvio prevista dall’art. 7 l. 241/90,  che  pertanto nel caso in esame avrebbe dovuto essere emessa ed inviata  all’odierno  ricorrente.
 
 
 A questo punto va, peraltro, valutato, se tale irregolarità della  procedura  amministrativa possa essere qualificata alla stregua di un vizio  inidoneo a  determinare l’annullamento del provvedimento amministrativo ai sensi  dell’art.  21 octies, co. 2, n. 2, l. 241/90.
 
 E’ vero, infatti, che tale ultima previsione è stata introdotta soltanto  con l.  15/05, e quindi in epoca successiva all’emanazione del provvedimento  impugnato,  ma è anche vero che nell’interpretazione giurisprudenziale prevalente,  la  previsione dell’art. 21 octies viene giudicata una norma processuale, in  quanto  tale applicabile a tutti i giudizi in essere dopo la sua emanazione  senza che si  possa distinguere se il provvedimento che ne forma oggetto sia stato  emanato  prima oppure dopo.
 
 Posto pertanto che in astratto è applicabile la norma in esame, occorre  verificare se la stessa sia anche applicabile al caso concreto, con  valutazione  da effettuare caso per caso. Nella vicenda oggetto di giudizio,  peraltro, non  ricorrono gli estremi previsti dalla disposizione in parola.
 
 E’ noto, infatti, che ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/90, “il  provvedimento  amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione  dell'avvio  del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il  contenuto  del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in  concreto  adottato”. Nel caso in esame il provvedimento conteneva degli  apprezzamenti  discrezionali in ordine alla compatibilità delle opere di edificazione  con il  vincolo esistente che avrebbero potuto essere rivalutate qualora il  privato  avesse avuto la possibilità di partecipare al procedimento  amministrativo.
 
 Ne consegue che deve essere accolto il primo motivo di ricorso, ed il  provvedimento impugnato deve essere annullato.
 
 In ragione della natura della controversia, delle alterne vicende della  normativa sul punto, e dell’atteggiamento delle parti, sussistono giusti  motivi  per compensare tra le parti le spese di lite.
 P.Q.M.
 Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di   Brescia, I sezione interna, così definitivamente pronunciando:
 
 Accoglie il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento del 26.  1. 1999  n. 787.
 
 Compensa tra le parti le spese di lite.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo  2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Giuseppe Petruzzelli, Presidente
 
 Mauro Pedron, Primo Referendario
 
 Carmine Russo, Referendario, Estensore
 L'ESTENSORE                                       IL PRESIDENTE
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 08/04/2010
 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 IL SEGRETARIO
 
                    




