 TAR Campania (SA) sez. II sent. 2351 del 25 marzo 2010
TAR Campania (SA) sez. II sent. 2351 del 25 marzo 2010
Beni Ambientali. Cessazione di validità del nulla osta ambientale 
In materia di esecuzione di lavori edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, la cessazione di validità del nulla osta ambientale si verifica automaticamente per il solo fatto obiettivo del decorso del termine quinquennale previsto ex art. 16 r. d. 3 giugno 1940 n. 1537, senza che possano rilevare fatti impeditivi ancorchè di carattere assoluto, quali il factum principis o la causa di forza maggiore, ivi compreso il sequestro del cantiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02351/2010 REG.SEN.
 N. 00166/1991 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
 sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 166 del 1991, proposto da:
 Russo Angelo, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto   introduttivo, dagli avv.ti Francesco Accarino e Antonio Brancaccio,  presso  quest’ultimo elettivamente domiciliato in Salerno, largo Dogana Regia,  N.15;
 contro
 Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali, in persona del Ministro p.  t.  rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,  domiciliata per  legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
 Soprintendenza Beni Ambientali, Architettonici Artistici e Storici di  Salerno ed  Avellino.
 Comune di Montecorice;
 
 per l'annullamento
 previa sospensione dell'efficacia
 
 del decreto ministeriale del 23.10.90 recante sospensione dei lavori e  ordine di  ripristino dello stato dei luoghi.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni  Culturali e  Ambientali;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/01/2010 il dott. Francesco  Gaudieri  e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO
 1.- Premette il sig. Angelo Russo, con l’atto notificato il 12 gennaio  1991,  depositato il 17 gennaio 1991, di aver ottenuto in data 4.3.1981  concessione  edilizia n. 178 per la costruzione di ville plurifamiliari in località  Pennino  di Montecorice su una superficie di mq 4355, su conforme nulla osta  della  Regione Campania del 13.8.80 n. 10093 (parere n. 2418 del 6.8.1980) e su  pareri  92/2, 94/7 espressi nella seduta del 15.10.80 e 22.1.1981 dalla c.e.c.,  le cui  opere vennero sospese e sequestrate dal Pretore di Agropoli in data  4.9.1982,  sul presupposto che l’area interessata era stata percorsa da incendi e  rientrava  nei piani previsti dall’art. 1 l. 1.3.1975 n. 47, e, come tale,  inedificabile;  aggiunge che dopo il dissequestro dell’area, disposto nel 1989 dalla  Suprema  Corte di Cassazione, è stato comunque ostacolato nella ripresa  dell’attività  edilizia dapprima dal Sindaco che, su segnalazione della Soprintendenza,   ordinava la sospensione dei lavori e poi dal P.M. presso la Pretura  Circondariale di Vallo della Lucania che sequestrava i beni,  dissequestrati poi,  con ordinanza del Tribunale di Salerno in data 10.1.1990; evidenzia di  aver  impugnato innanzi al Tar il diniego opposto dal Sindaco di Montecorice  all’istanza di proroga dell’efficacia della concessione edilizia n. 178  del  4.3.1981 nonché la contestuale declaratoria di decadenza della  concessione  edilizia; precisa che subito dopo la notifica dell’ordinanza n. 455 del  7.6.1990  favorevole del Tar Salerno, resa nel ricorso r. g. n. 812/90, il Sindaco   emetteva l’atto di sospensione dei lavori per addivenire successivamente   all’annullamento della concessione edilizia n. 178 del 4.3.1981;  specifica di  essere stato, infine, raggiunto anche dall’ordine di sospensione dei  lavori e  ripristino dello stato dei luoghi emesso dal Ministero per i Beni  Culturali e  Ambientali, avverso il quale l’interessato insorge chiedendone  l’annullamento  per violazione di legge ed eccesso di potere.
 
 2.- Resiste in giudizio il Ministero intimato chiedendo la reiezione  dell’istanza perché inammissibile ed infondata.
 
 3.- Non risulta costituito in giudizio il Comune di Montecorice.
 
 4.- All’udienza del 14.1.2010, sulla conclusione delle parti presenti  come da  verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.
 DIRITTO
 
Il ricorso è infondato e  soggiace  alla relativa declaratoria di reiezione, alla stregua delle  considerazioni che  seguono.
 
 1.- Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole  dell’esistenza di  vizi formali del provvedimento amministrativo gravato, evidenziando la  mancanza  nel provvedimento di indicazioni in ordine all’oggetto, all’ufficio ed  alla  persona del responsabile del procedimento.
 
 La doglianza non ha pregio atteso che a seguito dell’entrata in vigore  della l.  15 del 2005, recante modifiche ed integrazioni alla l. n. 241 del 1990,  giusta  previsione dell’art. 21 octies, non è annullabile il provvedimento  adottato in  violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora,  per la  natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto  dispositivo  non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
 
 Nella specie, l’atto sanzionatorio impugnato in quanto adottato  nell’esercizio  di un’attività vincolata, risulta impermeabile alla censura proposta,  per quanto  innanzi detto.
 
 2.- Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente censura il  presupposto da  cui origina l’atto e cioè l’intervenuta scadenza del nulla osta  ambientale  rilasciato dalla Regione in data 13.8.1980, assumendo che detta  autorizzazione  dovrebbe ritenersi ancora valida, essendo la mancata ultimazione delle  opere  ascrivibile al “factum principis” delle varie sospensioni e dei vari  sequestri  intervenuti nel decennio trascorso.
 
 La doglianza non può essere accolta alla luce della giurisprudenza,  anche di  questo Tribunale, a mente delle cui acquisizioni, in materia di  esecuzione di  lavori edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, la cessazione  di  validità del nulla osta ambientale si verifica automaticamente per il  solo fatto  obiettivo del decorso del termine quinquennale previsto ex art. 16 r. d.  3  giugno 1940 n. 1537, senza che possano rilevare fatti impeditivi  ancorchè di  carattere assoluto, quali il factum principis o la causa di forza  maggiore, ivi  compreso il sequestro del cantiere (Tar Salerno 10.10.1997 n. 422; Cons.  St.  Sez. VI n. 708 del 1997).
 
 3.- Infondato si rivela anche il terzo motivo di ricorso con il quale  parte  deducente si duole dell’ordine di sospensione dei lavori per difetto di  motivazione ed incompatibilità con l’ordine di ripristino.
 
 Al contrario di quanto dedotto, il provvedimento impugnato non solo  risulta  adeguatamente motivato con riferimento alle difformità delle opere  eseguite  rispetto al titolo assentito ed alla scadenza del nulla osta ambientale,  ma in  quanto funzionale al contestuale ordine di ripristino dello stato dei  luoghi,  deve ritenersi anche ragionevole e congruo alle finalità perseguite.
 
 Le riferite conclusioni autorizzano anche la reiezione della quarta  censura  intesa a sostenere l’inesistenza di difformità delle opere eseguite  rispetto a  quelle autorizzate.
 
 .4.- Risulta infondato anche il quinto motivo di ricorso inteso a  dimostrare l’inconferenza  dell’art. 15 della l. n. 1497/1939 al caso in esame.
 
 Contrariamente a quanto dedotto, l’articolo in questione autorizza  l’edizione  del potere demolitorio della P.A. a fronte di opere lesive delle  bellezze  panoramiche protette, in alternativa al pagamento di un’indennità. La  giurisprudenza di merito ha chiarito che rientra nella valutazione  discrezionale  della p. a. stabilire se si debba adottare la sanzione pecuniaria o la  demolizione, in caso di costruzioni lesive dell’interesse paesistico e  che detta  valutazione risulta, in via di principio, insuscettibile di sindacato in  sede di  legittimità, precisandosi, altresì, che deve ritenersi implicità tale  valutazione allorquando, nel provvedimento sanzionatorio sia evidenziata  la  gravità del danno all’ambiente (Cons. St. Sez. VI n. 646 del 1987).
 
 5.- Le rassegnate considerazioni autorizzano anche la reiezione della  sesta  censura intesa a criticare la mancata esplicitazione delle ragioni della  scelta  della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria, essendo  chiarito  nell’atto che “i lavori attualmente in corso risultano abusivi ed  eccessivamente  incidenti sul contesto ambientale”
 
 6.- Parimenti infondata risulta la censura contenuta nel settimo motivo  di  ricorso intesa ad evidenziare l’incompetenza del Ministro nell’adozione  dell’atto sanzionatorio.
 
 In realtà parte deducente è dell’avviso che, pur sussistendo in capo  all’autorità ministeriale un potere concorrente, detto potere  sanzionatorio  sarebbe esercitabile soltanto a seguito di inadempimento della Regione.
 
 La tesi è infondata stante l’insussistenza, nel quadro normativo che  governa la  fattispecie in esame, di una simile previsione, risultando, al  contrario,  l’autorità ministeriale titolare di un autonomo potere sanzionatorio  indipendente e funzionale alla tutela affidata dalla legge.
 
 6.- Quanto, infine, alla dedotta carenza, nell’atto gravato,  dell’interesse  pubblico utile a giustificare siffatto provvedimento, è appena il caso  di  osservare che l’interesse pubblico risulta specificamente individuato,  sia pure  con succinta motivazione, nell’esigenza di tutela ambientale.
 
 Può concludersi per la reiezione del ricorso.
 
 7.- Sussistono giusti motivi per procedere all’integrale compensazione  tra le  parti delle spese e degli onorari di lite.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata  di  Salerno, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso numero di  registro  generale 166 del 1991, proposto da Russo Angelo, lo rigetta.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14/01/2010  con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Luigi Antonio Esposito, Presidente
 Filippo Portoghese, Consigliere
 Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 25/03/2010
 
                    




