 Cass. Sez. III n. 44985 del 22 dicembre 2010 (Cc. 21 ott. 2010)
Cass. Sez. III n. 44985 del 22 dicembre 2010 (Cc. 21 ott. 2010)
Pres. Ferrua Est. Sarno Ric. Trincone
Rifiuti. Legislazione Campania e sequestro
In sede di conversione del DL n. 172/08 è stato aggiunto all’articolo 6 il comma i bis il quale prevede per tutte le fattispecie penali previste dall’articolo citato, attuate con l’uso di un veicolo, il sequestro preventivo dello stesso finalizzato alla successiva confisca, obbligatoria in caso di sentenza di condanna. La disposizione citata, eliminando qualsiasi discrezionalità sulla adozione del provvedimento di sequestro preventivo del mezzo di trasporto in ragione della confisca — estesa rispetto ai limiti indicati dall’art. 259 cpv DLvo 152/06 -, comporta quanto al periculum in mora che, coincidendo quest’ultimo con la confiscabilità del bene, solo ove venga meno la presenza delle condizioni che legittimano la confisca possa procedersi alla revoca del sequestro.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli lll.mi Sigg.ri  Magistrati:
 Dott. GIULIANA FERRUA             Pres.
Dott. ALFREDO TERESI              Cons.
 Dott. AMEDEO FRANCO             Cons.
Dott. SILVIO AMORESANO Cons.
Dott. GIULIO SARNO Cons. Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Tr. Gi.n. il xx/ad/xxxx
- avverso l'ordinanza n.2168/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, DEL 07/12/2009
- sentita la relazione fatta dal  Consigliere  DOTT. GIULIO SARNO;
 - sentite le conclusioni del PG Dott. Fodaroni Maria Giuseppina che ha concluso  per l'inammissibilità del ricorso;
- Uditi difensor Avv.; /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Tr. Gi. propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la  quale il tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto in relazione al  provvedimento del gip del tribunale della medesima città con la quale era stata  rigettata la richiesta di dissequestro delle autocisterne di proprietà  dell'istante.
 La richiesta di restituzione era stata formulata dalla difesa del ricorrente,  indagato per il reato di cui all'articolo 6 comma 1 lettere a) e b) DL 172/08,  all'esito delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nell'interrogatorio  effettuato in seguito alla notifica dell'avviso di chiusura delle indagini  preliminari nel corso del quale lo stesso aveva sostenuto che il trasporto dei  rifiuti liquidi tramite l'autocisterna sequestrata era avvenuto per un'autonoma  e non autorizzata iniziativa dei suoi dipendenti per i quali era stata avviata  la procedura di licenziamento disciplinare.
 Il tribunale ha ritenuto i nuovi elementi addotti dalla difesa non in grado di  incidere sulla sussistenza del fumus dei reati ipotizzati in quanto  provenienti dallo stesso indagato ed ha rilevato anche come tali dichiarazioni  contrastavano con atti ritualmente trasmessi dall'autorità giudiziaria  procedente in quanto l'autocisterna in sequestro, sulla quale vi erano due  dipendenti del ricorrente, era stata sorpresa mentre scaricava dei rifiuti  liquidi da fossa asettica nel tombino fognario sito all'interno di un capannone  sottoposto a sequestro nel gennaio 2008, anch'esso nella disponibilità del  Troncone.
 In questa sede deduce il ricorrente la violazione dell'articolo 110 del codice  penale, dell'articolo 6 comma 1 lettere a) e b) DL. 772/08 in relazione  all'articolo 325 del codice di procedura penale insistendo sulla circostanza che  dalle dichiarazioni rese al PM si rilevava che egli era assolutamente ignaro  della condotta illecita posta in essere dal coindagato e che aveva proceduto a  contestazione disciplinare nei confronti dei dipendenti. Contesta inoltre di  avere realizzato materialmente l'attività esecutiva del reato ribadendo che la  stessa, viceversa, è avvenuta per iniziativa autonoma non autorizzata dei suoi  dipendenti e che nessun contributo causale ha offerto per l'ipotizzato concorso  nel reato. Contesta, infine, la ritenuta sussistenza del periculum in mora rilevando che ai fini del sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la  confisca necessita sempre e comunque uno specifico e non occasionale nesso  strumentale tra res e reato.
 Motivi della decisione
 Il ricorso è inammissibile.
 In relazione al fumus commissi delicti, si deve ribadire in questa sede  che esso si sostanzia nell'astratta configurabilità del fatto attribuito  all'indagato in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M senza che  rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità.
 Sul punto deve ritenersi dunque correttamente motivata l'ordinanza impugnata e  non si rende possibile accogliere le censure del ricorrente che sostanzialmente  contesta nel merito la gravità del quadro indiziario a suo carico.
Quanto al pericolo in mora correttamente il tribunale fa rilevare che in sede di conversione del DL n. 172/08 è stato aggiunto all'art. 6 il comma 1 bis il quale prevede per tutte le fattispecie penali previste dall'articolo citato, attuate con l'uso di un veicolo, il sequestro preventivo dello stesso finalizzato alla successiva confisca, obbligatoria in caso di sentenza di condanna.
 Recita, infatti, l'art. 6 comma 1 bis: Per tutte le fattispecie penali di cui al  presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel  corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo.  Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo.
 La disposizione citata, eliminando qualsiasi discrezionalità sulla adozione del  provvedimento di sequestro preventivo del mezzo di trasporto in ragione della  confisca - estesa rispetto ai limiti indicati dall'art. 259 cpv DLvo 152/06 -,  comporta quanto al periculum in mora che, coincidendo quest'ultimo con la  confiscabilità del bene, solo ove venga meno la presenza delle condizioni che  legittimano la confisca possa procedersi alla revoca del sequestro.
 Il che, come detto, non si verifica nella specie.
 Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al  pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della  cassa delle ammende.
 PQM
 La corte suprema di cassazione
 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle  spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle  ammende.
 Così deciso in Roma il 21.10.2010
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 22 Dic. 2010
 
                    




