 Cass. Sez. III n. 44979 del 22 dicembre 2010 (Ud. 5 nov. 2010)
Cass. Sez. III n. 44979 del 22 dicembre 2010 (Ud. 5 nov. 2010)
Pres. Teresi Est. Rosi Ric. Valastro
Rifiuti. Scarti di origine animale
Gli scarti di origine animali sono sottratti all’applicazione della normativa in materia dl rifiuti e sono esclusivamente soggetti al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti, ai sensi del d. lgs. n. 152 dei 2006, art. 183, comma 1, lett. n), mentre in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento restano soggetti alla disciplina del Testo Unico in materia ambientale.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri  Magistrati:
 Dott. ALFREDO TERESI                                   - Presidente
Dott. MARIO GENTILE - Consigliere
Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere
Dott. LUIGI MARINI                                           - Consigliere
 Dott. ELISABETTA ROSI                                   - Rel. Consigliere 
 
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) VALASTRO ORAZIO ANTONIO N. IL xx/xa/dxxx
 2) PATANE' SALVATORE N. IL xx/ad/xxxx
 3) PENNISI ROSARIO N. IL ax/dx/xxxx
 - avverso la sentenza n. 127/2008 TRIB. SEZ .DIST. di GIARRE, del 20/11/2008
 - visti gli atti, la sentenza e il ricorso
 - udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere  Dott. ELISABETTA ROSI
 - Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Volpe che ha  concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 Con sentenza in data 20/11/2008 il Tribunale di Catania, sezione distaccata di  Giarre ha condannato Valastro Orazio Antonino, Patanè Salvatore e Pennisi  Rosario (il primo, quale legale rappresentante della ditta Valastro carni s.r.l.  avente ad oggetto l'attività di macellazione animale; il secondo, quale  incaricato al trasporto e conduttore dell'autocarro targato ME 317411; il terzo  quale possessore del terreno sito in Linguaglossa), in relazione ai reati di cui  all'art. 256 del D.L. n. 152 del 2006 e art. 734 c.p., per avere effettuato il  trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti da attività di macellazione,  senza la prescritta autorizzazione, scaricando circa 3 metri cubi di resti  organici e del tubo digerente di bovini all'interno di un'area di proprietà di  Pennisi.
 
 Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento  della sentenza per i seguenti motivi:
 1. Violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione al Regolamento CE n.  1774/02 ed erronea interpretazione della legge penale in relazione a norma  integrativa dei precetto penale.
 La gravata sentenza avrebbe erroneamente applicato la normativa vigente in  materia di rifiuti, in particolare, nell'applicazione del Reg. CE 1774/02,  poiché ha ritenuto che le modalità di scarico ed il presunto abbandono del  materiale qualifichino lo stesso come rifiuto. Tale regolamento, immediatamente  operativo nel diritto interno secondo l'art. 189 del trattato CE, inserisce tra  i materiali che non si devono considerare come rifiuti il contenuto del tubo  digerente degli animali da allevamento erbivori (materiale di categoria 2)  materiale che può essere utilizzato sui terreni conformemente al Regolamento  stesso, in quanto non è necessario alcun tipo di trattamento di trasformazione,  trattandosi di erba e fieno non ancora digeriti. Il Giudice ha errato, pertanto,  nell'applicazione del Reg. CE 1774/02, poiché ha ritenuto che le modalità di  scarico ed il presunto abbandono del materiale qualifichino lo stesso come  rifiuto, se invece avesse fatto riferimento alla normativa europea avrebbe  constatato che il contenute del tubo digerente non necessita di particolari  trattamenti, anche perché al punto 38 dell'allegato I del Reg. CE 1774/02 il  contenuto del tubo digerente viene definito "fertilizzante organico".
 La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe posto un problema che non ha alcuna  rilevanza ai fini della sussistenza della violazione contestata, e cioè se detto  materiale potesse essere utilizzato come concime nel terreno ove venne  scaricato, mentre non può essere escluso che tale materiale potesse venire  utilizzato come concime in altri terreni coltivati di proprietà del coimputato  Pennisi.
 2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per motivazione in parte  carente e in parte illogica.
 La gravata sentenza avrebbe omesso, utilizzando una motivazione solo apparente,  di esaminare l'applicabilità al caso di specie della normativa comunitaria,  fosse anche per rifiutarne l'applicazione in funzione integrativa del precetto  penale, mentre ha presunto illogicamente la natura di rifiuto in base alle  modalità con le quali il materiale fu scaricato, utilizzando in maniera illogica  le dichiarazioni del teste verbalizzante pur essendo in possesso di un parere di  segno contrario espresso dal Tecnico dell'ASL locale, prodotto dalle difese.
 3. Il ricorrente Patanè ha lamentato anche il diniego delle attenuanti generiche  e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 
 I motivi di ricorso sono infondati.
 
 Il ricorso, che è stato limitato al solo capo della sentenza relativo alla  dichiarazione di responsabilità per l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art.  256 D.Igs n.152 del 2006, non risulta puntuale, in quanto, con erronee  argomentazioni giuridiche ed in punto di fatto, censura la decisione che risulta  invece esente da vizi logico-giuridici, essendo stati specificamente indicati  gli elementi probatori emersi a carico degli imputati.
 Con una recente decisione (Sez.3, n. 12844 del 24/3/2009, De Angelis, Rv.  243114) questa Corte ha già chiarito l'ambito di operatività del Regolamento CE  n.1774 del 2002 in tema di gestione di sottoprodotti di origine animale e della  normativa di cui al d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, in tema di gestione dei  rifiuti, precisando che le disposizioni di settore relativo ai sottoprodotti di  origine animale regolano esclusivamente i profili sanitari e di polizia  veterinaria, mentre rimangono escluse da tale disciplina le attività di gestione  degli scarti, in quanto rifiuti, per le quali permane l'operatività della  disciplina generale in materia (Sez.3 sentenze n.21095/2007, Guerrini, Rv.236744;  n. 21676/2007, Zanchin, Rv. 236703).
 E' stato osservato, che con il Regolamento CE n. 1774/2002 è stato adottato il  termine sottoprodotti di origine animale, abbandonando quello di rifiuti di  origine animale utilizzata nel d. Igs. n. 508 del 1992 e che, secondo la  giurisprudenza comunitaria e ai sensi del d. Igs. n.152 del 2006, art. 183,  comma 1, lett. n), si intendono per sottoprodotti i materiali risultanti dal  processo produttivo, che pur non costituendo l'oggetto proprio del ciclo  produttivo, scaturiscono da esso e sono destinati dai produttore ad ulteriore  impiego o al consumo (il riutilizzo, però, deve essere certo, senza l'intervento  di trasformazioni preliminari e senza pregiudizio per l'ambiente).
 D'altra parte, poiché la nozione di rifiuto e le espressioni che la qualificano  non possono essere interpretate in senso restrittivo, come peraltro  reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez.3  sentenza n. 8520/2002, Leuci, RV 221273), sono le esclusioni dall'ambito di  applicazione della disciplina generale sui rifiuti di determinate sostanze a  dover essere oggetto di interpretazione restrittiva.
 Da ciò deriva che il Regolamento CE n. 1774/2002 assicura solo una tutela  sanitaria per le carogne e per i sottoprodotti di origine animale e che resta  ferma la disciplina sanitaria dettata dal Regolamento n. 1774/2002 in materia di  sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, se e in quanto  configurabili come sottoprodotti e non come rifiuti, dovendosi intendere questa  disciplina come esaustiva ed autonoma in ordine al profilo sanitario.
 In conclusione, gli scarti di origine animali sono sottratti all'applicazione  della normativa in materia di rifiuti e sono esclusivamente soggetti al  Regolamento CE n. 1774/2002, solo se sono effettivamente qualificabili come  sottoprodotti, ai sensi del d. Igs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett.  n), mentre in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per  destinarli allo smaltimento restano soggetti alla disciplina del Testo Unico in  materia ambientale.
 Alla luce degli enunciati principi di diritto, la sentenza impugnata ha  correttamente ravvisato i reati contestati, essendo emerso dalle risultanze  ampiamente riportate nel provvedimento, che gli imputati, in assenza delle  prescritte autorizzazioni, hanno concorso nel trasporto non autorizzato, oltre  che di tubi digerenti bovini, anche di resti organici animali macellati e li  hanno scaricati in un terreno già coperto di rifiuti, sicché detti scarti  esattamente sono stati qualificati come rifiuti, in quanto il produttore degli  stessi se ne era per l'appunto disfatto.
 Quanto alla mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e  della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della  pena, lamentati dal ricorrente Patanè, si evidenzia che nessuna motivazione  viene data sul punto nella parte motiva della sentenza impugnata perché tali  benefici non risultano richiesti al giudice di merito, il quale, pertanto non  aveva l'obbligo di motivare in relazione ad essi.
 Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna dei  ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
 PQM
 
 Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 22 Dic. 2010
 
                    




